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Senza aggiungere commenti riportiamo l’epilogo del giudizio di primo grado seguito all’istanza ed alla denuncia qui riportate nel corso della storia che stiamo narrando. MODIFICA DECRETO DI NOMINA AMMINISTRAZIONE DEL 07/12/2020 RG XXX/2020. IL TRIBUNALE Dl XXX. GIUDICE TUTELARE XXX. ln persona della dott.ssa xxxxxxxxx in funzione di giudice tutelare ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. xxx/2020 Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell’anno 2020. Con ricorso depositato in data 15.6.2020, il Sig. xxxxxxxxxxxx chiedeva l’apertura di amministrazione di sostegno in favore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Deduceva l’istante xxxxxxxxxx sarebbe invalida al 100%, non autonoma facilmente raggirabile da terzi, come da documentazione medica allegata tale condizione patologica la renderebbe totalmente incapace di provvedere alle sue necessità. All’udienza del 27.7.2020, era presente il ricorrente ed il legale della beneficiaria, che chiedeva un rinvio per consentire alla stessa di partecipare, il Sig. xxxxxxxxxx lamenta la mancata collaboratività della madre determinata, a suo dire, dalla perdita di orientamento e dall’avanzata età che avrebbe condotto ad una sospettosità nei suoi riguardi e raggirabilità da parte di terzi; emergeva che questi aveva tentato di indurre la madre a sottoscrivere una procura generale invano; non era ben chiaro invece come erano state svolte le operazioni relative alla procura generale firmata dalla sorella del ricorrente, convivente della xxxxxxxxxx, di certo, alcune somme erano state prelevate e versate su un conto diverso, non a lei riferibile. Il giudice rinviava per garantire la audizione in forma protetta della signora xxxxxxxxxxx che avveniva, finalmente il 23.11 .2020. Nelle more, perveniva al fascicolo tutelare documentazione relativa alla indagine a carico del ricorrente, che richiedono maggiore cautela.
La signora xxxxxxxxxx esprimeva scarsa fiducia nel proprio figlio ricorrente, particolarmente segnata dalla esperienza subita dalla propria figlia, paventava vari tentativi in passato da parte del ricorrente, di prelevare più somme di quelle concordate con la madre. La stessa ammetteva di avere grandi difficoltà di deambulazione e di essere necessitata a farsi aiutare dalla figlia; anche essa invalida, però convivente, manifestando il desiderio di andare a vivere, insieme alla stessa in una casa di riposo, e che in caso fosse strettamente necessario nominarle un amministratore di sostegno, di esprimere la preferenza per il proprio avvocato xxxxxxxxxxxxxxx. Veniva sentita la signora xxxxxxxxxxx che non era in grado di ricordare come si sarebbero svolte le operazioni relative alla sua casa e dei suoi denari. Il giudice tutelare si riservava. Preliminarmente occorre dar conto del fatto che, a seguito della riforma approntata dalla l. 6/04, è stato introdotto nell’ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, misura protettiva che, a differenza dell’interdizione ed inabilitazione, non incide ex lege sulla capacità di agire del beneficiario, dipendendo in concreto dal decreto del Giudice Tutelare la determinazione dei poteri dell’amministratore di sostegno. Si rammenta l’insegnamento della Suprema Corte secondo il quale nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni previste dall’art. 418 c.c. per la nomina di un amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma alle residue capacità e all’esperienza di vita dallo stesso maturate, anche attraverso gli studi scolastici e lo svolgimento dell’attività lavorativa (nella specie …. riportata attività mai svolta dalla beneficiaria).
Ne consegue che non si può impedire all’incapace, che ha dimostrato di essere in grado di provvedere in forma sufficiente alle proprie quotidiane ed ordinarie esigenze di vita, il compimento, con il supporto di un amministratore di sostegno, di atti di gestione ed amministrazione del patrimonio posseduto (anche se ingente), restando affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell’amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle esigenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all’ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore” (Cass. n. 17962 del 1 1/09/2015). Si ricorda in proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. sentenza n. 13584 del l2 giugno 2006). All’esito della istruttoria sentiti, valutata la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della beneficianda, la domanda risulta fondata nei termini che seguono. Dall’istruttoria svolta emerge che la signora xxxxxxxxxxxxxx è persona con incapacità di gestirsi autonomamente in ordine alla sua situazione economica perché condizionata dalla scarsa capacità di deambulazione e dall’avanzata età, ma soprattutto vive in una condizione di conflittualità familiare e di possibili condizionamenti interni al nucleo familiare che la rendono fragile e bisognosa di protezione. Del resto, l’amministrazione di sostegno si delinea dunque come un sistema di protezione elastico e non espropriativo, spostando in definitiva l’obiettivo della tutela dai terzi (ivi inclusi i familiari dell’interessato) al beneficiario: i primi sono infatti chiaramente più garantiti con specifico riferimento ai risvolti economici e patrimoniali da una pronuncia definitiva e spossessante come “l’interdizione che si traduce però per il secondo in una perdita della capacità d’agire che appare spesso, nella sua drasticità, decisamente eccessiva. (Tribunale Ivrea, “civile Sentenza 17 giugno 2015, n. 403).
