La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (16)

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L’art. 351 c.p.c. prevede che il reclamante possa fare istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso in primo grado. La richiesta si può inoltrare in Corte d’Appello quando si ritiene che, nell’attesa della prima udienza relativa al reclamo, l’immediata esecuzione del provvedimento causi all’appellante un pregiudizio irreparabile. Nel caso relativo alla narrazione in corso ci sarebbero rischi di perdita di alcuni diritti reali dei quali il reclamante ha comunque preferito non fare menzione. Il reclamante ha optato per la salvaguardia dell’integrità della famiglia, istituzione tutelata dalla Costituzione come si legge nell’art. 2 e nell’art. 29. Il reclamante ha ritenuto che nel rispetto del principio solidaristico, culturalmente consolidatosi nei secoli, qualora se ne ravvisino le ragioni, i figli debbono dedicarsi all’accudimento dei genitori ed occuparsi dei loro bisogni. Il reclamante ha ritenuto che tale postulato affianca il diritto positivo (art. 315 bis c.c.) in quanto già presente in natura, eterno ed immutabile nel tempo. Il reclamante, nel chiedere la sospensione dell’esecutività, ha voluto richiamare l’attenzione su ciò che ha guidato il Parlamento nella stesura della legge 6/2004. Per quanto riguarda la scelta dell’amministratore di sostegno ricordiamo che l’art. 408 c.c. dispone che la sua designazione “avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”. Dunque “la ratio legis” è esclusivamente ispirata ad interessi personali, nel senso che l’individuo e la sua capacità non potrebbero essere legittimamente piegati ad esigenze esogene, che potrebbero verosimilmente configurarsi con l’inserimento di elementi estranei al gruppo familiare.

Ecco l’istanza. CORTE D’APPELLO DI XXX. SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA. ISTANZA DI SOSPENSIONE DI ESECUTORIETA’ DEL PROVVEDIMENTO. Il Dr. XXX nato a XXX, ed ivi res.te, elett.te dom.to in XXX presso e nello studio dell’Avv. XXX che lo rapp.ta e difende in virtù di delega allegata, CHIEDE: La sospensione della esecutorietà del provvedimento reclamato del 7/12/2020 del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXXXXXXXXX ed emesso nella procedura n. XXX/2020, di cui il ricorrente ha preso visione l’8/1/2021 perché ritiene che l’immediata esecuzione del provvedimento possa causare al reclamante un pregiudizio irreparabile per i motivi che seguono. Il reclamante ha ragione di temere che venga portata a compimento in maniera irreversibile l’opera di spoliazione già cominciata dal 2019 con l’alienazione di vari ricordi e di oggetti preziosi di famiglia. Dopo l’ingresso di estranei in casa della sig.ra XXXXXXXXXXX nessuno ed ancor meno il l Giudice Tutelare adito il 15 giugno 2020, ha potuto evitare la vendita di oro e gioielli, in parte documentata con alcune ricevute di vendita a terzi di oggetti preziosi. Il reclamante teme che l’estromissione del figlio dal contesto familiare sia un passaggio propedeutico per allontanare la sig.ra XXXXXXXXXX dal proprio appartamento e collocarla in una RSA. L’impegno profuso dal reclamante nel corso degli ultimi 14 anni, anche a costo di significative limitazioni delle proprie libertà personali, è stato finalizzato proprio ad evitare alla madre di finire in una struttura dalla quale sarebbe uscita solo da deceduta. Ulteriore dubbio è costituito dal fatto che l’amministratore nominato dal Giudice Tutelare, o il suo delegato con la sua presenza, potrebbe in qualche modo compromettere le precarie condizioni mentali della sorella. La fragilità di salute della donna potrebbe suggerire il pretesto per un intervento giudiziario anche ai suoi danni, con il rischio che anche quest’ultima potrebbe essere ricoverata in una RSA, evento che il dott. XXXXXXXX ha sempre cercato di evitare. Si confida pertanto nell’accoglimento della presente istanza XXXXXXXXX  15 gennaio 2021

