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Riepiloghiamo la nostra storia. Illo tempore l’istante/reclamante ha trovato degli estranei in casa delle sue congiunte invalide, incluso l’avvocato G.C. (che all’epoca ancora non conosceva). L’uomo aveva precedentemente riscontrato mancanze di oggetti, di gioielli, sparizioni di documenti, smarrimento di un libretto postale per l’accredito di una pensione, irregolarità amministrative delle due congiunte e stranezze comportamentali della madre. Essendosi insospettito ha ipotizzato che fosse in atto una circonvenzione d’incapaci ed ha fatto una denuncia ai carabinieri. Rimasto basito per l’incontro casuale con l’avvocato di cui sopra lo ha diffidato dall’accettare incarichi per le proprie congiunte disabili. L’irriducibile avvocato, grazie ad un certificato medico compiacente, si è invece fatto firmare una procura speciale dalla madre del nostro amico, fino ad ottenere l’affidamento della vecchia disabile ai servizi sociali. Attualmente l’avvocato, senza mai aver depositato una procura speciale, afferma di rappresentare la sorella dell’istante che lo ha diffidato ancora una volta. L’11 marzo 2021 lo spregiudicato personaggio ha presentato in tribunale una procura per acquisire l’amministrazione di sostegno del nipote (morto improvvisamente il 14 agosto 2019) del nostro reclamante. Con la sicumera che le è propria (garantita in tribunale …) la signora G.C. (di professione avvocato), senza aver mai depositato in cancelleria un qualche straccio di delega in linea con il procedimento in corso e tanto meno una procura speciale giuridicamente ineccepibile, ha consegnato brevi manu, all’avvocato dell’appellante la successiva istanza dove, per non smentirsi, continua a calunniare il nostro amico, cosa che peraltro ha fatto ed è stata aiutata a fare fin dall’inizio di questa vicenda. Non dovendo proprio imparare nulla da Paul Joseph Goebbels, è la cosa che, martellando ripetitivamente la platea, riesce a fare meglio. Ecco la nuova perla, dove, bontà sua, non si oppone al disegno per cui si è infilata nella casa di due povere donne malate:
Avv. xxx Patrocinante Nelle Supreme Magistrature TRIBUNALE DI xxx UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE. Breve Memoria a favore di xxx (sorella dell’istante). Ill.mo Sig. Giudice, con la presente memoria, il sottoscritto Avv. G. C., in nome e per conto della Sig.ra xxxxxxxxxxx, reitera la richiesta, come già verbalizzato in sede di udienza, di non opporsi, qualora necessario, alla nomina di una terza persona nel ruolo di Amministratore di Sostegno. Rimane difficile a questa difesa comprendere le ostilità da parte del fratello, xxx, nel manifestare ancora una volta la richiesta del rigetto della nomina di un ADS estraneo al nucleo familiare proponendosi lui quale persona migliore per tutelare ogni interesse della Sig.ra xxx. Più volte abbiamo dimostrato con documentazione e dichiarazioni rese dallo stesso xxxxxxxxx, nella procedura di ADS aperta a favore della madre xxxxxxxxxx la non regolarità della tenuta dei conti correnti (movimentazione di € xxxxxxxxxx) e non solo: da ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di xxxxxxxxxx, è emersa la vendita della nuda proprietà dell’ immobile sito in xxxxxxxxxxxx intestata a xxxxxxxxxxxxx. Proprio con procura generale, sottoscritta da xxxxxxxxxxxx, nel lontano 2013, in data 27/06/2016 il Sig. xxxxxxxxxx, quale procuratore della sorella, vendeva, con atto di compravendita Rxxx Racc. xxxxx innanzi al Notar xxxxx, a favore del figlio, xxxxxxxxx, la nuda proprietà dell’immobile sito in xxxxxxxxxxx; Oltre alle parti, (padre-figlio) erano presenti, alla stipula dell’atto, i testimoni xxxxxxxxxxxxxx; Il prezzo convenuto era pari ad € xxxxxxxxxx. Di tale somma non si ha contezza, (deve risultare come entrata a favore di xxxxxxxxxxx) così come nessuna contezza la xxxxxxxxxxxxx ha avuto in merito a tale atto di compravendita. Ma vi è di più: in data 27/07/2016, un mese dopo l’atto di compravendita su menzionato, sempre innanzi al Notar xxxxxxxxxx e sempre alla presenza degli stessi testimoni xxxxxxxxxxx, le stesse parti (padre-figlio) e precisamente xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx, stipulavano un atto di donazione ove il xxxxxxxxxx “parte donante” donava spontaneamente e liberamente a xxxxxxxxxxxx “parte donataria” che con animo grato accettava ed acquistava i diritti di nuda proprietà sul bene immobile sito in xxxxxxxxxxx. Ai fini fiscali le parti dichiaravano che quanto oggetto della donazione ha valore complessivo di € xxxxxxxxxxxxxx. A questo punto, sfugge al sottoscritto legale e alla parte rappresentata, il comportamento del Sig.xxxxxxxxxxx nello stipulare prima una compravendita poi una donazione, tutto all’insaputa della parte/sorella xxxxxxxxxxxxx. Premesso ciò, vi è chi non veda un conflitto di interessi tra le parti. La presente difesa, chiede che il xxxxxxxxxxxxx, su ordine del Giudice, depositi gli estratti conti e le relative movimentazioni di xxxxxxxxxxx, a partire dal 2013 ad oggi. Tutto ciò premesso e considerato, si insiste nella richiesta di nominare una terza parte nella veste di ADS a favore di xxxxxxxxxx nonché sulla richiesta di esibizione di estratti conti alla stessa intestati.
