La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (41)

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Prima di giungere al nocciolo della puntata, riportiamo un’altra ipotesi oltre a quella (più gettonata) che fa perno sul tornaconto economico di altri “attori” con relative “comparse. Secondo il punto di vista di un avvocato a conoscenza della nostra storia il suo evolversi si spiega soprattutto con una vendetta politica a danno del nostro amico (storico avversario di toghe “infedeli”). Soffermandoci su questa ipotesi ci affidiamo ad una retrospettiva, anche per dare modo ai lettori di orientarsi e valutare meglio gli eventi fin qui verificatisi. Tutti gli elementi che erano a conoscenza del giudice tutelare (molti presenti nei fascicoli di altri procedimenti giudiziari) deponevano a favore dell’affidabilità e dell’onestà dell’uomo. Il G.T., dopo un’iniziale buona disposizione nei confronti dell’istante, è diventato improvvisamente sfuggente, ha cambiato comportamenti fino a “rallentare” l’iter per la sua nomina come A.d.S.. E’ significativa l’udienza del 28 settembre 2020. Il nostro istante finisce per cozzare contro un muro anche quando, con la madre che da mesi non può più incassare la pensione, il 12 ottobre 2020, chiede un incontro al giudice tutelare. Questi rifiuta il colloquio scrivendo sulla relativa richiesta: “dichiara N.L. Provvedere per difetto di competenza del G.T.”. La motivazione del rigetto è così macroscopicamente atipica che, redigendo un compendio del procedere della pratica in corso, deposita in cancelleria una richiesta di CTU. Convintosi di qualche grave défaillance che ormai caratterizza l’agire del giudice tutelare, il 22 ottobre fa una segnalazione alla Procura della Repubblica. Contestualmente chiede un incontro con il presidente di sezione V.G. che verrà fissato per le ore 9,30 del 23 ottobre 2020.

Nel sollecitare l’appuntamento il richiedente non dichiara di essere interessato a qualche fascicolo del settore V.G., né le ragioni della sua richiesta, che dunque dovrebbero essere ignote al giudice interpellato. Questi “supervisiona” migliaia di fascicoli, è impossibile che padroneggi le varie vicende contenute in ognuno di essi, eppure in quel frangente l’uomo troverà il citato magistrato prevenuto ed affatto disposto ad ascoltarlo. Ancora oggi l’istante/reclamante ricorda l’incontro sia per il disagio epidermico che per quanto gli venne anticipato in quella circostanza dal suo interlocutore: “Sua madre è capace e non ha bisogno di essere amministrata. Comunque il giudice tutelare non ha l’obbligo di disporre per sua madre una perizia tecnica d’ufficio”. Nel pomeriggio del 23 ottobre 2020 l’uomo è stato raggiunto da un avviso di garanzia per violazione dell’art. 367 c.p., ovvero per simulazione di reato. La richiesta di amministrazione dell’anziana donna da parte del figlio è stata bocciata ed il giudizio è pendente in corte d’appello. Ricordiamo che la relativa richiesta di sospensiva del provvedimento del G.T. (secondo alcuni lettori mai sfogliata dal giudice relatore) è stata respinta. Ci spostiamo adesso sulle vicende che riguardano la sorella del nostro amico, per la quale lo stesso, all’inizio dell’iter giudiziale, aveva manifestato al G.T. l’idea di voler rinunciare alla procura generale e chiederne l’amministrazione di sostegno. Il 21 dicembre 2020 entra in gioco (cosa straordinaria per vicende di modesto rilievo giudiziario) il procuratore della Repubblica. Illo tempore avevamo pronosticato che il vero bersaglio della manovra a tenaglia condotta sul fratello era la donna. Il target è stato colpito con l’ultimo decreto del solito G.T. Sembra che i giochi siano stati condotti e conclusi secondo quanto programmato da una squadra immaginaria operante dietro le quinte. Il panorama della giurisdizione è desolante su tutti i fronti. Anche il fatto che il prof. Carlo Gilardi sia finito sepolto vivo, nell’oblio istituzionale assoluto, ne fornisce la tragica conferma. Sulla linea del fuoco inerente la guerra tra alti magistrati le ultime notizie ci ragguagliano sulla durissima contrapposizione tra Piercamillo Davigo e Francesco Greco. Il nostro amico, malgrado il quadro che gli si prospetta davanti, avvertendo il peso delle incombenze familiari, ha ritenuto che fosse un atto dovuto inoltrare reclamo in corte d’appello per la sorella. Lo mettiamo di seguito.