giudice

Nel 2018 è passato l’ultimo treno, quello che, secondo le aspettative di molti italiani, aveva come destinazione finale la “salvezza” del Paese. Alla guida ed alla cura del convoglio si misero personaggi eterogenei per esperienza e cultura. Ricordiamo quello che si era prefissato di diventare l’avvocato del Popolo, quello che voleva ristabilire per gli Italiani una migliore qualità della vita, quello che voleva mettere un freno all’immigrazione priva di limiti, quello che voleva una seria commissione d’inchiesta sulle banche, quello che ambiva porre rimedio definitivamente alle disfunzioni della Giustizia. Oggi qualcuno, in dialetto reggino, potrebbe dire: finuta la festa, gabbatu lu santu. Secondo noi il rimprovero più grande da muovere a quei personaggi è l’ingenuità. Con quale alterigia si sono affacciati sulla scena politica ritenendo che le classi egemoni (con particolare riferimento al panorama internazionale) avrebbero consentito loro di mettere in atto dei cambiamenti epocali? Se ci soffermiamo sullo stato della Giustizia non possiamo che constatare le sue annose disfunzioni. Tra le altre cose, ne è testimone anche la lista delle lagnanze rivolte alla classe politica dagli stessi ermellini all’inaugurazione di ogni nuovo anno giudiziario. Indubbiamente chi detiene il potere non vuole cambiamenti se non quelli funzionali ai propri interessi. Pensando al sommo poeta, che fa dire a Virgilio: “ […] Perché pur gride? Non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”, dobbiamo ammettere che la questione, quanto meno nel breve periodo, è d’inesplicabile composizione. L’evoluzione dei costumi, della legislazione e della giurisprudenza ha fatto segnare grandi cambiamenti. Si continua a parametrare la qualità del vivere secondo la produttività economica ed il patrimonio. Tutto è ormai monetizzabile, la salute, i sentimenti e le persone. La stessa famiglia è diventata mercanzia che si soppesa in rapporto al valore delle proprietà, del ruolo, delle opportunità di generare profitti e del potere. Il nostro uomo ha preferito reclamare per salvaguardare l’integrità della sua famiglia.

CORTE D’APPELLO DI XXXXX. SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA.  RECLAMO CONTRO DECRETO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. Il Dr. XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXX ed ivi res.te, (C.F. XXXXXXXXXXX), elett.te dom.to in XXXXXXXXXXXXXXXXXX presso e nello studio dell’Avv. XXXXXXXXX che lo rapp.ta e difende in virtù di delega allegata al presente Pec: XXXXXXXXXX,  Avverso modifica decreto di nomina amministrazione del 7/12/2020 RG n. XXX/2020 del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXXXXXXXX (ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.). Provvedimento comunicato l’8/1/2021. PREMESSO: Che il ricorrente ha gestito l’anziana madre XXXXXXXXXX sia per ogni aspetto economico-patrimoniale sia per le normali e quotidiane incombenze fin dalla morte del padre avvenuta il 19 marzo 2006 e la sorella XXXXXXXXXX (quando espressamente richiesto) fin dal 7 marzo 2013. In quella data la sorella, conscia di avere una malattia degenerativa neurologica, nella piena consapevolezza dell’importanza dell’atto, ha deciso di firmargli una procura generale, da far valere quando lo avesse ritenuto necessario. Che nella amministrazione familiare ogni azione del ricorrente è stata improntata alla salvaguardia degli interessi delle due congiunte. Ha fatto del suo meglio per evitare che, al bisogno, le due donne si trovassero private di tutte le loro risorse economiche e/o nell’impossibilità di accedervi; Che – pur con le comprensibili difficoltà derivanti dalla personalità della madre questa “amministrazione” va avanti fino a marzo 2020; Che nel mese di marzo 2020 il postamat, con il quale il ricorrente ha sempre prelevato all’ATM i soldi necessari all’anziana donna, raggiungeva il limite delle operazioni consentite e non permetteva di fare ulteriori prelievi. Per risolvere questo e tanti altri problemi amministrativi pressanti concordava con la madre la redazione di una procura generale che la stessa avrebbe dovuto firmare al notaio, nella propria abitazione, il 10 giugno 2020.

