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Un’altra carrellata sullo stato della giurisdizione, che riguarda parte degli attori, ci lascia notare l’uso distorto di due “strumenti” del mestiere: il “giudice superperito tuttologo” e le accuse prive di fondamento che può fare qualunque magistrato senza mai risponderne personalmente. Nella storia che stiamo raccontando il G.T. che si è occupato delle A.d.S. delle congiunte del nostro amico ha deciso due cose diverse in situazioni sostanzialmente simili. Per la vecchia madre (documentatamente non più capace di farlo) ha deciso, senza disporre una CTU, che fosse capace di autodeterminarsi fino a consentirle azioni ed inazioni lesive dei suoi interessi economici. Per la sorella, fino a tutto giugno 2020 documentatamente “capace”, (il 26 febbraio 2020, alle ore 11,05, è andata nella Stazione dei Carabinieri per definire una pratica relativa al figlio deceduto; idonea a sottoscrivere una rinuncia ereditaria per patrimonio negativo il 10 giugno 2020) ha deciso che FOSSE DA SEMPRE una persona incapace di autodeterminarsi. La cosa è falsa ed il giudice lo dovrebbe sapere, ma serve per suggerire l’idea che il reclamante l’ha sempre imbrogliata. Altro prodigio del G.T. è stato l’uso di calunnie senza fare indagini adeguate ed attendibili, senza fornire nemmeno uno straccio di prova per le sue esiziali elucubrazioni. Questo modo di procedere è particolarmente frequente per le vicende di “volontaria giurisdizione”, in tutto il Paese.
In certi frangenti si rimarca ancora di più il fenomeno delle false accuse. In sede penale capita anche di andare in galera innocenti e di rimanerci assoggettati illimitatamente alla discrezionalità di chi coordina l’inchiesta, in sede civile si finisce triturati da pratiche che ricordano la “santa” inquisizione (“condannati” in base alla convinzione del Torquemada di turno). Nelle storie di fragilità (vere e/o presunte) che riguardano la famiglia, infangare dei suoi componenti (accreditandoli senza riscontri di sorta come “ladri” o “inidonei”) consente agli “addetti” (“onesti” e “competenti”) di parassitare i patrimoni familiari dei malcapitati. Quando un operatore del diritto sceglie la denigrazione come metodo di lavoro o la prepotenza che gli consente impunemente il ruolo di magistrato per colpire coloro che percepisce come suoi nemici, quando l’attività giurisdizionale viene usata regolarmente come testa d’ariete per infrangere il naturale legame solidale della famiglia, quando un’eminenza grigia in toga briga nel retrobottega per mandare fuori binario un procedimento dal percorso lineare, siamo oltre ogni limite. I buoni propositi e le buone virtù manifestate nei discorsi pubblici non servono alla gente. Secondo le intenzioni di chi detiene il potere tutto ciò non deve essere sanato o corretto dal legislatore e, se mai domani si ripresentasse un qualche altro quesito referendario per farlo, salterà fuori un altro dott. Sottile per impedirlo.
L’alea che diffonde l’esercizio di un certo tipo di attività giurisdizionale, in alcuni casi “sovversiva”, contribuisce a tenere in servitù tutta la popolazione. La giurisdizione “pazza” è uno strumento di ricatto, di oppressione e di controllo. Mentre una folla di pagliacci sgomita sotto i riflettori per dichiarare la propria fedeltà al padrone d’oltre oceano, il prof. Carlo Gilardi continua ad essere ristretto in una lussuosa RSA di Lecco, contrariamente a quanto prevede il diritto e nel disprezzo dei suoi più grandi desideri (manifestati a tutti, anche in pubblico). Per ordine di quale camarilla? In ossequio di quale potere oscuro? La storia che stiamo raccontando ha avuto altri sviluppi. Ci sono avvocati che operano autonomamente nel business delle amministrazioni di sostegno che, per PROPRIO CONTO E NEL PROPRO INTERESSE, si possono costituire in giudizio. Uno di questi, per l’esattezza un’AVVOCATA (non è una nostra forzatura linguistica, è così che si autodefinisce) lo ha fatto per opporsi alla richiesta di sospensiva del decreto del G.T. del nostro amico. Lo ha fatto fuori dei termini ed ovviamente anche invocando le sempre verdi insinuazioni del p.m. T.M., inveritiere, indimostrabili e sempre rigettate dal reclamante. Non abbiamo voglia di rintuzzare quello che scrive l’AVVOCATA (è uno degli indicatori di come siamo messi in Italia) e lasciamo il lettore libero di trarre le proprie conclusioni.
