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Mentre viviamo nel disgraziato Paese, dove la corruzione ha raggiunto picchi analoghi a quelli delle terre nelle quali la principale voce dell’economia è la droga, le mosche cocchiere della propaganda ci informano sulle nefandezze di altri regimi, vicini e lontani. Ci sovviene l’epoca in cui Pablo Emilio Escobar corrompeva un numero incalcolabile di ufficiali governativi, giudici e politici, mentre uccideva, mentre praticava la strategia del “plata o plomo” (soldi o piombo). E’ stato forse quello uno dei periodi più oscuri della Colombia? Probabilmente sì, ma di sicuro oggi non c’è da stare allegri nell’Italia delle logge come quella denominata “Ungheria”, che “non esiste” (fatta eccezione per Paolo Storari e pochi altri), non c’è da stare tranquilli nell’Italia dei comitati d’affari e delle cordate create per fare immeritatamente carriera. Nel nostro Paese c’ è in aggiunta l’interpretazione banditesca dell’istituto dell’amministrazione di sostegno che lo rende un luogo estremamente pericoloso per far vivere disabili e anziani benestanti. Una tragedia nazionale per la quale la parola d’ordine è “mettere la sordina”, anche tramite la connivenza di una parte della magistratura. Uno spaccato sulla giurisdizione ce l’ha fornito Luca Palamara. Con il suo pentimento è diventato l’artefice della propria rovina. E ci dispiace davvero perché le sue confessioni gli si sono ritorte contro senza minimamente scalfire il sistema come lui auspicava. L’attività giurisdizionale, figlia del contesto nazionale, registra, tra l’altro, la nascita delle piaghe di Carlo, di Yasca, di Gigi, di Marino e di tanti altri “giustiziati” ancora. Un elenco senza fine che si allunga per garantire il migliore profitto di specificate categorie e per rimodulare gli equilibri sociali, con l’impudenza delle istituzioni, dovrebbe suscitare soltanto un orrore corale. Eppure questo non accade. Tra i metodi giudiziari che imbarbariscono la vita degli italiani costretti, loro malgrado, a condurre esperienze nei tribunali c’è il sistematico ricorso alle accuse false. Non hanno nulla a che vedere con uno stato di diritto, eppure rappresentano i pilastri del tragitto che percorre chi si è prefisso di eliminare il proprio “concorrente” conquistando i migliori risultati giudiziali. Tra i più bersagliati nel settore della volontaria giurisdizione ci sono familiari ed amici. Nelle procedure finalizzate al conferimento dell’incarico quale A.d.S. esterno alla famiglia, per i giudici tutelari e per gli avvocati pretendenti alla nomina, sono fastidiosi “antagonisti” gli “assistenti” ed i parenti del “beneficiando”. In certe procedure giudiziarie si oltraggia regolarmente la legge vigente per seguire le linee guida imposte da orientamenti ideologici. “Non poteva non sapere”, è un’espressione che ha caratterizzato la storia giudiziaria italiana. Per tanti giuristi è una frase che ha segnato la giurisprudenza. Attualmente, se si ha la veste che serve al “denunciante giusto”, corrono i tempi in cui è possibile essere creduti sulla parola, poi si trova sempre chi è dell’idea che tamquam non esset. Esperienze analoghe a quelle di cui ci occupiamo rimandano la mente alle deportazioni, ai ricoveri coatti, ai sequestri di persona, alle violenze esercitate nei confronti di soggetti fragili e all’iniqua “confisca” dei loro beni. Da troppe storie emana l’insopportabile fetore della corruzione di coloro che lucrano nascondendosi dietro certe leggi criminogene. Alcune azioni sediziose ricordano gli strumenti impiegati dall’inquisizione istituita nel 1184, ma la calunnia e la diffamazione servono… servono per consentire di scrivere che non è possibile non tenere conto delle accuse e dei sospetti sul calunniato/diffamato (senza uno straccio di prova, anzi in presenza di numerosi documenti a sua discolpa), persona di provata rettitudine, infangata e, in aggiunta, pure rinviata a processo. Abbiamo