anziana

Che nell’attesa di vedere perfezionato l’atto lo stesso ricorrente si faceva carico di provvedere con le proprie risorse a tutte le incombenze economiche dell’anziana congiunta; Che durante il periodo di lockdown il ricorrente per forza di cose riduceva la sua frequentazione a casa della madre, pur continuando ad amministrarla e ad assecondare le richieste della congiunta, che voleva avere a disposizione più denaro del solito. Nonostante le notevoli somme date alla donna nel corso dei primi sei mesi dell’anno, la madre continuava a chiedere insistentemente danaro, di cui tuttavia non sempre ha saputo indicarne l’utilizzo; Che la reazione dell’ultranovantenne alle richieste di spiegazioni del figlio, è stata quella di porre in essere nei suoi confronti atteggiamenti che lo hanno insospettito, specialmente dopo che ha trovato con molta frequenza a casa persone che la madre non era solita frequentare; Che inoltre durante il periodo di lockdown la Sig.ra XXXXXX aveva riferito al figlio di strani accadimenti in casa, quali la scomparsa di cose (gioielli, chiavi, il libretto postale cointestato con la figlia dove viene accreditata la pensione, una grande spilla d’oro da foulard, etc.) e di documenti (buoni postali di colore verde cointestati, etc.); Che – arrivato il 10 giugno 2020 giorno fissato per la firma della procura generale – la donna, sostenuta da una nipote, anziché firmare l’atto congedava il notaio ed il suo collaboratore; Che tali comportamenti inducevano  il figlio  che – tra l’altro – il 12 giugno 2020 aveva trovato in casa della madre una persona qualificatasi come avvocato, sia a fare istanza il 15 giugno 2020 per ottenere l’amministrazione di sostegno della madre (con attribuzione del potere di querela) che a presentare in data 16 giugno 2020  una denuncia contro ignoti per circonvenzione di incapace per poter fare luce sulle “stranezze” accadute, preoccupato che qualcuno in sua assenza si potesse approfittare della donna anziana e malata, soprattutto dopo aver trovato un legale nella casa della madre.

Che tutte le preoccupazioni quelle che avevano spinto il reclamante a fare una denuncia, inclusa la possibile circonvenzione d’incapace, sembra non abbiano trovato la giusta attenzione e la querela contro ignoti veniva archiviata, rimanendo così nel limbo dell’indeterminatezza le alienazioni di preziosi di famiglia curate da terzi; Che in data 15 giugno 2020, come precedentemente detto, il reclamante, -anche confortato dalla documentazione medica rilasciata dall’INPS l’11 febbraio 2013 e da quella redatta dal medico della madre l’11 giugno 2020- presentava istanza per ottenere la nomina di AdS della stessa, spiegando sinteticamente le ragioni oggettive per le quali tale nomina era improrogabile; Che nel corso del procedimento Il Giudice Tutelare acquisiva un certificato medico del 21 luglio 2020 tramite l’avvocato munito di procura speciale dall’anziana madre, con la quale lo stesso medico che l’11 giugno 2020 aveva raccomandato al figlio della madre disabile di farla sottoporre a visite (geriatrica e psichiatrica) asseverava che la donna era in grado di intendere e di volere!! Che verosimilmente il Giudice Tutelare deve aver dubitato della credibilità dell’istante e pertanto non ha accolto la richiesta del reclamante finalizzata a essere dichiarato amministratore di sostegno, nonostante i motivi della sua richiesta fossero stati dallo stesso più volte ribaditi al Giudice Tutelare verbalmente; Che la decisione del GT di nominare quale amministratore di sostegno il Sindaco del Comune di XXXXXXXXXXX e per lui il Servizio Sociale di detto Comune, anche con il protrarsi dell’emergenza sanitaria nazionale, si è rivelata del tutto inadeguata; Che invece la nomina del reclamante, unico figlio della Sig.ra XXXXXXXXXXX e unico fratello della Sig.ra XXXXXXXXXXX, avrebbe sicuramente assicurato, oltre che la continuità amministrativa iniziata nell’anno 2006, anche una gestione più agile delle due donne ed in particolare dell’anziana madre, sia nelle incombenze economiche, ma soprattutto nelle incombenze quotidiane.

