La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (91)

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Oggi per il nostro amico inizia il quarto anno di immersione totale in un incubo che, per quanto ci è dato di sapere, può essere vissuto realmente solo nella specificità giurisdizionale italiana, dove abiette vicende, strappi alla Costituzione e calpestio dei diritti fondamentali si rincorrono senza soluzione di continuità nella (inspiegabile?) noncuranza dell’establishment. Dei governi ci parla la storia e dai libri, che ormai, essendo le masse distolte dall’uso poliedrico e giocoso dei telefonini, leggono in pochi, possiamo conoscere le politiche che li hanno caratterizzati. L’odiata tassa sul macinato, istituita sotto il governo di Luigi Menabrea, entrò in vigore nel 1869 e fu abolita nel 1880 sotto il governo di Agostino Depretis. L’iniquità del tributo, che originò anche numerose rivolte popolari, era “giustificata” dal gettito fiscale. Quale sarà stato l’elemento che ha ispirato la legge n. 6/2004 al secondo governo di Silvio Berlusconi? Secondo le intenzioni dichiarate dai suoi sostenitori la norma, con la figura dell’amministratore di sostegno, avrebbe dovuto garantire una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione. Non è stato così e, finanche in violazione dell’art. 12 della legge n. 18/2009, con la nomina da parte del giudice tutelare dell’amministratore esterno alla cerchia dei parenti e degli amici dell’amministrato, la norma ha portato alla limitazione pesante della libertà e alla violazione sistematica dei diritti basilari dei cosiddetti “beneficiati”. La tassa sul macinato produceva introiti per ottanta milioni di lire all’anno. Dato che non vengono mai effettuati studi statistici di interesse generale su tutto ciò che è ritenuto argomento “fastidioso” non ci è dato di conoscere quanti amministrati ci siano esattamente in Italia ed il volume di affari da loro prodotto. Il numero non deve essere piccolo anche perché la legge n.6/2004 allarga infinitamente le categorie di persone assoggettabili al provvedimento, in quanto precisa che il giudice tutelare può sottoporre ad amministrazione di sostegno il soggetto afflitto da una “infermità o menomazione fisica o psichica” che lo renda anche solo in parte e temporaneamente “impossibilitato a provvedere ai suoi interessi”. Il diabolico istituto giuridico, una volta che ha individuato il bersaglio e abilmente intercettato il suo patrimonio, si presta a drenare soldi nei modi più disparati. La legge n. 6/2004 è stata messa a punto da un avvocato (Paolo Cendon) e sembra redatta per soddisfare le esigenze dei legali che se ne avvalgono. Quando si finisce in quel gorgo è come infettarsi con un virus contagioso, fuggono tutti e diventa anche difficile ingaggiare un patrocinante affidabile, in quanto nella categoria forense, là dove il terreno è seminato con forti interessi contrastanti, vigono dei patti di “non belligeranza”. Quando il “tutelato” e la sua famiglia entrano nel tritatutto messo in moto dai tribunali finiscono alla mercè dell’avvocato A.d.S. (reso onnipotente dal magistrato che lo nomina). Senza entrare troppo nei dettagli, basti sapere che il legale non spende nulla ma guadagna per tutte le azioni giudiziarie che intenta a proprio favore contro i familiari (segnatamente quelli più “fastidiosi”) del “beneficiato”. Gli “attaccati” invece sono costretti a cercare e pagarsi il patrocinio legale per difendersi. Quando ci sono spese vive che l’avvocato A.d.S. non può evitare le mette a carico del “beneficiato”, vittima così di un’ulteriore violenza. Insomma il ricorso all’iter giudiziario per l’A.d.S. terzo, dopo il conseguimento dell’incarico, rappresenta in buona sostanza una comoda rendita parassitaria facilmente ottenibile dichiarando guerra alla famiglia del “salvaguardato”. Come da copione, le iniziative giudiziarie e le denunce contro gli amici ed i parenti del “tutelato” arrivano a pioggia. La paranza dei cointeressati nell’applicazione del regime di tutela “privato” previsto per la persona fragile, oltre all’usuale impiego della “macchina del fango”, non lesina altri mezzi: si va dal processo penale all’intimidazione di chi si oppone al programma del tribunale, senza disdegnare il ricorso a prodezze giudiziarie che lasciano allibiti. Nella notissima vicenda del prof. Gilardi, in qualità di commentatore ospite televisivo, e senza mai eccedere nell’eloquio, è comparso alcune volte il noto penalista Carlo Taormina. In base a dei documenti di dominio pubblico ha potuto constatare che il “figlioccio” del professore (Brahim El Mazoury) pur condannato, in realtà non lo ha mai circonvenuto. Allo stesso tempo, nell’apprendere che due ex amministratrici del professore erano state assolte, dai reati di cui erano accusate, per insufficienza di prove, l’avvocato citato ha ritenuto che la decisione presa dal giudice, più che una sentenza, potesse considerarsi un provvedimento di grazia. Forzature procedurali e l’impiego di distrattori non difettano anche nella vicenda giudiziaria del nostro reclamante. L’art. 27 comma 2 della Costituzione rappresenta una sorta di clausola generale riepilogativa dei diritti inviolabili dell’individuo nel processo, svolge la peculiare funzione di riaffermare e consolidare prerogative che coinvolgono la sfera di altri diritti individuali costituzionalmente tutelati. E’ quindi fatto divieto di assimilare l’imputato al colpevole come regola di trattamento. Ciò sembra non toccare il procedimento di volontaria giurisdizione che, nel 2020, ha avviato il nostro amico al quale viene addebitata una presunta e mai dimostrata colpa. Esistono testimonianze e documenti atti a dimostrare che l‘uomo non ha mai simulato la consumazione di un qualche reato, però tutto è stato ignorato per lasciare in carica un A.d.S. terzo. Il lettore ricorderà che l’allora istante, il 16/6/2020, depositò una denuncia contro ignoti per sospetto furto e raggiro compiuti a danno di due sue congiunte. In quella circostanza fece riferimento all’incontro fortuito, di qualche giorno prima, avuto con l’avvocato G.C. (che all’epoca non conosceva come tale) a casa di sua madre. Fatte rarissime eccezioni abbiamo sempre riportato integralmente tutti i documenti connessi alla nostra narrazione. Pur citandola per sommi capi, non lo abbiamo fatto per la procura che l’avvocato G.C. (non aggiornato sulle variazioni anagrafiche familiari delle “proprie assistite”) ha accidentalmente depositato in tribunale senza che il grave episodio turbasse mai qualcuno, ancor meno il G.T. a cui la cosa fu subito fatta notare dal ricorrente. La riportiamo in questa occasione specificando che il documento è stato fatto firmare ad una disabile al fine di potersi occupare dell’amministrazione di suo figlio morto due anni prima (l’intraprendente avvocato non lo sapeva)!

