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Riassumendo le escussioni raccolte dai suoi subordinati, l’8 settembre 2020 il Luogotenente Ca. Spec. xxx, nella sua relazione riporta fedelmente la risposta del ricorrente/denunciante alla domanda fattagli il 3 agosto 2020 dal M.M. xxx sul prelievo del 6 maggio 2019: “omissis uno per rappresaglia contro l’ufficio postale che gli aveva creato problemi per dei prelievi di denaro e due per mettere al sicuro la somma da eventuali malintenzionati che potrebbero circuire le due donne”. Dopo aver riportato la risposta fornita dall’uomo aggiunge come sua considerazione personale: “Da notare che detta dichiarazione del prelievo di xxx non era stata indicata in denuncia, inoltre dichiarava di aver avvisato di ciò le congiunte che al contrario negavano nei loro verbali appresso indicati”. Alla considerazione aggiunta dall’ufficiale di P.G. dei Carabinieri va ribattuto che in una denuncia per sospetto di furto e raggiro contro ignoti probabilmente non viene in mente a nessuno di raccontare le operazioni contabili pregresse fatte nell’esercizio del proprio incarico come procuratore generale (notarilmente ratificato) di una delle donne disabili. Il denunciante ha già ribadito che le due congiunte erano state avvertite in quanto per ovvie necessità burocratiche non avrebbe potuto fare diversamente. Per dovere di precisione va detto che solo la madre dichiara di essere stata avvertita in un tempo successivo, non anche la sorella (così come si evince dall’allegato alla relazione del Luogotenente firmata dalla stessa donna citata il 7 settembre 2020)
Nella richiamata relazione, ad un certo punto si legge: ”omissis percepivano una pensione mensile che veniva accreditata sui conti che gestiva ovvero su cui aveva la delega soltanto xxx omissis”. In verità il congiunto delle donne non ha alcuna esclusiva ad operare sul c.c. della sorella e meno che mai sul libretto postale cointestato, prima sparito ed ora improvvisamente ricomparso (quantomeno in fotocopia). Nell’ultima pagina della relazione si legge tra l’altro: “omissis. Dichiarazioni importanti sono state fornite anche da xxx che riferiva che il cugino xxx dai primi mesi di quest’anno ha abbandonato i suoi congiunti. Omissis xxx e xxx attualmente si trovano a non poter operare sul loro conto per aver fornito procura esclusiva a xxx, il quale le aveva abbandonate dal momento omissis”. Forse le presunte “dichiarazioni importanti” provengono da chi ha meno titoli per infangare il ricorrente/denunciante che, tra l’altro, non è il possesso di alcuna procura esclusiva e men che meno di una qualche banale delega firmata dalla madre invalida.
Stiamo percorrendo le tappe che, dopo la denuncia del ricorrente per sospetto furto e raggiro, fatta nei confronti di ignoti, hanno portato il magistrato ad indagare l’uomo per simulazione di reato. Dopo l’apertura delle indagini in seguito alla denuncia presentata ai C.C. il 16 giugno 2020, il P.M. apre un procedimento penale nei confronti del denunciante per violazione dell’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) ed evidenzia come parte lesa la sorella dello stesso. Successivamente ne chiederà l’archiviazione. Nella sua richiesta di archiviazione indirizzata al GIP, dopo una breve premessa, nella quale riepiloga sommariamente quanto esposto dal denunciante, il P.M. così esordisce: “omissis. Venivano svolti gli opportuni accertamenti, anche di natura bancaria, per verificare la fondatezza di quanto denunciato che, tuttavia, non permettono di riscontrare nulla di quanto dichiarato dal xxx. Innanzitutto, quest’ultimo, sentito a sommarie informazioni il 3.8.2020, dopo aver consultato gli estratti conto estrapolati dalla Guardia di Finanza, ammetteva che non vi erano prelievi anomali su nessuno dei conti e che, correttamente, risultava come ultimo prelievo quello di 600 euro che aveva fatto lui stesso il 3.4.2020. Ridimensionava, così, la portata delle sue precedenti affermazioni, asserendo che gli elementi che lo avevano portato a ipotizzare un raggiro (rectius, una circonvenzione di incapace) ai danni delle due donne consistevano nell’aver notato che le somme di circa 3000 euro che consegnava loro mensilmente si esaurivano rapidamente come testimoniato dalle continue richieste di denaro che riceveva. Omissis”.