“L’Italia è la culla der diritto ed er diritto ce s’è cullato così bene che s’è addormito e nun se sveia più”, diceva Virgilio Andrioli quando ancora non c’erano sodalizi di avvocati e magistrati scardinatori di famiglie al fine di mettere le mani sui loro beni. Mentre il prof. Carlo Gilardi continua a languire in un ospizio con buona pace delle leggi, di chi gli vuole bene e del garante per la libertà, parallelamente corre l’orrida vicenda giudiziaria che stiamo illustrando. Prima di riprenderne il filo lasciamo spazio a qualche nostro pensiero. Il 3 luglio 1992, alla Camera dei Deputati, Bettino Craxi dichiarò: “E tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su appartati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali e associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare od illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno in quest’Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.” Qualche mese dopo Giovanni Conso che fu, tra l’altro, ministro della Giustizia nel corso dell’XI Legislatura, mise a punto un controverso decreto con il quale Il 5 marzo 1993 l’esecutivo Amato tentò di depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti e salvare molti inquisiti di “Mani Pulite”.
L’allora presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, rifiutò di firmarlo. La classe egemone di quegli anni non fece sconti ai “finanziati” e così venne spazzata per via giudiziaria un’intera classe politica. Il 15 aprile 1994 iniziò la XII Legislatura. Non siamo andati indietro nel tempo per tessere le lodi di Giovanni Conso, per ricordare la sua lungimiranza o per criticarne l’azione, ma solo per mettere a confronto due situazioni. All’epoca di “tangentopoli” venne incoraggiata e sostenuta la “vendetta”, trionfò l’ipocrisia. In una Repubblica Parlamentare il suo organo principale non fu messo in grado di rimediare all’illecito, che era sistema conosciuto da tutti e diffuso largamente. Oggi, davanti all’epifania di Luca Palamara ed al mistero della “Loggia Ungheria”, la magistratura, potere autopoietico, ormai privo di qualunque limite, “si assolve”. Complicità, corruzione, condizionamenti di parrocchia, rappresaglie, provvedimenti ispirati da ideologie antimaschili, pregiudizi e odio per la famiglia come è stata concepita dalla Costituzione, inettitudine, menefreghismo nei confronti di documenti che dovrebbero essere letti prima di prendere decisioni (che siano curriculum vitae per promozioni o materiale per decreti e sentenze), avidità ed altro ancora, per certe toghe sono solo quisquilie. Le consuetudini che caratterizzano parte della magistratura, rivelate dall’ex presidente dell’ANM, non sono state verificate, non sono cose così gravi da pregiudicare la credibilità dell’istituzione. Gli intrallazzi sono peccati veniali, chi non ne ha mai commessi? La procura generale della Cassazione ha individuato sedici magistrati (che neanche ci appaiono come campioni di magheggio) da inviare davanti alla sezione disciplinare del CSM. L’art. 1 del d.lgs. n. 109/2006 enumera i doveri del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, individuandoli in quelli di imparzialità, correttezza, diligenza, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona. In realtà più vuote dichiarazioni di principio che fatti riscontrati quotidianamente nei tribunali. E’ effimera la “gloria” di un magistrato in carica, però Luca Palamara passa, gli altri restano (quanti indebitamente?). Dal punto di vista di chi si percepisce ormai come un suddito ci sembra che questo momento sia uno dei più oscuri e paurosi dell’intera storia repubblicana. Per non perdere la battuta, riprendiamo la nostra storia ed alleghiamo la memoria integrativa per l’udienza del 10 maggio scorso.
