La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (87)

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Nel trigesimo dell’udienza rinviata dal 9 giugno al 20 ottobre 2022, dibattimento che, con annessa disamina documentale, dovrebbe decidere la sorte della sorella del reclamante, prima di produrre la replica all’inusuale scritto dell’A.d.S., in precedenza integralmente riportato, ancora in trepida attesa, dedichiamo solo qualche riflessione a margine della nostra vicenda. Reputiamo che, a fronte di quello che accade con frequenza intollerabile, la legge n.6/2004 (segnatamente per le nomine di terzi estranei alla famiglia quali A.d.S.) vada abrogata, sic et simpliciter. Siamo dell’idea che ogni persona di buon senso dovrebbe opporsi con ogni mezzo alla prassi giudiziale degli affidamenti, applicata in barba allo spirito della legge n. 54/2006. Il CSM non dovrebbe consentire che in un tribunale della Repubblica si commemorino certi eventi. Che l’ideologia, i negozi ed i rapporti di forza siano dei veri flagelli per una parte della giurisdizione non è più un segreto. Fornirne il formale riscontro in nome della par condicio, ospitando nei palazzi di giustizia delle “mostre artistiche”, non già su tutte le innumerevoli “vittime” di questa società purulenta (sarebbe comunque cosa di dubbio gusto) ma dando risalto soltanto ad alcune di queste è veramente squallido. Ecco di seguito le “note di trattazione scritta” promesse al lettore.

giudice

L’amministratore di sostegno, avv. XXXX, ha depositato note di trattazione scritta nelle quali: replica alle note di trattazione scritta già depositate dallo scrivente difensore per l’udienza, originariamente fissata per il 9 giugno ultimo scorso e poi rinviata al 20 ottobre prossimo; eccepisce “il deposito tardivo di dette note di udienza” e “ne chiede quindi lo stralcio”; a fronte di quanto dallo scrivente difensore dedotto (ovvero che contro il sig. XXXX, fratello dell’amministrata, non esiste alcun procedimento penale per fatti commessi in danno della sorella, ma, al contrario, un procedimento per aver erroneamente dedotto che terzi simili fatti, in danno della sorella, stessero commettendo) l’amministratore di sostegno afferma che “sussistono indagini penali nei confronti del ricorrente”; ne conclude chiedendo confermarsi la nomina in suo favore, “sanzionare la mala fede… con cui controparte ha agito in giudizio” e liquidarsi perciò “nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense” la somma di “24.978,00” euro, oltre accessori.

Orbene, a quanto ci consta “LE BASI ed i principi che regolano il giudizio”, invocati dalI’amministratore, non consentono che, rinviata d’ufficio l’udienza (del 9 giugno 2022), si replichi alle note di trattazione già depositate.

Ad ogni modo, a nostra volta, dunque, replichiamo; e soprattutto deduciamo gli ulteriori fatti nel frattempo occorsi.

L’amministratore di sostegno formula eccezioni e conclusioni totalmente immotivate.

Così è per l’eccezione di tardività delle note, incomprensibile in quanto le note di trattazione per l’udienza del 9 giugno sono state depositate nel termine (peraltro mai ritenuto perentorio) di cinque giorni prima.

Altrettanto può dirsi per l’apparente – ma invero priva di sostanziale contenuto – replica a tali note.

In esse, infatti, si era dedotto – ci pare in modo chiaro e sensato – come il procedimento penale in corso avesse ad oggetto un fatto totalmente avulso da comportamenti del XXXX volti a danneggiare la  sorella, amorevolmente accudita per lustri.

Si era chiaramente dedotto come egli avesse sospettato comportamenti truffaldini di terzi (segnatamente parenti) volti a depauperare il patrimonio familiare, perciò sporgendo denuncia in tal senso; che le autorità, non riscontrando alcunché di quanto da lui dedotto, ed anzi verificando che proprio il XXXX, nell’esercizio dei poteri conferitigli con procura notarile, prelevava somme dal conto corrente familiare, avessero finito con l’indagare lui, per avere quindi falsamente accusato terzi incolpevoli (art. 367 c.p.), procurando ingiustificati allarme e attività di polizia giudiziaria. Si era pure chiaramente dedotto come l’ulteriore passaggio (il)logico, compiuto poi dalla Procura Affari Civili, nell’introdurre il presente procedimento, era stato quello di confondere l’oggetto delle indagini penali in corso (aver falsamente denunciato terzi di sottrarre beni, cui invece egli stesso attingeva in forza di procura notarile), con indagini penali per aver sottratto beni alla sorella, cosa non solo mai avvenuta, ma nemmeno mai contestata al XXXX, indagato, appunto, solo per simulazione di reato, ex art. 367 codice penale.