giudice

Bisogna fare brevissime premesse per inquadrare l’ambito familiare in cui viene chiesta l’amministrazione di sostegno della Sig.ra xxxx per capire le motivazioni per le quali il reclamante oggi si oppone avanti questa Ecc.ma Corte alla decisione riportata nel decreto di cui sopra. Il ricorrente si occupa da molti anni dell’anziana madre xxxx (fin dalla morte del di lei marito e padre del ricorrente avvenuta il 19 marzo 2006) oggi novantaduenne, non deambulate da molti anni e per la quale è stata chiesta precedentemente al procedimento portato all’attenzione della Corte adita, l’amministrazione di sostegno presso il Tribunale di xxxx, Sezione Volontaria Giurisdizione, da parte dello stesso. Tale procedimento si è concluso con la nomina di amministratore di sostegno per xxxx conferita al Sindaco del Comune di xxxx. Contro tale decisione del Giudice Tutelare è già stata proposta avanti questa Corte d’Appello un reclamo con RGN xxxx/2021, la cui prima udienza è stata fissata per il 9/6/2022. L’odierno reclamo si propone per un decreto di apertura di amministrazione di sostegno, questa volta per la sorella del ricorrente xxxx, per la quale è stato nominato un Amministratore esterno nella persona dell’Avv. xxxx del Foro di xxxx. Il decreto contro il quale xxxx oggi presenta reclamo si inserisce quindi nel contesto di una famiglia, rappresentata da un’anziana donna, madre del ricorrente e xxxx sorella del ricorrente che –pur fisicamente autonoma – tuttavia ha manifestato nel tempo dei disturbi psicotici  causati da una malattia degenerativa neurologica diventati critici nell’anno 2020. Il peggioramento delle condizioni della xxxx erano già state manifestate dal ricorrente davanti al GT di xxxx in occasione della richiesta di amministrazione di sostegno per la madre xxxx e poi successivamente richiesta al G T dal Procuratore della Repubblica di xxxx. Era  stata infatti presentata una querela contro ignoti da parte del Dr. xxxx, il quale lamentava dei furti a carico della madre all’interno dell’abitazione ove abitavano le due donne, cambi di serratura delle due donne, mai da lui autorizzati e altri comportamenti anomali da parte delle due donne che avevano indotto l’odierno ricorrente a proporre richiesta per amministrazione di sostegno per la madre xxxx e a presentare la prefata querela  raccontando i fatti constatati presso la Procura della Repubblica. Tuttavia la Procura della Repubblica, nel corso delle indagini, concludeva dette indagini aprendo un procedimento contro il querelante per “simulazione di reato”, omettendo completamente di far luce sulle vicende e circostanze esposte, ma conducendo le indagini volte più ad accertare eventuali responsabilità del xxxx che ad accertare la verità.