Che nell’abitazione della madre dimora ormai anche la sorella (“amministrata” dal reclamante con procura generale del 7 marzo 2013) e la convivenza delle due donne, con l’ingresso in casa di terze persone, è diventata problematica, anche a causa delle patologie psichiatriche della XXXXXXXXXX, diffidente e a volte ostile nei confronti di persone a lei poco conosciute; Che la situazione creatasi nel ménage familiare con l’ingresso in casa di altre persone durante il periodo di lockdown ha fatto precipitare lo stato di salute della sorella più giovane ma non più capace di autodeterminarsi; Che infine l’amministrata ha bisogno di cure e di prescrizioni mediche costanti e solo un familiare stretto, come è il figlio attuale reclamante, può garantire quell’attenzione e quella periodicità nelle visite che viceversa non potrebbe garantire un’istituzione pubblica, seppure nella figura del Servizio Sociale Comunale; Che il GT nella sua decisione ha agito con pregiudizio nei confronti del Sig. XXXXXXXXXXX, che non può essere giustificato con le sommarie argomentazioni che si leggono nel suo provvedimento; Che infatti si legge nella motivazione del GT che il reclamante avrebbe indotto la madre a sottoscrivere una procura generale. CIO’ NON E’ VERO perché la firma di tale atto era un’operazione concordata e amministrativamente indispensabile per le condizioni fisiche e le consolidate abitudini a delegare della donna; Che il GT nel suo provvedimento inoltre avanza dubbi sulle modalità di rilascio della procura generale della sorella da parte dell’odierno reclamante, nonostante ogni operazione sia facilmente riscontrabile con gli estratti conto o con appunti contabili firmati dal procuratore ed uniti al libretto postale, che la donna ha cointestato con la madre; Che il GT asserisce che la beneficiaria non ha manifestato alcuna fiducia nel proprio figlio perché in passato lo stesso aveva tentato di prelevare dal libretto postale, dove veniva e viene accreditata la pensione dell’anziana donna, somme superiori a quelle concordate (sic !!).

Che il GT avrebbe dovuto arguire che tale circostanza non poteva essere VERA per il semplice fatto che, se avesse voluto, il Sig. XXXXXXXXXX avrebbe potuto fare ogni operazione senza preavvertirla e senza che la madre potesse in qualche modo accorgersene, in quanto da molti anni tali operazioni venivano fatte dal reclamante; Che il GT scrive che la mancanza di fiducia da parte della beneficiaria nei confronti del figlio renderebbe la gestione conflittuale e paralizzante. In questo modo però il GT sembra dimenticare che dal 19 marzo 2006 sino al 13 giugno 2020 (data del barricamento in casa della XXXXXXX, su suggerimento di qualche suo improvvisato consigliere) il figlio si è fatto sempre carico di tutti i bisogni dell’anziana madre, senza che la stessa avesse motivo di rimproverarlo e senza che il figlio ne traesse un pur minimo beneficio; Che il Sig. XXXXXXXX ha agito nel passato in modo tale da tutelare la salute fisica e ha sempre provveduto ad amministrare la pensione della madre per dovere e affetto filiale in modo ineccepibile, senza che possa essere attribuita a lui alcuna mancanza sia sotto l’aspetto affettivo sia sotto l’aspetto economico, gestendo le sue finanze in maniera trasparente e con specchiata onestà; Che nonostante le cure e le attenzioni profuse alle strette congiunte, entrambe malate, oggi si trova ingiustamente estromesso dalla vita della madre e – di conseguenza – anche della figlia convivente; Che il GT, nel momento in cui ha motivato la sua decisione di nominare un amministratore estraneo dal nucleo familiare, ha subito l’influenza di coloro che negli ultimi tempi si sono “avvicinati” alla madre, fomentando in lei un ingiustificato “rancore” nei confronti del figlio, probabilmente anche provocato dalla percezione della realtà che può avere una persona ultranovantenne; Che inoltre il Sig. XXXXXXXXX, a seguito della sua querela contro ignoti per sospetta circonvenzione dell’anziana madre, ha dovuto subire persino l’onta di vedersi indagato per simulazione di reato; Che il GT sembra condizionato, senza una vera prova in atti, dall’atteggiamento ingiustificatamente denigratorio della Sig.ra XXXXXXXXX tant’è che la disamina del caso  è stato affrontato con una sorta di pregiudizio, come traspare chiaramente dal modo alquanto approssimativo con cui  si è proceduto  e dalle deboli motivazioni con le quali l’odierno reclamante è stato escluso dalla vita dei suoi cari.

