Ecco servito su GayPost.it il festival del pregiudizio ideologico attraverso allusioni, equivoci, bugie e mezze verità. È falso che l’Italia sia stata multata, la CEDU non decide affatto in merito a multe – quindi sanzioni amministrative – ma eventualmente riconosce risarcimenti per violazioni di uno o più articoli della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Nel caso di specie la somma di 12.000 euro é il risarcimento per i danni emotivi subiti dalla ragazza che si ritiene offesa dalle frasi contenute nella sentenza di assoluzione. Attenzione però: non viene contestata l’assoluzione, ma le frasi con le quali è stata motivata; un vizio di forma, non di sostanza. Le multe vengono versate a un Ente preposto a riscuotere le sanzioni amministrative per vari tipi di violazioni (ad es. codice della strada, piano regolatore, norme anti inquinamento, etc.), mentre il risarcimento stabilito dalla CEDU è riconosciuto a una persona fisica. Lo stesso risarcimento che i legali delle persone ingiustamente accusate possono chiedere per l’ingiusta detenzione eventualmente patita. I milioni di Euro che ogni anno l’Italia paga per gli errori giudiziari sono risarcimenti, non multe. Una giornalista seria dovrebbe conoscere la differenza tra una multa ed un risarcimento.
È falso che vengano lesi i diritti di una vittima di stupro: la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto che non è avvenuto alcuno stupro e i fatti denunciati non configurano alcun reato. C’è una certa differenza tra dichiararsi vittima di un reato e il riconoscimento di tale reato in sede giudiziaria, e la Corte d’Appello di Firenze, piaccia o meno alla giornalista, ha stabilito che non vi sia stato alcun reato. Tra l’altro va detto che il collegio giudicante della Corte d’Appello era a prevalenza femminile, due membri su tre (Angela Annese, Presidente; Maria Cannizzaro, Consigliere) sono donne. È falso che l’assoluzione nasca dal sessismo, quindi dalla «tendenza a valutare la capacità o l’attività delle persone in base al sesso, ovvero ad attuare una discriminazione sessuale» (cit. Oxford Languages). I 7 imputati sono stati riconosciuti innocenti sulla base di elementi probatori estremamente corposi: DNA degli indagati, esami di laboratorio sugli abiti, sull’auto del presunto stupro, sulla bicicletta della ragazza, escussione testi, tracciabilità della posizione di tutti i soggetti coinvolti attraverso le celle telefoniche, e tanto altro ancora. Però per la giornalista la “prova” del sessismo sarebbe nell’assoluzione degli imputati: «la sentenza di fatto nasce dal sessismo. Infatti ha condotto all’assoluzione dei 7 imputati e ha pure colpevolizzato la vittima». Una sentenza libera da pregiudizi maschilisti avrebbe dovuto condannare 7 innocenti, visto che non è accaduto i motivi non vanno cercati negli elementi oggettivi emersi dalla fase istruttoria ma è più comodo individuarli nel sessismo. L’apoteosi del vittimismo.
Accettiamo la decisione della CEDU, pur dissentendo fortemente.
È falso anche che la CEDU abbia condannato l’Italia «nel merito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nel 2015». Le parole hanno un senso; il merito della sentenza non era nemmeno oggetto del ricorso, la ragazza non ha contestato l’assoluzione ma alcune parole dalle quali si è sentita offesa. Il concetto è fondamentale e va ribadito: un vizio di forma, non di sostanza; o per chi preferisce, di metodo e non di merito. Aggiungiamo inoltre una ulteriore considerazione sulla quale abbiamo sorvolato in un altro articolo sull’argomento: non possiamo concordare con la sentenza di Strasburgo. È vero che l’articolo 8 della Convenzione riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tuttavia al secondo comma chiarisce che «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, (…) è necessaria alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». L’autorità è il Tribunale che ha ricostruito la maggiore quantità possibile di elementi utili alla valutazione conclusiva: scavare nella vita dei soggetti coinvolti in un processo penale è prassi giudiziaria consolidata in milioni di procedimenti degli ultimi 40 anni.
Tutti i giornali hanno riportato gli atti processuali sull’uso di droghe e i giochi sessuali nella casa in cui ha trovato la morte Meredith Kercher, su Parolisi che tradiva la moglie, sulle perversioni sessuali di Pacciani e i compagni di merende, sulla paternità illegittima di Bossetti ricostruita col DNA per mezza bergamasca e poi sulla vita privata di Buoninconti, Cucchi, Sabrina, Cosima e Michele Misseri, la nipotina di Mubarak… gli esempi sono infiniti e riguardano prevalentemente implicazioni sessuali e uso di sostanze. Succede sempre, è il lavoro stesso degli inquirenti che prevede la necessità di scavare nella vita di tutti i soggetti coinvolti in un processo. Nel caso del presunto stupro alla Fortezza l’ingerenza del Tribunale nelle vicende personali «è necessaria alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». C’erano degli innocenti accusati di un reato ignobile, la libertà ed i diritti dei quali non potevano essere tutelati se non attraverso la verità emersa anche, ma non solo, mediante la ricostruzione della personalità, delle abitudini e dei comportamenti della presunta vittima. Comunque noi non siamo giudici – come ci capita spesso di scrivere – quindi non vogliamo usurpare un ruolo che non ci compete e accettiamo la decisione della CEDU, pur dissentendo fortemente.
Colpa del sessismo della Corte d’Appello.
È falso anche che «la colpa, secondo i giudici italiani è stata in parte della vittima». Certa gente proprio non ce la fa a capire che lo stigma CEDU non riguarda la sentenza ma alcune frasi in essa contenute. Non è vero che la Corte d’Appello stabilisca una sorta di concorso di colpa: farlo significherebbe ammettere l’esistenza dello stupro ma dividerne la responsabilità tra vittima ed aguzzini. Invece il pronunciamento è chiaro: non c’è stato alcuno stupro, la ragazza era cosciente, consapevole e consenziente, non solo collaborativa ma addirittura propositiva; pertanto non può esserci la divisione di colpa per un reato che non é avvenuto. È quantomeno curioso che l’articolo mostri indignazione per il fatto che la sentenza menzioni le “attività artistiche” della ragazza. Tali attività artistiche entrano a pieno titolo nel processo in quanto si tratta di un cortometraggio splatter (girato con la regia di uno degli accusati) in cui la ragazza aveva la parte di una prostituta in scene di sevizie, violenze e perversione. Per tali performances le era stato garantito un compenso del quale aveva ricevuto un anticipo, e l’appuntamento in Fortezza nasce proprio dall’esigenza di riscuotere il saldo dal regista di cotanta opera d’arte.
Per dire, Roberto Benigni e Rocco Siffredi girano entrambi dei film sia come registi che come protagonisti, entrambi ottengono riconoscimenti internazionali per il loro lavoro… ma è un tantino difficile mettere entrambi sullo stesso piano definendoli “artisti”. Un certo tipo di pellicole probabilmente fa cassetta, ma per definirle Arte ce ne vuole. Un’ulteriore considerazione riguarda l’insistenza ossessiva con la quale nell’articolo compaiono i termini stupro, stupro del branco, violenza di gruppo (10 volte), sessismo (6 volte) e il ruolo delle donne al plurale (5 volte), a testimonianza dell’accanimento nel sostenere che lo stupro ci sia stato, se i 7 accusati non marciscono in galera è solo colpa del sessismo che trasuda dalla Corte d’Appello e che discrimina non la ragazza della Fortezza ma tutte le donne. Amen e awomen.