D’altro canto, é evidente che il prelievo di somme dal conto corrente, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’apposita procura notarile, di certo non integrava reato alcuno, costituendo, al contrario, proprio l’oggetto del mandato conferitogli.

Dunque si era dedotta l’abnorme metamorfosi – lentamente realizzatasi per cumulo tralaticio di incomprensibili errori – di un uomo che per lustri era stato l’unico fedele curatore della sorella, in colui che le sottraeva beni.

Mentre restava (e resta tuttora) totalmente incomprensibile come alla madre e alla sorella di XXXX non fossero bastati ben dodicimila euro in contanti consegnati a gennaio e marzo 2020 (in piena emergenza covid cfr. ricevute prodotte, tanto da dover dare, come dichiarato dalla signora XXXX (nel frattempo deceduta, l’11 luglio scorso) i gioielli di famiglia alla sollecita parente XXXX, affinché li vendesse.

Orbene, a fronte di queste precise deduzioni l’amministratore di sostegno si limita a replicare che “la scelta dell’amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare si è resa necessaria in ragione del fatto che sussistono indagini penali nei confronti del ricorrente”.

Il che equivale a non replicare: non qualunque indagine penale legittima l’esclusione del fratello – perdipiù già procuratore generale – dal novero dei soggetti preferenzialmente chiamati, ex art. 408 c.c., al ruolo di amministratore di sostegno.

Tanto meno tale scelta legittima, una indagine penale per aver denunciato la commissione di un reato in danno della sorella. Ciò semmai denotando un eccesso di zelo proprio nel tutelare la sorella. Sicché la presente sarebbe, semmai, singolare fattispecie, in cui l’esistenza di simile procedimento penale attesta il contrario di quanto I’amministratore di sostegno ne vuol dedurre: ovvero, lungi dall’attestare un pericolo per l’amministranda, testimonierebbe anzi la foga del fratello nel difenderla (a torto o a ragione) dall’approfittamento di terzi. O comunque nel difendere il patrimonio di famiglia, nel quadro di beghe parentali.

Ancor meno può, quindi, legittimare la scelta di un amministratore diverso dal fratello e procuratore generate, la successiva ed erronea citazione, da parte della Procura Affari Civili, nelI’aprire il presente procedimento, non dell’indagine effettivamente esistente, per il reato sopra  indicato  di cui all’art. 367 c.p.c., ma di una diversa e inesistente indagine “per fatti commessi ai danni della sig.ra XXXX (la madre del XXXX, nel frattempo deceduta n.d.r.) e XXXX dal congiunto XXXX”.

Né XXXX ha mai sottratto alcunché, proprio perché agiva in qualità di procuratore generale.

Né si capisce come il XXXX possa, nel ricorso della Procura Affari Civili, tramutarsi da indagato per falsa attestazione di reato in indagato per aver “omesso di prelevare in loro vece (di madre e sorella, n.d.r.) il denaro necessario per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita costringendole ad una situazione di disagio e bisogno”: semmai, vien da chiedersi dove siano finiti i dodicimila euro versati dal XXXX proprio in vista dell’emergenza covid, e come la madre possa aver dovuto vendere, durante il covid e l’assenza di XXXX, i gioielli di famiglia – con l’ausilio della parente XXXX.

Quanto alla procura notarile, ed al suo valore giuridico ai fini dell’illegittimità della nomina di amministratore di sostegno in persona diversa, anche in questo caso l’amministratore di sostegno nulla replica.

E veniamo, allora, ai motivi concreti ed effettivi per cui XXXX insisteva, e ancor più insiste oggi, affinché egli venga nominato quale amministratore di sostegno della sorella.

Già nella richiesta sospensiva, respinta da codesta Ecc.ma Corte in vista della vicina udienza del 9 giugno (peraltro poi rinviata), il XXXX evidenziava il suo timore che la sorella fosse istituzionalizzata e l’amministrazione di sostegno, in persona da lui diversa, fosse un grave danno per la sorella.

Orbene, a pochi mesi dall’inizio di tale amministrazione i condomini, con apposita lettera che si allega, rappresentano come la sig.ra XXXX – soggetto che soffre di disagio psichico – viva ora in condizioni igieniche drammatiche: a tale lettera sono allegate fotografie del terrazzo di pertinenza dell’abitazione, ove scorrazzano, in prossimità di panni stesi e pinzette varie buttate a terra, grossi topi.

A tale lettera è seguita comunicazione dall’amministratore di sostegno, avv. XXXX, proprio ad XXXX, nella quale egli viene messo a conoscenza di quanto sopra, e si legge pure: “le verrà fatta presente (alla sig.ra XXXX, n.d.r.) la necessità che lasci entrare gli operatori al fine di provvedere alla derattizzazione. Speriamo faccia entrare il personale addetto. Ci aggiorniamo prossimamente l’ads” (all. 2).

