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Nel corso di un incontro casuale ci siamo trovati in un giardino pubblico a parlare con dei conoscenti del più e del meno. Ad un certo punto il discorso è caduto sugli anziani che, se abbienti, in certi casi, rischiano di finire “sequestrati” da giudici e amministratori di sostegno incaricati dai tribunali. Sono storie comuni di bancarotta generale, di distopie sociali, di vincoli affettivi violati, di vite rubate, tipiche dei tempi lugubri che viviamo. Il “reclamante” del nostro racconto stava sommariamente riportando la sua esperienza personale con l’amministrazione giudiziaria quando uno degli ascoltatori ha sorpreso tutti interrompendolo con queste parole: “Se per fronteggiare i tuoi problemi familiari avessi interpellato un boss mafioso, pagando un’adeguata mazzetta, li avresti risolti nel volgere di pochi giorni”. L’intervento, quasi apodittico, di colui che fino a quel momento non aveva proferito parola ha zittito il gruppo in pacata conversazione da una ventina di minuti. Qualche secondo prima del suo inaspettato esordio aveva sentito dire al nostro amico: “Dopo la morte di mia madre, solo ieri sono tornato a casa sua, dove continua a vivere mia sorella, ora amministrata da un avvocato. Nel fare qualche sommario controllo non ho trovato traccia di gioielli né di altre cose di valore. La cassaforte era completamente vuota.
Se oltre due anni fa non mi fossi rivolto alla magistratura, per evitare il ladrocinio ai danni di mia madre e di mia sorella, avrei risparmiato parecchie migliaia di euro di spese legali e avrei evitato di finire sotto processo”. Forse la considerazione del conoscente comune sulla bontà della soluzione “malavitosa” in alternativa a quella istituzionale appare iperbolica, ma non va trascurato che un’associazione mafiosa, per prosperare su un qualunque territorio, necessita dell’approvazione dei consociati. Altre forme di grande criminalità organizzata, più recenti, non hanno necessità di guadagnare il consenso dei cittadini tramite azioni “virtuose”. Lo possono facilmente imporre tramite la mistificazione mediatica e/o il silenzio su una grande quantità di indecenze che pervadono l’amministrazione della cosa pubblica. La corruzione diffusa fino ai piani più alti inficia i controlli di legalità o li rende improbabili. La corte dei miracoli che ha potuto godere, nel 2020, del decreto del giudice tutelare A.P., grazie a delle accuse strumentali ed invocando presunte indegnità morali dell’istante, può fare i salti di gioia.
La vecchia donna ormai non potrà più parlare nel procedimento penale a carico del figlio. La cassaforte svuotata è solo uno degli effetti dell’impareggiabile sagacia del tribunale. Quello deteriore è la salute della sorella del nostro amico, peggiorata progressivamente fin da quando, nel giugno del 2020, è stata costretta a cambiare abitudini di vita, punti di riferimento e frequentazioni. Attualmente subisce l’imposizione di una politica tribunalesca attuata nella noncuranza di norme giuridiche e di pronunciamenti giurisprudenziali. Non crediamo che per le “vittime”, alla fine, sia importante dirimere la questione relativa alle cause che producono certi decreti, certe ordinanze e certe sentenze. Che sia scarsa professionalità, strafottenza, scelta ideologica o correità non è poi fondamentale, il vero problema è che se il magistrato rompe, non paga mai ed i cocci li fa raccogliere agli altri. Ripensiamo alle drammatiche vicende vissute dal famoso comico palermitano, a quelle della madre e dello stesso professore cagliaritano, a quelle dell’anziano professore airunese e non possiamo non riconoscere che l’applicazione/interpretazione della legge n.6/2004 (dal punto di vista dei “beneficiati”) ha creato e continua a produrre disastri. Verosimilmente dalla legge citata traggono grande giovamento i soggetti terzi che mettono le mani sui patrimoni degli “amministrati”. A proposito, c’è qualche lettore che sa dove si trova e come sta oggi Erica Jorger? Nel quadro di una giurisdizione che, allo stato delle cose, ci appare irriformabile, l’unica certezza odierna è che tutte le forze politiche presenti in Parlamento non intendono agire per togliere potere a quei magistrati che, dopo averlo usurpato, lo esercitano contro il Popolo, in difformità della Costituzione, a detrimento dello stato di diritto. La recente decisione della Procura Generale meneghina nel processo d’appello “Eni”, con la sua “eccezionalità”, insieme agli aspri toni impiegati nel “censurare” il lavoro del p.m. in primo grado, sono forse un segnale di speranza? Prepotenza e malversazione andrebbero per sempre messe all’indice dal CSM che verrà. Torniamo alla nostra vicenda e di seguito mettiamo la concisa memoria dell’avvocata C.T., depositata dalla stessa per l’udienza in Corte d’Appello del 9 giugno 2022, udienza poi rimandata al prossimo ottobre.
Note di trattazione scritta. Per l’avvocata C. T. (XXXX) con studio in XXXX, che si difende personalmente nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX (XXXX), contro XXXX (XXXX) ricorrente (avvocato XXXX). In ottemperanza al provvedimento del 2 maggio 2022 che ha disposto la trattazione scritta con termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note si deduce quanto segue. La presente difesa contesta ed impugna tutte le richieste e deduzioni avversarie, non solo infondate, in fatto ed in diritto, di cui si chiede integrale rigetto, si riporta integralmente alla memoria di costituzione depositata, di cui chiede integrale accoglimento, richiama tutte le eccezioni, richieste e conclusioni ivi formulate che di seguito si richiamano:
- preliminarmente accertare e dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per incompetenza funzionale della Corte di Appello di XXXX
- nel merito respingere tutte le domande ex adverso formulate, assolutamente infondate per tutte le motivazioni esposte ribadendo e precisando che la scelta dell’amministratore di sostegno al di fuori della cerchia familiare si è resa necessaria in ragione del fatto che sussistono indagini penali nei confronti del rocorrente, così come rilevato dallo stesso Giudice Tutelare nel decreto di apertura;
- vogli altresì l’lII.mo Giudicante sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannare il signor XXXX ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al riconoscimento in favore della scrivente delle spese di giudizio, da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarietà con cui controparte ha agito in giudizio.
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, cap ed iva come per Iegge da liquidarsi, nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, a favore della scrivente, procuratore antistatario, non sussistendo ragioni per cui compensare le spese di lite, data la condizione di grave debolezza deIl’amministrata.
XXXX 2 maggio 2022 Avvocata C.T.