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Ci guardiamo intorno e prendiamo atto che il prof. Pierluigi Monello, per difendere gli interessi ed i legami affettivi della propria madre, su denuncia dell’A.d.S. nominato dal giudice tutelare per l’anziana genitrice, è incredibilmente sotto processo per maltrattamenti. La compagna di Lando Buzzanca ci partecipa che, pur se l’A.d.S. dell’attore, l’aveva avvisata di poter andare a fargli visita in RSA l’8/11/2022 alle ore 16,30, in tale ricovero, per quella data, il celebre interprete era “scomparso”. Con cruccio, senza poter smentire uno dei deleteri effetti tipici dell’interpretazione della legge n. 6/2004 (comodo passepartout per la realizzazione dei programmi di ogni genere di manigoldi) ancora una volta ci troviamo a leggere notizie di cronaca ricorrente. Di gran lunga meno frequenti sono le news come quelle che riguardano la punizione esemplare di un A.d.S. da parte del Consiglio Nazionale Forense. Non abbiamo ragguagli su dei provvedimenti emblematici riguardanti toghe dalle condotte non irreprensibili. Per “ricordare” la vicenda del prof. Carlo Gilardi, da due anni richiuso forzatamente in una RSA lecchese, ci sarà una trasmissione televisiva domenica 13/11/2022 alle 20,30. In tema di amministrazione della giustizia registriamo che, grazie all’asserita “fermezza” impiegata dal CSM sul “Palamaragate”, “fermezza” di cui ha riferito tempo fa l’attuale presidente dell’ANM, ha veramente e spietatamente pagato soltanto Luca Palamara. Dopo aver concluso le sue accurate indagini, il procuratore della Repubblica di Perugia ha chiesto l’archiviazione del procedimento sull’inquietante affaire “Loggia Ungheria”. Anche il neo ministro della Giustizia sa bene che l’ergastolo ostativo è una pena incostituzionale eppure nessuno ha l’audacia di eliminarla effettivamente.
Per adesso l’ex magistrato Carlo Nordio, avvalendosi della facoltà di nominare figure che godono della sua incondizionata fiducia, ha sostituito l’intero staff dell’ufficio legislativo di via Arenula. Non sappiamo quanto tutto ciò possa influire sulle storie di malagiustizia di nostra conoscenza ancora in corso, storie che si dipanano tra l’indifferenza e l’insensibilità di molti connazionali resi deliberatamente “ignoranti” sulle violenze esercitate da una certa giurisdizione, storie che vedono il prevalere di una moltitudine di insaziabili sanguisughe annidate nelle istituzioni, inclusa quella che stiamo raccontando. Per quanto possa apparire insopportabile prosperano attività illecite che assecondano interessi talmente forti da non essere più scalfibili. Tra i business divenuti intoccabili e più diffusi ci sono quelli collegati agli “affidamenti” di familiari fragili con i relativi patrimoni (disabili, minori, anziani) a magistrati e ad altro personale “competente”. Gli esiti per i soggetti coinvolti sono spesso simili a quelli richiamati qua. Uno degli avvocati del nostro amico reclamante sta ancora tentando di accedere al fascicolo di volontaria giurisdizione relativo alla madre defunta per visionare i bilanci e le relazioni periodiche che avrebbero dovuto stilare i servizi sociali, che invece non sono stati redatti e depositati in tribunale. Il legale riuscirà nel suo intento? I “difensori” dell’istituto dell’amministrazione di sostegno extrafamiliare (che non sono di certo le sue parecchie decine di migliaia di “beneficiati”) si riempono spesso la bocca con i controlli ai quali, dicono, sono sottoposti gli amministratori. Infatti basta leggere qui. Lo stesso avvocato in cerca dei documenti non forniti dagli incaricati del giudice tutelare, qualche giorno fa, ha scritto alla sua collega (A.d.S. C.T.):
“Ciao xxxx, volevo riepilogarti le spese sostenute da xxxx a seguito della morte della madre e inviarti la relativa documentazione di pagamento. Parte di alcune di queste spese te le ho già inviate. Il presente è il riepilogo finale e gli allegati sono stati scannerizzati nell’ordine dell’elenco seguente:
1) Atto di notorietà € xxxx
2) Pagamento tasse di successione € xxxx
3) Pagamenti IMU per la casa di proprietà di xxxx € xxxx
4) Accertamento situazione patrimoniale de cuius € xxxx
5) Pagamento pratica successione € xxxx
6) Pagamento certificati carichi pendenti all’Agenzia delle Entrate € xxxx
TOTALE € xxxx
Invio anche l’Iban del Dr. xxxx per il rimborso della metà della suddetta somma
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Allego altresì nel secondo file allegato anche le spese di Condominio che allo stato il xxxx non sa se sono o meno state pagate.