già citato i nomi dei magistrati che si sono occupati dell’iter giudiziario (ma “cautelativo” per chi?) cominciato su istanze del nostro amico. Luca Palamara potrebbe farci delle rivelazioni sulle loro promozioni e sui loro indiscutibili meriti professionali. Non crediamo che la lista delle toghe precedentemente pubblicata possa servire granché a riflettere sul conquibus che si è volatilizzato fino ad oggi. L’esposizione dei nominativi potrebbe però essere impiegata per le pratiche interne tipiche del “sistema” raccontato dall’ex presidente dell’ANM. Non vediamo all’orizzonte illuminati “legislatori” come Hammurabi, Giustiniano e Napoleone. Il ministro Carlo Nordio dovrà fare i conti anche con la realtà politica, dalla visione panpenalistica e soggetta a potenti gruppi di pressione, che almeno per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia non sono affatto “rivoluzionari”. Noti l’ex procuratore aggiunto veneziano, ora insediatosi in via Arenula, come la forzatura interpretativa della legge n.6/2004 non sia niente di più che la mera esecuzione di un terrificante progetto di morte. Il malvagio progetto, che può contare sulle sinergie di svariati magistrati, sta godendo anche di altissime complicità nei palazzi che contano. Ecco in fine il testo della bocciatura del reclamo, non respinto per deficienza delle argomentazioni giuridiche addotte dal reclamante (che erano inoppugnabili) ma perché il collegio giudicante, avvalendosi del criterio del sospetto, altrove costruito artatamente intorno al protagonista della vicenda, stabilisce che tamquam non esset :
CORTE DI APPELLO DI XXXX
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere relatore
riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O
nel procedimento di secondo grado, iscritto al n. R.G.V.G. XXXX dell’anno 2021, riservato
in decisione all’udienza del 20/10/2022, sostituita da trattazione scritta e vertente
t r a XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXX e presso quest’ultimo elettivamente domiciliato, per procura allegata agli atti
reclamante
e XXXX nata a XXXX il XXXX reclamata contumace e
TANCREDI CATERINA, N.Q. di amministratrice di sostegno di XXXX, rappresentata e difesa in proprio e presso di sé elettivamente domiciliata
reclamata
e con l’intervento del Procuratore Generale
oggetto: reclamo avverso decreto di nomina di amministratore di sostegno in favore di XXXX, emesso dal Tribunale di XXXX – Ufficio del Giudice Tutelare – in data 19/07/2021 nel proc. n. ADS XXXX/2020
La Corte, letti gli atti, acquisito il parere del P.G. (contrario all’accoglimento del ricorso), osserva quanto segue:
con ricorso depositato il 13.09.2021 XXXX ha proposto reclamo avverso il decreto in oggetto, limitatamente alla nomina dell’amministratore di sostegno in favore della sorella, XXXX, nella persona dell’avv. XXXX, successivamente esonerata con provvedimento del 17.12.2021 e sostituita con nomina dell’avv. Tancredi Caterina; a tal fine, il reclamante ha dedotto la migliore opportunità nell’interesse della congiunta, che egli stesso, in quanto parente più prossimo alla beneficiaria, dovesse ricevere tale incarico; ha inoltre sottolineato che della sorella egli si era sempre occupato e dalla stessa era stato altresì nominato procuratore generale con atto del 7 marzo 2013; ha infine specificato che la motivazione della nomina di terzi in ragione di presunti comportamenti da lui assunti in pregiudizio della sorella e della madre (anche quest’ultima soggetta ad amministrazione di sostegno), oggetto di indagine penale, non teneva conto della di lui presunzione di innocenza, della volontà di affidarsi alla gestione del fratello manifestata dalla beneficiaria per lungo tempo, della concreta dedizione da lui avuta per le proprie congiunte;
XXXX è rimasta contumace;