avvocato

C O N S I D E R A T O Che il provvedimento del GT si presenta stigmatizzabile sia sotto un profilo pratico e concreto, per l’impossibilità ora del Dr. XXXXXXXXXX di accudire la Sig.ra XXXXXX nelle ordinarie incombenze quotidiane, come sopra evidenziato, Che il provvedimento di esclusione dall’amministrazione di sostegno del reclamante, senza alcuna evidente prova di un comportamento scorretto o in qualche modo criticabile del reclamante, è contrario a tutti i principi che regolano i rapporti di famiglia; Che la famiglia rappresenta una delle formazioni sociali ove il singolo svolge la sua personalità, e tale concetto diventa molto più stringente quando una delle componenti, come nel caso che ci occupa, ha un’età così avanzata e una salute così compromessa, per cui necessita più che mai essere seguita e accudita da un familiare; Che proprio nella tarda età dei genitori deve essere applicato quel principio solidaristico per cui i figli devono dedicarsi, qualora se ne ravvisino le ragioni, alla loro cura ed ai loro bisogni, come di fatto è avvenuto per tutti i lunghi anni in cui il Dr. XXXXXXXXXXX si è preso cura della madre e della sorella, senza che nulla gli potesse essere rimproverato; Che inoltre non si può sottacere che il reclamante ha già avuto modo di esercitare le funzioni di amministratore di sostegno per XXXXXXX, ormai deceduto, della XXXXXXX. Detta amministrazione si è estinta per la morte del XXXXXXXXX e lo stesso GT, che oggi ha negato la sua nomina ad amministratore di sostegno della madre, ha potuto verificare la correttezza ed onestà del suo operato fino al 28/1/2020;

L’inserimento oggi di persone estranee al consolidato e piccolissimo nucleo familiare potrebbe avere degli effetti devastanti sulle due donne, che – in buona sostanza –non potrebbero essere seguite nelle loro cure, visite e accertamenti medici e clinici con quella periodicità e costanza che le loro condizioni fisiche invece richiedono; Che trascorso il periodo in cui l’anziana donna è stata gratificata dalle visite e dalle attenzioni delle persone estranee al suo gruppo familiare, la stessa potrebbe risentire sia della mancanza della presenza del figlio, sia della mancanza delle necessarie e costanti cure mediche; Che infatti quelle stesse persone che hanno generato il sospetto e hanno indotto ad aprire delle indagini per simulazione di reato a carico dell’istante potrebbero nel tempo non avere più lo stesso interesse a prendersi cura della donna, come del resto non hanno mai fatto per molti anni, e non consentirebbero la dovuta frequentazione tra madre e figlio; Tutto ciò premesso e considerato così conclude: Voglia l’Ecc.ma Corte di XXXXX, accertato che la famiglia è il luogo deputato a dare assistenza e solidarietà tra di loro ai suoi componenti, riformare il decreto impugnato ed emesso dal Giudice Tutelare di XXXXXXXXXX e per l’effetto e nominare il Sig. XXXXXXXXXXX Amministratore di Sostegno della madre XXXXXXXXXX con revoca del provvedimento contro cui si ricorre. Si allega; 1) copia del provvedimento impugnato, 2) documenti di parte presentati nel procedimento VG XXX/2020 ed i verbali di udienza. Roma lì 15 gennaio 2021.



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