Risulta infatti un insoluto per il Condominio di Via xxxx di € xxxx
dei solleciti di pagamento per il Condominio di Via xxxx di € xxxx e di € xxxx
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di sollecito rimborso, invio Cordiali saluti xxxx”
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L’A.d.S. ha così replicato:
”Buonasera xxxx
Prendo atto. La prossima settimana farò una breve relazione e riepilogo al G.T. chiedendo autorizzazione a procedere al rimborso, posto che giorni fa ho depositato autorizzazione ad accettare l’eredità senza beneficio di inventario per poi procedere alla divisione ereditaria.
Ti aggiornerò appena ho notizie.
Grazie
Buon fine settimana xxxx”
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L’A.d.S. C.T. ha irritualmente depositato una memoria per l’udienza del 20/10/2022 in Corte d’Appello al quale, quando né ha avuto contezza, il reclamante ha risposto. In questa puntata posteremo solo quanto scritto dalla citata amministratrice. Come d’abitudine lasciamo giudicare al lettore ma, per aiutarlo a non finire “fuori strada” ci limitiamo solo a far notare che la scrivente, tra le varie “eresie” di cui si rende assertrice, accusa pure l’avvocato del reclamante di avere depositato tardivamente le proprie “note scritte” (anche questa cosa assolutamente non vera).
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STUDIO LEGALE
AVVOCATA XXXXXXXXXXXXXXXXX
TRIBUNALE CIVILE DI XXXX
R.G.xxxx/2021
Giudice dott.ssa xxxx
Note di trattazione scritta par I’udienza del 20 ottobre 2022
per
I’avvocata xxxx con studio in xxxx, che si difende personalmente nella qualità di amminlstratrice di sostegno della signora xxxx
contro
xxxx ricorrente (avvocato xxxx)
In ottemperanza al provvedimento del 26 luglio 2022 che ha disposto la trattazione scritta con termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note si deduce quanto segue.
La presente difesa contesta ed impugna tutte Ie richieste e deduzioni avversarie articolate nel ricorso introduttivo, infondate, sia in fatto che in diritto, e ne chiede l’integraIe rigetto.
In modo particolare contesta ed impugna Ie “note di trattazione scritta per l’udienza del 9.06.2022” depositate dalI’avvocato xxxx, che ha sostituito ilcollega xxxx, con cui, in ben cinque pagine controparte non ha fatto altro che riproporre RIMODULANDO quando dedotto neII’impugnativa innanzi alla Corte di Appello proposta dal collega che lo ha preceduto ad integrazione di quanto già dedotto e richiesto, con una palese inosservanza a quelli che sono LE BASI ed i principi che regolano il giudizio innazi alla Corte di appello. Ebbene, posto il deposito tardivo di dette note di udienza, se ne chiede quindi lo stralcio.
Ebbene, senza entrare ulteriormente nel merito della questione, giâ abbastanza approfondita nella memoria di costituzione, la scrivente si riporta integralmente ad essa, a tutte le richieste ivi articolate di cui chiede integrate accoglimento, richiama tutte le eccezioni, richieste e conclusioni ivi formulate che di seguito si richiamano:
- A) preliminarmente accertare e dichiarata I’inammissibiIitâ deII’impugnativa proposta per incompetenza funzionale della Corte i Appello di Roma.
- B) nel merito respingere tutte le domande infondate per tutte Ie motivazioni esposte ribadendo e precisando che la scelta dell’amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare si è resa necessaria in ragione del fatto che sussistono indagini penali nei confronti del ricorrente, cosi come rilevato dallo stesso Giudice Tutelare nel decreto di apertura;
- C) vogli altresì l’llà.mo Giudicante sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannare il signor xxxx ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al riconoscimento in favore della scrivente delle spese del presente giudizio e della sospensiva (discussa con autonoma udienza del 3.3.2022) da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarieà con cui controparte ha agito in giudizio.
- D) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della sospensiva, cap ed iva come per legge da liquidarsi, nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, a favore della scrivente, procuratore antistatario, non sussistendo ragioni per cui compensare le spese di lite, data la condizione di grave debolezza dell’amministrata.
xxxx, 11 ottobre 2022
avvocata xxxx
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In allegato alla memoria c’è una nota spese giudiziali reclamate dalla avvocata A.d.S. C.T. pari alla somma di 24978,00 euro (ventiquattromilanovecentosettantotto/00)