L’A.d.S terzo, confermato dalla corte d’appello, continua a lasciare la sua amministrata in una casa resa igienicamente inabitabile per non avere ancora provveduto ad inviare la donna delle pulizie più volte richiesta. L’appartamento non viene pulito dall’11 luglio 2022. L’A.d.S. non ha pagato numerose bollette di diverse utenze così da causare alla sua amministrata, tra l’altro, il distacco della linea telefonica con il relativo pericoloso isolamento dell’invalida. L’A.d.S non ha pagato la TARI. Ai suoi mancati pagamenti ha provveduto totalmente il reclamante a cui l’amministratrice della sorella non ha ancora restituito il denaro anticipato per pagare quanto invece spettava di pagare alla propria congiunta. L’A.d.S. sembra però intenzionata a depositare una richiesta di mediazione sulla quota ereditaria (da lei presunta) spettante alla sua amministrata. La prima udienza del processo al nostro amico (accusato di simulazione di reato) è stata spostata al 26 gennaio prossimo. Lo stesso ha cambiato il proprio avvocato penalista perché quello precedentemente in carica ha dimenticato di inserire nella lista dei testimoni le due persone responsabili delle sue traversie giudiziarie (l’avvocato G.C. ed una ingrata parente). Il Presidente del CSM (Sergio Mattarella) quando fu interpellato, suggerì agli amici del prof. Gilardi di rivolgersi al garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. La pessima esperienza maturata dal protagonista della nostra storia in corte d’appello, sperando in fine d’incontrare il proverbiale giudice a Berlino, gli suggerisce di ricorrere in Cassazione. Ecco la procura “pazza” con le date (fuori posto, fuori tempo e fuori luogo).

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PROCURA

Io sottoscritta XXXX nata a XXXX ed ivi residente alla via XXXX C.F. delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento di amministrazione di sostegno aperta a favore di mio figlio XXXX (addirittura deceduto il 14 agosto 2019), l’avvocato G.C., conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in XXXX. Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell’art. 2 co. 7 D.L. n.132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. La presente procura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati sensibili necessari ai fini dell’espletamento del mandato ai sensi del D. Lgs. 196/2003

                                                                XXXX

  1. Per Autentica Allegato udienza
    Avv. G.C.                                                                                        11/3/2021

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1/1/2023 Antonio Bertinelli



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