Ancora, seguiva lettera dell’amministratore di sostegno ai servizi sociali – pure comunicata al XXXX – ove si legge: “la situazione mi preoccupa molto ed ormai si richiede un intervento urgente ed indifferibile; la beneficiaria oggi non ha aperto al collaboratore che si è recato per farle avere il denaro contante… Credo si debba necessariamente intervenire, tra l’altro XXXX allo stato non riesce a far fronte alle esigenze minime igieniche dell’abitazione né mi consente di assumere qualcuno che se ne occupi per lei (non fa entrare nessunin  casa)…non  si  può  non  intervenire…” (all.3).

Orbene, tale corrispondenza attesta perfettamente ed esattamente ciò che il sig. XXXX temeva, ovvero l’istituzionalizzazione della sorella, in quanto incapace di “far fronte alle esigenze minime igieniche dell’abitazione” ed in quanto “non fa entrare nessuno in casa”, nemmeno per consegnarle i contanti necessari alle spese quotidiane.

Ma tale necessaria istituzionalizzazione, perché di questo si parla quando si fa riferimento ad un “intervento”, non è, invero, conseguenza del fatto che “allo stato” la poveretta “non riesce a far fronte alle esigenze minime igieniche dell’abitazione”: stupisce, al contrario, che l’amministratore di sostegno possa aver mai immaginato che a tal esigenze potesse provvedere autonomamente la sig.ra XXXX visto che dalla documentazione medica, peraltro più volte citata proprio dall’amministratore, risultava chiaramente come la sig.ra fosse in grado di curare solamente, e malamente, la propria persona, fare la spesa alimentare e di tabacco, e fumare in gran quantità.

Al contrario, la situazione attuale, che sta degenerando, è diretto frutto dell’insana e ingiustificata estromissione, dalla vita di una malata mentale, dell’unica persona di famiglia fidata, l’unica alla quale apriva (e apre tuttora) sempre la porta senza timori.

Fin tanto che ad occuparsi della sorella è stato il fratello XXXX, infatti, simili problemi non si erano mai verificati, né potevano verificarsi: semplicemente perché al fratello XXXX sempre apriva e sempre rispondeva, fidandosi. Mentre oggi una persona in simili condizioni dl disagio psichico, che notoriamente non apriva la porta a nessuno anche prima, dovrebbe, secondo l’ammlnistratore dl sosteqno, aprirla a suoi “collaboratori”, – magarl canglantl, ovvero ad imprecisatl soggetti del “personale addetto” alla derattizzazione.

Tali affermazioni riprovano in modo “inequivocabile come la scelta di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, per una persona affetta da schlzofrenia, sia stato un gravissimo errore che sta già procurando, all’amministrato, danni altrettanto gravissimi.

E già l’amministratore profila “interventi” che in altro non si risolveranno, che in una ospedalizzazione coatta di una giovane donna che fino a prima di questa illegittima e dannosa nomina di amministratore terzo, viveva tranquilla in casa sua e apriva altrettanto tranquillamente la porta al fratello, che ivi accompagnava la donna delle pulizie.

E’ evidente che l’amministratore di sostegno, avv. XXXX, non ha colpa se la povera XXXX non apre la porta ai suoi “collaboratori”, né agli operai della derattizzazione: il punto è che non vi è alcun motivo, in fatto, in diritto, e secondo senso comune, per internare ante tempore una giovane donna che, ove non costretta continuamente a confrontarsi con persone terze che non conosce, ma col fratello, del quale si fida, potrebbe continuare a vivere come ha sempre fatto.

Ed ulteriore penosa conseguenza, di questa situazione, è che oggi stesso, mentre verghiamo quest’atto, XXXX, sentito il fratello telefonicamente, ovviamente lamenta di non avere soldi.

Mentre veramente surreale è che lo stesso XXXX, del quale si chiede la condanna per “mala fede” processuale, per aver chiesto di poter provvedere egli, sia colui al quale l’avv. XXXX comunica che la sorella… nemmeno le apre la porta !

Si insiste dunque affinché codesta Ecc.ma Corte ponga sollecito rimedio a questa intervenuta penosa situazione, ripristinando verità e diritto e consentendo ad XXXX – che non è reo di alcunché, tranne che di aver curato per anni ed anni, in solitudine, la sorella – di continuare a fare quello che ha sempre fatto; evitando, così, che la situazione degeneri ulteriormente e che si verifichino danni irreversibili alla già precaria salute psicofisica della sorella. Salvis juribus.



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