In verità non sta scritto da nessuna parte (come dimostrato dai documenti riportati nelle puntate precedenti) che il denunciante abbia sospettato furti all’interno delle Poste o in Banca. Il sospetto di imbrogli postali e/o bancari non è manifestato dall’uomo neanche nel verbale di ricezione dei Carabinieri. Qui dove solo a motivo di alcuni Buoni Postali, che la madre dice di non trovare più, su gradito consiglio del M.M. dei Carabinieri, suo interlocutore del momento, manifesta le sue intenzioni di effettuare, in tempi successivi alla nomina di A.d.S., verifiche alla Poste e alle Banche. Nella sua insindacabile iniziativa d’apertura d’indagine, il P.M. ha seguito le sue personali intuizioni mandando la G.d.F. a controllare movimenti postali e bancari collegate alle due donne disabili, fino a risalire al 2016. Forse seguendo gli spunti disinteressati dell’avvocato, smaliziato figlio d’arte, coadiuvato nel farsi aprire la pista di “soccorso” dall’utile idiota della filiera, la nipote della vecchia? Quello incontrato e diffidato dal denunciante a casa delle due donne disabili la mattina del 12 giugno 2020? Nell’esposizione del P.M. ricorrono le accuse di abbandono delle donne disabili da parte del ricorrente/denunciante. Diversi falsi addebiti formulati e sostenuti sia dalla nipote della vecchia invalida che dall’ineffabile avvocato. Ciò che l’uomo ha scritto, detto e ripetuto (molto è oggettivamente verificabile) è acqua fresca che scorre senza lasciare traccia oltre lo sguardo e le orecchie di chi, per ragioni d’ufficio, dovrebbe prestare maggiore attenzione. Ben altro peso invece hanno per il P.M. le parole della madre invalida per il prelievo lecito, di cui l’anziana donna era stata necessariamente avvertita, che, contro ogni evidenza e contro le stesse norme giuridiche in materia, deve essere ritenuto illecito, perché così ha disposto e programmato l’avvocato citato. E’ il suo cavallo di battaglia.
Da quando il legale è entrato in scena davanti al G.T. parla solo di ammanchi e sottrazioni, impiega unicamente sostantivi simili, insultando l’onorabilità di altri, pur di aggiudicarsi l’oggetto delle sue mire. Non è un caso che la madre del ricorrente/denunciante, malgrado le sue stranezze comportamentali, sia rimasta ed è ancora certificata come capace d’intendere e di volere. La parola d’ordine della corte dei miracoli, accorsa durante il primo periodo di “limitazioni Covid19” in aiuto delle due disabili, è solo una: le due donne sono vittime di un bugiardo. Ogni evidenza contraria, pure se incancellabile, va rimossa sia anche con la calunnia. L’impiego delle persone fragili, il farle parlare ed agire contro quello che appare prioritario per i loro reali interessi al fine di arrivare al proprio scopo, ricorda storie giudiziarie già archiviate, ma che periodicamente ritornano. Il P.M., dopo aver esposto i fatti acquisiti per mezzo di coloro che ritiene gli unici depositari della verità, scrive: ”Non solo le sue affermazioni (quelle del ricorrente/denunciante) non sono state minimamente riscontrate, ma sono stati acquisiti elementi probatori che portano a ritenere integrata la fattispecie del delitto di appropriazione indebita, con riferimento al prelievo della somma di xxx. Nonostante tale reato possa dirsi perfezionato tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, nel caso di specie trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., atteso che la persona offesa non ha manifestato la volontà di procedere penalmente nei confronti dell’indagato. Visti omissis chiede disporsi l’archiviazione del procedimento di cui al reato indicato per infondatezza della notizia di reato, con conseguenze restituzione degli atti al proprio ufficio. Omissis. 24.9.2020.
In altri termini, alla luce delle accuratissime indagini svolte a 360 gradi, come peraltro abbiamo avuto modo di riscontrare nel corso della lettura degli atti dell’inchiesta, nella dimora delle congiunte disabili del denunciante non è accaduto niente di illegittimo. O per meglio precisare l’unico comportamento illegittimo è stato quello del denunciante perché, in deroga alla legge, così hanno statuito prima l’avvocato e poi il P.M.. La vecchia gode di ottima salute mentale, potrà continuare ad alienare quello che le è rimasto, le persone che le si sono affiancate durante il periodo “limitazioni Covid19” lo hanno fatto perché il figlio è notoriamente persona insensibile alla malattia dei propri cari. Gli irreprensibili con marchio doc, o meglio i “filantropi”, come impone la prassi culturalmente consolidata del terzo millennio, vanno di casa in casa a soccorrere i poveri vecchi abbandonati, a portare via tutte le cianfrusaglie ingombranti, ad aiutarli a vendere i gioielli di famiglia per la trascuratezza della prole che non porta loro la pensione, a suggerire loro di non firmare procure ai figli ma di affidarsi ai buoni uffici derivanti dalle loro competenze giuridiche, a farli barricare in casa e/o a far loro cambiare la serratura delle abitazioni per non consentire l’ingresso dei figli degeneri, ad offrire assistenza legale e così via beneficiando, alla faccia di chi invece pensa così male da presentare “pretestuose” ed “immotivate” denunce ai Carabinieri.