CORTE D’APPELLO DI XXXX – SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA. Per l‘avvocata XXXX con studio in XXXX, difensore di sé stesso nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX come da nomina del 17.12.202 1 e il relativo giuramento del 31.01.2022 (all. n.1) nel procedimento XXXX/2020 V.G., residente a XXXX (la scrivente dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: XXXX CONTRO XXXX con l’avvocato XXXX appellante. PREMESSA: Con atto notificato alia signora XXXX (all.n.2) il ricorrente, fratello della beneficiaria, proponeva impugnazione/reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare di XXXX R.G. XXXX/2022 chiedendone la riforma. A fondamento delle richieste controparte, riconoscendo la necessità dell’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore della sorella, affetta da una malattia degenerativa neurologica, aggravata nel 2020, contestava la decisione attuata dal Giudice Tutelare di XXXX per aver scelto I’amministratore di sostegno al difuori dell’entourage familiare. Per fluidità espositiva si richiamano integralmente nella nota in calce le conclusioni avversarie) “’- Veniva quindi fissata l’udienza del 9.06.2022 per la trttazione; ad ogni modo controparte riteneva opportuno formulare istanza di sospensione (sub.1) deII’esecutorietà del provvedimento reclamato per la quale veniva fissata udienza al 3 marzo con termine per il reclamato al 21 febbraio 2022 per il deposito di memorie. Tanto premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l’avvocata XXXX nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 24.02.2022 (all. n.3) al fine di contestare, impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, nonché per invocare l’integrale rigetto dell‘istanza di sospensione spiegata. In ordine al mancato rispetto del termine concesso al reclamato per il deposito di memorie si chiede la remissione nei termini rilevando che la costituzione oltre il suddetto termine non è assolutamente addebitabile alla scrivente, ma era vincolata all’autorizzazione del Giudice Tutelare, pervenuta solamente in data 24 febbraio. Sulla corretta scansione temporale degli eventi Sulla corretta scansione Prima di esaminare le doglianze del signor XXXX, al fine di fornire all‘III.mo Giudicante una visione completa dei fatti di causa, è necessario ricostruire l’esatta scansione temporale della questione. La vicenda prende avvio dalla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno per la signora XXXX da parte della Procura di XXXX, a seguito della trasmissione degli atti di cui al procedimento penale n. XXXX/2020 B.G.N.R. da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXX, dott.ssa A, P., per dei fatti commessi dal ricorrente ai danni della signora XXXX e XXXX (rispettivamente madre e sorella del ricorrente).
Più precisamente, nell’amministrazione di sostegno aperta in favore della signora XXXX, madre ultranovantenne del ricorrente, la nota del P.M. dott.ssa M. evidenziava che il signor XXXX avrebbe omesso di prelevare il denaro necessario per il soddisfacimneto delle basilari esigenze di vita della madre e della sorella, costringendole ad una situazione di disagio e di bisogno. Dagli atti emergeva inoltre una situazione familiare particolarmente delicata: le condizioni di estrema fragilità in cui madre e figlia conviventi si trovano, che ne riducono la capacità autogestionale limitando la possibilità di autodeterminarsi, amministrare e difendere il proprio patrimonio da intromissioni esterne, oltre che curare le esigenze fisiologiche personali. Come se non bastasse, Io stato di salute della signora XXXX evidenziava una patologia molto grave che il medico curante così diagnosticava XXXX che abbisogna di assistenza per adempiere alle normali funzioni quotidiane della vita, in partlcoalre la sua XXXX e le sue relazioni sociali che sono assenti” (cit. dott. XXXX 04.09.1020) mettendo in Iuce (dal 2014} un progressivo deterioramento cognitivo caratterizzato da XXXX. Considerata tale delicatissima situazione, la Procura non poteva non attivarsi ritenendo sussistenti tutti i presupposti per poter dar luogo all’apertura dell‘amministrazione di sostegno in favore della signora XXXX, data I’evidente incapacità a provvedere a pieno a sé stessa sia per gli atti essenziali e primari di vita quotidiana sia per l’attività di tutela del patrimonio, scongiurando il rischio di diventare vittima di malintenzionati.
Ebbene, la scelta del Giudice Tutelare nel valutare una persona “terza” per l’incarico di amministratore di sostegno, non noverando il fratello della beneficiaria, senza dubbio è stata condizionata dal fatto che è tutt’ora in piedi un’indagine che lo vede coinvolto in un giudizio per “simulazione di reato” per I’ aver proposto querela contro ignoti per aver simujlazione di furto/appropriazione indebita, su cui si sta indagando. Sono emerse, inoltre, attività di alienazioni immobiliari effettuate dal ricorrente, in nome e per conto della beneficiaria, avvalendosi di una procura generale, su cui il Giudice Tutelare ha ritenuto necessario fare Iuce. Chiarito I’ambito e la portata della questione proposta, ai fini di una corretta valutazione deII’insussistenza dell’istanza di sospensiva del provvedimento reclamato, brevemente, sulle doglianze e richieste avversarie, è necessario rilevare preliminarmente 1. I’inammissibilità dell’opposizione per incompetenza funzionale della Corte di Appello di Roma. Nella fattispecie è pacifico che l’unica censura mossa dal ricorrente non riguarda l’apertura dell’Amministrazione ma, piuttosto, il fatto che per la nomina dell’incarico il Giudice Tutelare si sia orientato per la scelta di una persona al di fuori della cerchia familiare. Conseguentemente l’impugnativa del decreto e la rettifica della nomina, andava proposta, ai sensi 739 c.p.c. innanzi al Tribunale in Camera di Consiglio e non innanzi alla Corte di Appello. Più precisamente il codice di rito regola due differenti modi di impugnazione dei decreti del Giudice Tutelare: l’art. 720 bis c.p.c. e l’art.739 c.p.c quest’ultima, norma di carattere generale, che prevede la reclamabilità, nel termine di 10 giorni, innanzi al Tribunale, che decide in camera di Consiglio, avverso i decreti del Giudice Tutelare.