Tancredi Caterina, costituitasi in giudizio nella qualità in data 6.04.2022, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del reclamo per incompetenza funzionale della Corte di Appello di XXXX e nel merito ne ha chiesto il rigetto, rilevandone l’assoluta infondatezza; in ottemperanza alla normativa sull’emergenza sanitaria nazionale l’udienza del 20/10/2022 è stata sostituita con trattazione scritta; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivi della decisione
L’eccezione sollevata da Tancredi Caterina con riferimento alla incompetenza funzionale della Corte di Appello di XXXX è infondata e va respinta. L’orientamento giurisprudenziale maggioritario a lungo consolidato, che dalla limitazione dell’impugnabilità in cassazione dei provvedimenti emessi dalla Corte di appello faceva derivare analoga limitazione alla competenza funzionale della Corte di Appello in materia di amministrazione di sostegno per i soli provvedimenti “decisori” con i quali si disponeva l’apertura o la chiusura dell’amministrazione stessa – spettando invece al Tribunale la competenza per i reclami avverso i provvedimenti di carattere gestorio (ivi inclusi quelli concernenti la nomina o la sostituzione dell’amministratore) – è stato di recente modificato con la sentenza n° 21985/21 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite. La citata pronuncia delle Sezioni Unite – intervenuta a seguito del contrasto sorto di recente tra le sezioni semplici in relazione all’interpretazione da dare all’art. 720 bis c.p.c. – facendo leva esclusivamente sul divieto di interpretazione della scelta esplicitata dal Legislatore, ha affermato il seguente principio di diritto: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio)” e ha quindi affermato la competenza di questo giudice a decidere sulla questione sottoposta al suo esame con il presente reclamo. Nel merito il reclamo è infondato e pertanto va respinto. Il procedimento a tutela di Bertinelli Maria Grazia è stato instaurato su iniziativa della Procura presso il Tribunale di Civitavecchia che segnalava la fragilità psichica della medesima e della di lei madre convivente (Bellizzi Clara), già soggetta ad amministrazione di sostegno, nonché l’esistenza di una indagine penale pendente nei confronti del reclamante per la verifica di possibili condotte in danno alle congiunte, quale soggetto avente accesso al loro patrimonio. Il Tribunale correttamente ha individuato, in via cautelativa, quale amministratore di sostegno di XXXX un soggetto esterno al nucleo familiare e diverso dal reclamante, che pur offriva la sua disponibilità. La pendenza di un procedimento penale a carico del reclamante, invero, a differenza di quanto egli sostiene, non può essere considerato elemento “tamquam non esset” nel procedimento in oggetto, volto alla tutela della beneficiaria, e ciò a prescindere dall’accertamento in ogni caso di eventuali responsabilità del reclamante medesimo. Il tenore della decisione, stante la parziale reciproca soccombenza, sulla questione di rito quanto alla Tancredi e nel merito quanto al XXXX, giustifica la compensazione delle spese processuali per metà e la condanna del reclamante per la restante metà, liquidata come da dispositivo;
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore Generale, sul reclamo proposto da XXXX avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXX nell’ambito del procedimento iscritto al n. XXXX/2020 Reg.ADS, così provvede:
– Rigetta il reclamo;
– Compensa le spese processuali per metà e condanna XXXX al pagamento, in favore di Tancredi Caterina n.q. di amministratore di sostegno di XXXX, della restante metà, che in detta misura liquida in complessivi 2.100,00 € per compensi professionali, oltre spese forfetarie in misura del 15% dei compensi, Iva e Contributi come per legge;
– Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per l’invio di copia del provvedimento al Giudice Tutelare. Così deciso in XXXX, nella camera di consiglio della Sezione del 10/11/2022.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara Giammusso Anna Maria Pagliari