Al Giudice Tutelare. Presso il Tribunale di xxx. Oggetto: memoria – causa xxxx/2020 V.G. Io sottoscritto xxxxxxxxxxx, fratello di xxxxxxxxx, già suo procuratore generale dal 7 marzo 2013, richiedente incarico quale AdS della stessa, espongo quanto di seguito: Dopo aver letto la memoria presentata dall’Avv.G.C. in data 9/5/2021 e dopo aver letto le sue verbalizzazioni all’udienza del 10/5/201, confermo per intero i dubbi espressi nella denuncia da me presentata ai C.C. il 16 giugno 2020, anche a tutela del benessere psicofisico di mia sorella xxxxxxxxxxx. Nella stessa querela esponevo di aver trovato casualmente l’avvocato G. C., che a quella data ancora non conoscevo, nel soggiorno dell’abitazione delle mie congiunte invalide, scrivevo: “Il giorno 12/6/2020 ho trovato in casa di mia madre, una sua nipote ed una persona che si è qualificata come avvocato. Il soggetto ha rifiutato di darmi ulteriori spiegazioni. Probabilmente mia madre e mia sorella sono state avvicinate da persone che le raggirano e contemporaneamente le istigano contro di me. Appaiono plagiate. Personalmente non sono in grado di riferire se sono state indotte a firmare qualche documento. Agli atti della causa in oggetto, depositata dal citato legale, esiste una procura firmata a suo favore l’11 marzo 2021 da mia sorella, la cui instabilità psicologica sembra peggiorare di giorno in giorno per ottenere la sua difesa (di xxxxxxxxxxx) nell’ambito del procedimento per l’amministrazione di sostegno del figlio della firmataria deceduto il 14 agosto 2019! Ciò dimostra inequivocabilmente che mia sorella non è più capace di difendersi, come peraltro da me già fatto verbalizzare il 28 settembre 2020 nel corso della causa xxx/2020 V.G. nel procedimento per l’apertura di amministrazione di sostegno per xxxxxxxxx.
Ancor prima di venire a conoscenza del decreto del procedimento di cui sopra, già ai primi di luglio del 2020 mi ero reso conto ed avevo segnalato a codesto ufficio che le condizioni di salute di mia sorella erano rapidamente precipitate. Le sue ultime azioni condotte autonomamente sono le seguenti: il 26 febbraio 2020, alle ore 11,05, in seguito ad un provvedimento di dissequestro, si è recata presso la stazione dei C.C. di xxxxxxxxxxxx per ritirare della roba di proprietà del figlio; il 10 giugno 2020 ha sottoscritto in piena consapevolezza una rinuncia ereditaria al notaio xxxxxxxxxx. Di fronte all’inaspettato peggioramento, non ritenendo più adeguata la procura generale da lei firmata molti anni prima, proprio per tutelare al meglio i suoi interessi avevo concordato verbalmente con il G.T. di aprire una procedura “A.d.S.”. Vengo al punto che sembra stare a cuore al legale da me pluridiffidato. In qualità di suo procuratore generale ho immancabilmente reso conto di ogni azione a mia sorella, che ha sempre suggerito o condiviso il mio agire. Non ho l’obbligo di farlo nei confronti di altri, specialmente se privi di ogni mandato legittimamente ottenuto. Dato che al G.T. potrebbe apparire enigmatico l’atto di donazione di una nuda proprietà, d’altro canto già depositato su sua esplicita richiesta, lo motivo. Non ci sono affatto arcani. Questo secondo atto è stato formalizzato solo per garantirmi in qualunque frangente il potere di lasciare a mia sorella l’opportunità di continuare a vivere nella casa che è stata di nostro padre. Da quando per impossibilità amministrative di famiglia sono stato costretto a rivolgermi alla Procura della Repubblica di xxxxxxxxxxxxx ed al giudice tutelare del relativo Tribunale ho la sensazione che l’instrumèntum regni di codesto ufficio sia il sospetto, fenomeno soggettivo, semplice congettura, quindi ipotesi senza prove, recepita come presunzione di colpevolezza. Auspicio non est cognitio certa sed dubitatio incerta. Il sospetto, enzima giuridico di tipo inquisitorio, non può trovare collocazione nell’attività giurisdizionale odierna, specialmente quando e se tale opera è davvero orientata alla tutela dei componenti del nucleo familiare. Rigettando con forza ogni sospetto e calunnia, chiedo in primis il rispetto della volontà di mia sorella che mi ha scelto quale suo procuratore generale, in secundis chiedo il rispetto dello spirito della legge n.6/2004 in rapporto ai membri “capaci” della famiglia e ribadisco la richiesta di essere nominato A.d.S. di xxxxxxxxxxxx.