Diversamente, aII’art 720 bis c.p.c., norma di carattere speciale, derogando a quanto previsto dal precedente articolo, neIl’ultimo comma, regola le sole ipotesi in cui il decreto si riferisca aII’apertura o revoca deII’amministrazione. Per ragioni di ordine sistematico tale norma non può che essere riferita ai soli decreti che, disponendo l’apertura o la chiusura deIl’amministrazione, abbiano contenuto decisorio al pari alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma delle disposizioni dei precedentí articoli 712 c.p.c. e seguenti. II rimedio dell’art. 720 c.p.c., seppur la questione sia stata assai dibattuta in giurisprudenza, non è quindi assolutamente riferibile quindi a quei provvedimenti di natura così detta gestoria, come quelli che dispongono la rimozione e/o sostituzione del nominato amministratore si sostegno. Pertanto, se è vero che tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare sono reclamabili, SOLO quelli di apertura e chiusura deII’amministrazione possono condurre ad un giudizio in Cassazione. Ciò perché le decisioni di natura meramente gestoria non possono esser oggetto di esame di legittimità dinanzi alla Cassazione, essendo riservato questo esame solamente ai decreti equivalenti alle sentenze e non anche a quelli di carattere ordinatorio ed amministrativo come lo sono quelli in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore. Posto quanto sopra, nel MERITO si rileva l’assoluta 2. Inammissibilità dell’opposizione per infondatezza delle ragioni addotte. In merito alla scelta della persona più idonea a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, è opportuno rammentare il contenuto dell’art. 408 c.c. ove prevede che I a scelta avviene con esclusivo ”riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Nella scelta, l’articolo prevede che il Giudice Tutelare ”preferisce”, ove possibile, una serie di persone nell’ambito familiare. Ad ogni modo il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità e quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea. Il chiaro criterio da seguire nella scelta dell’amministratore, pertanto, è quelIo preminente della “cura degli interessi del beneficiario”, criterio che assicura al magistrato una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere per assicurare al massimo la cura e gli interessi del beneficiario.
Non vi sono quindi criteri preferenziali che obbligherebbero il Giudice Tutelare nella scelta, ciò infatti contrasterebbe con l’ampio margine discrezionale riconosciutogli dalla Iegge, che unicamente deve tenere presente la cura personae e patrimonii del beneficiario. Alla luce dei principi esposti è chiaro ed evidente che la designazione dell’amministratore sia e resti inequivocabilmente un atto del Giudice Tutelare che addirittura può disattendere eventuali indicazioni dello stesso beneficiario laddove ravvisi motivi di raggiro. L’infondatezza delle motivazioni e la natura palesemente temeraria dell’opposizione dovrà certamente comportare il rigetto della istanza di sospensione. Non risultano minimamente dedotti motivazioni e circostanze tali da poter essere prese in considerazione. I palesi deficit assertivi e probatori che caratterizzano l’avversa istanza cautelare, la rendono assolutamente priva di fondamento e, conseguentemente, inammissibile. Controparte non ha concretamente indicato – e men che meno dimostrato – quali sarebbero i “gravi motivi” che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza cautelare. In maniera assolutamente generica e, va detto, paradossale, controparte, dopo essersi lanciata in un’invettiva nei confronti della magistratura…sospettosa e persecutoria nei suoi confronti, adduce il “timore di un’irreversibie opera di spoliazione dei beni a danno della benficiaria con l’apertura deII’amministrazione di sostegno” su cui pretenderebbe che il Giudice riveda la decisione presa. Va da sé che il fatto che il Giudice adito abbia respinto l’istanza di sospensione inaudita altera parte lascia intendere chiaramente quale sarà I’esito della opposizione, infatti, semmai vi fossero stati “gravi motivi” a fondate ragioni, il Giudice avrebbe potuto sospendere l’efficacia esecutiva. Per tutto quanto sopra, è evidente che le contestazioni e le richieste avversarie sono assolutamente inammissibili, ìnfondate e non provate. Tanto premesso e considerato l’avvocata XXXX, in proprio, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia, previa remissione nei termini, peraltro non perentori, a favore della scrivente, in ragione del fatto che l’autorizzazione del Giudice Tuelare alla costituzione in giudizio è pervenuta successivamente al decorso degli stessi, così provvedere: rigettare l’istanza di sospensione del provvedimento reclamato del 11/08/2021 del Giudice Tutelare di XXXX emesso nella procedura R.G. XXXX/2020 V.G. siccome inammissibile, infondata e non provata.