Il decreto che si reclama, pertanto, si inserisce in una evidente situazione di difficoltà familiare,  che il ricorrente ha cercato di risolvere avanti le competenti autorità presentando un’istanza di amministrazione di sostegno (per la propria madre) al Giudice Tutelare e una denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica di xxxx nel mese di giugno 2020. Tuttavia in dette sedi l’odierno reclamante  ha avuto la sensazione che l’instrumèntum regni dei suoi interlocutori fosse il sospetto, fenomeno soggettivo e semplice congettura, senza alcuna prova,  e che per lui valesse la  presunzione di colpevolezza anziché la presunzione di innocenza.  Auspicio non est cognitio certa sed dubitatio incerta. Il sospetto, enzima giuridico di tipo inquisitorio, non può trovare collocazione in alcun tipo di processo e meno che meno nella vicenda che ci occupa ove tutta l’opera svolta dal xxxx è davvero orientata alla tutela dei componenti del nucleo familiare. Il reclamante ha avuto modo di rilevare come i fatti inoppugnabili portati in aula venissero regolarmente ignorati o “interpretati” a beneficio di azzardate ipotesi trasformati in inattaccabili assiomi.  Una dovuta ponderazione di tutti gli elementi probatori portati alla cognizione del Giudice non si può trasformare in deformazione interpretativa. Il reclamante ha percepito costantemente un inspiegabile clima di ostilità e di marcato pregiudizio nei suoi confronti, che hanno portato ad inficiare ogni determinazione, inoltre hanno aumentato e cristallizzato le sue problematiche familiari. Nel giudizio di amministrazione di sostegno, conclusosi con il provvedimento impugnato in questa sede, molte sono state le circostanze che hanno portato a credere che il Sig. xxxx fosse guardato con pregiudizio e con sospetto, qualunque cosa facesse o dicesse. A titolo esemplificativo si rappresenta che nel corso del procedimento di apertura di amministrazione  il GT ha avuto una tolleranza oltremodo eccessiva per la presenza di un contraddittore che non aveva la procura alle liti, ma che al suo posto aveva presentato una procura di tutt’altro tenore. Per l’esattezza agli atti è stata depositata una procura che il legale dell’ormai beneficiaria amministrata aveva fatto firmare alla sorella del reclamante per essere rappresentata in diverso giudizio a favore del figlio (deceduto da oltre un anno!). Il documento fornito è datato 11 marzo 2021. Si riferisce a fatti ed atti riguardanti una persona deceduta il 14 agosto del 2019Rilevata la circostanza e nonostante il xxxx avesse prodotto una diffida fatta al predetto legale come da lettera prodotta, il GT nulla ha obiettato alla circostanza che non ci fosse un’adeguata procura per rappresentare l’amministranda .

anziana

Il reclamante, per libera e consapevole scelta della sorella, è suo procuratore generale dal 7 marzo 2013. In tale veste ha immancabilmente reso conto di ogni azione a sua sorella, che ha sempre suggerito o condiviso il suo agire. Il tracollo dello stato di salute della donna si è verificato nel luglio 2020. Nel corso dell’articolata storia, che si snoda davanti al Giudice Tutelare di xxxx, aveva dichiarato allo stesso Giudice che, per problemi di salute della donna, verificatisi a luglio 2020, intendeva fare istanza per la sua amministrazione di sostegno. Inoltre il 30 luglio 2020, tramite raccomandata, il Dr. xxxx aveva comunicato questa intenzione anche alla sorella. La procedura giudiziale riguardante l’amministrazione della madre del ricorrente non ha proceduto secondo le sue aspettative. Attualmente è pendente reclamo presso Codesta Corte d’Appello. Il 21 dicembre 2020 il Procuratore della Repubblica di xxxx sollecitava il Giudice Tutelare per la nomina di un AdS a sostegno della sorella del reclamante, xxxx.  Giustificava tale sua richiesta invocando una serie di censurabili comportamenti in realtà mai tenuti dal reclamante, che ledono la sua comprovata onorabilità. Nella relazione di indagine si legge che il xxxx avrebbe commesso fatti arrecanti danni nei confronti delle congiunte. Nella relazione vengono usate frasi sibilline in relazione ai fatti commessi ai danni delle donne da parte del reclamante. L’uomo non ha mai fatto danni ad alcuno e men che meno alle congiunte. Non si sa bene cosa si intende per “fatti che avrebbero arrecati danni…..”. Se la frase si riferisce a supposti (e inesistenti) danni economici, va precisato che le disponibilità economiche delle donne arrivate e preservate fino al 13 giugno 2020 – malgrado le spese delle donne nel corso degli anni non fossero mai state parche- ci sono solo per merito del loro stretto congiunto. Negli atti di indagini si fa riferimento ad un blocco del postamat collegato ad un libretto postale pensionistico. Pertanto per tale circostanza il reclamante ha mantenuto la madre con i propri soldi fino al giugno 2020 e mai fino a questo momento ha pretesto la restituzione del suo credito di alcune migliaia di euro nei confronti della madre. Per inquadrare meglio l’uomo va sottolineato che, alla morte del padre, non ha mai suggerito alla madre di ripartire l’eredità, dunque rimasta serenamente ed integralmente nelle disponibilità dell’anziana donna. Negli atti della Procura della Repubblica si legge che il xxxx avrebbe “….. omesso di prelevare in loro vece il denaro necessario per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita ….”. Nelle indagini della Procura non si tiene minimamente conto della circostanza più volte portata all’attenzione degli inquirenti che dal mese di marzo 2020 il comportamento dell’anziana non ha più permesso la riattivazione del postamat con il quale il figlio prelevava i soldi della pensione e quanto altro richiesto. La cosa è riscontrabile nell’ufficio postale competente.