Laddove dunque, gli atti gestionali cui è deputato l’interessato appaiano quanto mai semplici quindi, il ricorso ad uno strumento che elida in maniera totale la personalità giuridica del soggetto interessato come appunto l’interdizione appare in contrasto con quanto affermato dalla Corte Costituzionale in ordine alla necessità di considerare tale ultimo istituto come extrema ratio (C.Cost. 440/2005, secondo cui la nuova disciplina affida al giudice il compito di individuare l’istituto che garantisca la tutela più adeguata limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere alla interdizione solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione), sicché come nel caso di specie, l’amministrazione di sostegno si presenta come una misura non afflittiva e modulata, volta a proteggere il patrimonio e la persona del beneficiario secondo forme graduate e proporzionate al merito della situazione riscontrata. ln tal senso, considerato quanto riscontrato devesi rilevare sufficiente una forma di amministrazione di sostegno di natura coadiuvante, che consenta di stimolare alla beneficiaria nelle situazioni di vita quotidiana. Nella scelta della figura da nominare, deve darsi in adeguato rilievo che la posizione del ricorrente non è apparsa affatto chiarita in merito alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare della sorella, di cui la stessa risulta privata e che non lasciano affatto concludere in ordine alla idoneità a svolgere un ruolo di amministratore di sostegno, aggiungendosi a tale valutazione la totale mancanza di fiducia da parte della beneficiaria che renderebbe la gestione conflittuale e paralizzante. Appare dunque necessario predisporre una nomina di natura extra familiare, confermandosi la scelta nel Sindaco di xxxxxxxxxx, in quanto tale esente da ogni rilievo persino da parte del ricorrente medesimo.
P.Q.M. Visti gli artt.404 ss c.c., A) Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, B) Nomina il Sindaco di xxxxxxxxxxxxxx con facoltà di delega, amministratore di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con le seguenti prescrizioni:, 1) L’incarico è a tempo indeterminato. 2) L’amministratore di sostegno avrà il potere di compiere, in nome e per conto della beneficiaria qualsiasi atto di amministrazione ordinaria di disposizione relativamente ai beni di proprietà della beneficiaria e fare quant’altro si renderà necessario per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della medesima (quali, ad esempio, riscossione delle indennità previdenziali ed assistenziali allo stesso spettanti, pagamento delle spese periodiche, gestione delle pratiche amministrative presso enti pubblici o privati, presentazione dei redditi, gestione dei rapporti con la società Poste Italiane s.p.a. per il ritiro della corrispondenza indirizzata alla beneficiaria; riscossione di canoni locativi, locazione degli immobili della beneficiaria). 3) L’amministratore di sostegno potrà utilizzare mensilmente somme di spettanza della beneficiaria a titolo previdenziale ed assistenziale e dovrà provvedere a depositare tutte le somme di pertinenza della beneficiaria in un conto corrente bancario o postale o un in libretto postale intestato a xxxxxxxxxxxx e vincolato all’ordine del giudice tutelare dal quale potrà prelevare mensilmente, in Una o più soluzioni, anche mediante carta di debito che si autorizza a richiedere, il suindicato importo senza necessità di ulteriori autorizzazioni; l’amministratore dovrà concordare con la beneficiaria una somma mensile da consegnare alla stessa e alla figlia convivente per ‘le spese correnti alimentari, provvedendo invece direttamente l’amministratore ad adempiere alle diverse incombenze.
4) L’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per il compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione, quali, ad esempio, alienazione di beni, costituzione di pegni ed ipoteche, divisioni, compromessi, transazioni. 5) La beneficiaria conserva il potere di compiere -suddetti atti personalmente coadiuvata dall’amministratore di sostegno, saranno segnalati al giudice tutelare eventuali conflitti per la composizione bonaria. 6) L’amministrazione dovrà redigere inventario dei beni patrimoniali dell’amministrata, e depositarlo presso la Cancelleria del Giudice Tutelare entro sei mesi. 7) L’amministratore di sostegno dovrà riferire ogni dodici mesi al giudice tutelare circa l’attività svolta e le e condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria e dovrà presentare il rendiconto dell’amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, allegando copia dell’estratto conto del relativo anno, documentazione giustificativa delle spese superiori ad euro 200.00 una tantum; dispone altresì che la documentazione non rientrante nella suddetta elencazione sia comunque tenuta a disposizione a richiesta del giudice. Manda alla cancelleria per le annotazioni del presente decreto sull’apposito registro, per la comunicazione all’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 405 c.c. e per l’iscrizione nel casellario giudiziale. Dispone, a tutela della privacy della beneficiaria che nei rapporti con i terzi si faccia uso solo della parte dispositiva del presente decreto. Si comunichi al ricorrente, nonché a beneficiaria, amministratore nominato ed al Pubblico Ministero in sede. xxxxxxxxxxxxx 30/11/2020 .