Il figlio ha provveduto comunque all’uopo con propri soldi. Si legge ancora tra i comportamenti che hanno portato ad essere iscritto nel registro degli indagati che il xxxx avrebbe tolto alle due donne “….. la possibilità di autodeterminarsi, amministrare e difendere il proprio patrimonio da intromissioni esterne oltre ….”. Il congiunto il 16 giugno 2020, sospettando che le due donne fossero vittime di raggiri da parte di ignoti, ha fatto una denuncia che invece gli si è ritorta contro attraverso la pesante distorsione dei fatti presentati a difesa degli interessi delle disabili. I risultati dell’iniziativa sono agli atti del P.M. Inoltre la Procura fa riferimento, enfatizzandolo, allo stato di salute delle sue congiunte  “…. vista la certificazione medica allegata”. Lo stato di salute delle due donne, particolarmente di quella più giovane, non doveva essere oggetto di particolare attenzione da parte della Procura, dal momento ben conosciuta se non altro per la documentazione medica in possesso del relatore che è stata fornita dal loro congiunto sia al G.T (all’inizio della procedura) che ai C.C. nel corso delle indagini in maniera pacifica. Nessun intento quindi di minimizzare le reali condizioni di salute mentali e psicologiche della sorella xxxx e men che meno dell’anziana novantaduenne. Infine, quello che più stride agli occhi di chi ha speso molti anni della propria vita sacrificando altri affetti, altri interessi è l’affermazione “…… considerato quanto emerso sulla scarsa efficacia e presenza di una rete familiare ….”. Invero alcuni familiari delle due disabili vivono all’estero o in altre città. L’unico familiare che si occupava di loro da sempre è stato proditoriamente estromesso con l’incriminazione della Procura. Il 19 luglio 2021 il Giudice Tutelare ha emesso un decreto per la nomina di un AdS per la Sig.ra xxxx di cui il reclamante è procuratore generale. Lo fa invocando cose non vere, ignorando il datato ed ancora attuale desiderio della xxx di “essere curata” amministrativamente dal fratello. Tale decisione sembrerebbe fondata –secondo le stesse parole del GT- da “una indagine a carico del sig. xxxx per condotte ipotizzate dannose nei confronti delle congiunte proprio da parte di soggetto dotato di poteri di accesso al loro patrimonio …”. Niente potrebbe risultare più inveritiero !!!! Non solo. Il G T motiva sostenendo che la xxxx si sarebbe trasferita dalla madre  “….. per non stare sola, e di essere stata convinta a firmare una procura al fratello xxxx e suo figlio e sostanzialmente delineava un approccio decisionale connotato da influenzabilità altrui, vuoi il fratello vuoi la madre.” Non è vero!

giudice

La beneficianda, proprio nella coscienza di avere una malattia degenerativa, per avere la certezza di non finire nelle mani sbagliate,aveva firmato al proprio fratello una procura generale nel marzo 2013. Infine il G.T. conclude che “….data la necessità, più che altro di una figura di sostegno alle decisioni di xxx, che la aiuti anche ad affrancarsi da una condizione di dipendenza psicologica verso la famiglia, si ritiene sufficiente, una figura meramente coadiuvante, esterna alla famiglia..”. Non si può sottacere e   non si può non sottoporre all’attenzione della Ecc. ma Corte adita come sia veramente singolare la sensibilità de G. T. che nota la fragilità di xxxx, ma IGNORA del tutto il suo desiderio di conservare il fratello come amministratore. E’ per supportarla nel disagio impostole dagli estranei entrati in casa (stranamente proprio da quei giorni  la donna ha iniziato velocemente a peggiorare con la malattia) che il Giudice tutelare mette un altro “esterno e coadiuvante ” per affrancarla dalla dipendenza psicologica della famiglia.(sic!!). Pertanto il reclamante non solo ha pagato la sua dedizione alle sue congiunte malate e completamente sole con un procedimento penale a suo carico, ma sta anche pagando –prima ancora che un giudizio lo accerti – le infamanti conclusioni della Procura che sono sfociate in un avviso di conclusioni di indagini preliminari. Infatti il G.T. ha dedotto del tutto ingiustamente e in maniera mortificante per il xxxx    in tale maniera: “In tal senso, la offerta di xxxx non può affatto essere presa in considerazione in ragione della pendenza di indagini penali per circonvenzione di incapace nei confronti della medesima sorella, che impongono una scelta lontana da eventuali conflitti di interessi, reali o potenziali e che preservi il soggetto nominato da ogni influenza non in linea con gli interessi della sola beneficiaria”. Il pregiudizio con cui il G T ha deciso il procedimento di apertura di amministrazione di sostegno appare in tutta la sua evidenza nella circostanza che si evidenzia. In una decisione così importante sia per le donne malate che per il xxxx – che si vanta di essere stato uno dei pochi figli a prendersi cura di anziani e di malati che nella stragrande maggioranza dei casi nelle loro condizioni vengono abbandonate a se stesse – il GT SBAGLIA ADDIRITTURA IL CAPO DI IMPUTAZIONE, con una leggerezza e con una superficialità la cui valutazione viene lasciata alla Corte d’Appello stessa. Non è vero infatti che il reclamante è indagato per circonvenzione d’incapace, come si legge nel provvedimento. E’ il reclamante che ha fatto una denuncia contro ignoti per furto e circonvenzione d’incapace. Per tale denuncia le indagini sono state condotte in maniera “orientata” e sommaria. I rapporti che legano fortemente sorella e fratello sono stati da sempre di tipo affettivo e mai di tipo economico. In conflitto d’interessi appaiono invece i soggetti entrati nel nucleo familiare del reclamante. Il loro agire è stato consentito e addirittura imposto dal G.T. con annessa marcata decurtazione del patrimonio familiare. Non si può denigrare una persona senza alcun riscontro oggettivo. Si fa richiamo in questo caso, oltre che a un principio giuridico, anche ad un più elementare principio fondamentale di correttezza comunicativa, secondo il quale chi fa un’affermazione dovrebbe essere disponibile e a dimostrare che essa è vera. Tutto ciò premesso e considerato così conclude: Voglia l’Ecc.ma Corte di xxxx, accertato che la famiglia è il luogo deputato a dare assistenza e solidarietà tra di loro ai suoi componenti, riformare il decreto impugnato ed emesso dal Giudice Tutelare di xxxx nel procedimento per l’apertura di amministratore di sostegno RGN xxxx/2020 e per l’effetto e nominare il Sig. xxxx Amministratore di Sostegno della sorella xxxx con revoca del provvedimento contro cui si ricorre.



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