La Fionda

La violenza di genere non esiste (5)

Per chi uccide, il codice penale argentino (art. 80) prevede l’ergastolo secondo una serie di disposizioni elencate. L’articolo è stato modificato nel 2012. Ora, al punto 11 è comminato l’ergastolo «a chi uccide una donna quando l’atto è commesso da un uomo e comporta violenza di genere». Nell’epilogo dell’articolo viene specificato inoltre che «quando ricorrono circostanze attenuanti straordinarie, il giudice può applicare la reclusione da otto (8) a venticinque (25) anni . Ciò non sarà applicabile a coloro che hanno precedentemente compiuto atti di violenza contro la donna vittima dell’omicidio». In altre parole, solo alla violenza di genere non si applicano attenuanti. Codici civili e/o penali differenziati su base sessuale. L’Argentina non è un caso isolato. Sempre di più in Occidente si introducono normative differenziate su base sessuale. Alcuni membri dell’Unione Europea (dalla quale fa parte anche l’Italia), vantano da anni codici penali differenziati su base sessuale, come ad esempio la Spagna, malgrado «il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso» (Carta dei diritti fondamentali dell’UE). E così succede che ad una donna che aggredisce il marito a calci e buttandolo a terra viene comminata una pena di 57 giorni di lavori sociali, mentre a un uomo che prende la moglie per il braccio senza procurare lesioni vengono richieste due pene di 9 mesi di prigione e l’allontanamento per due anni (esempio tratto dall’opera La grande menzogna del femminismo, p. 803).

Nel 2019 è stato arrestato Mohamed Achraf per aver ucciso un ingegnere informatico, dopo un sequestro e furto violento, sepolto vivo mentre era ancora in agonia. Gli inquirenti hanno individuato Mohamed Achraf grazie al bracciale con localizzatore GPS che portava l’omicida a seguito di due ordini di allontanamento a tutela della ex moglie e della compagna sentimentale successiva. Grazie alla protezione di queste due donne, gli inquirenti sono riusciti a risalire ai movimenti dell’imputato. Purtroppo nessuna protezione era stata prevista per il povero informatico. Come spesso avviene, alle persone violente sembra non interessare se la vittima è un uomo o una donna, loro elargiscono la loro violenza indiscriminatamente. Non si capisce perché le istituzioni ritengono queste persone mosse dal patriarcato, quando la esercitano su donne, e da altri motivi ignoti, quando la esercitano su uomini, persino in casi di omicidio multiplo con vittime di sesso diverso. Ma una cosa è certa, se esiste mai un calcolo nella mente di questi individui, per proprio tornaconto conviene loro esercitare la violenza su un uomo invece che sulla donna. In altre parole, si determina il paradosso per cui Mohamed Achraf ha fatto molto bene a uccidere l’ingegnere informatico piuttosto che la sua ex, perché rischia meno. Sarà brutto dirlo così, ma è la pura verità. Se vi trovate con la vostra ex e il vostro suocero, e vi viene di picchiare qualcuno (cosa che non dovete comunque fare!), per il vostro tornaconto vi conviene picchiare vostro suocero.

braccialetto elettronico

La variabilità sessuale della pena.

Aggravanti e attenuanti. In diritto non è permessa la discriminazione, esistono invece le aggravanti e le attenuanti. Rappresentano la giustificazione perfetta per attuare la discriminazione con la coscienza a posto, l’alibi che permette al giudicante concretizzare i propri pregiudizi a danno di un gruppo indesiderato, mediante le aggravanti, e a beneficio del gruppo gradito, mediante le attenuanti. La sofferenza e il dolore di una vittima è sempre pari e infinito, indipendentemente delle intenzioni dell’autore della violenza. Le aggravanti e le attenuanti non fanno altro che stabilire un ingiusto valore gerarchico tra le vittime. Le aggravanti di pena per razza, per sesso, per il colore degli occhi o per qualsiasi altra ragione vi venga in mente non fanno altro che sminuire tutte le altre vittime che lo sono state per altri motivi. Per quale motivo gli stupratori e gli assassini le cui vittime sono donne dovrebbero essere trattati in modo più severo rispetto agli stupratori e assassini le cui vittime sono uomini? Se un uomo uccide la moglie o una donna il marito perché non sopportano il loro tradimento o per entrare in possesso di un’eredità, in che modo è meno grave rispetto all’uomo che uccide una donna perché odia tutte le donne (motivo sessista)? Dobbiamo punire maggiormente il genocidio degli ebrei rispetto al genocidio degli armeni soltanto perché i primi sono ebrei?

Il bene giuridico tutelato è per tutti lo stesso, la vita, la libertà sessuale, la libertà personale o l’integrità fisica, e sembra illogico differenziare il trattamento degli imputati a seconda del sesso, o della razza delle vittime, o degli imputati. La violenza di genere applica un trattamento differenziato a due gruppi di individui, non in base a ragioni inerenti il bene giuridico oggetto di tutela da parte della norma (la vita, la libertà sessuale, la libertà personale o l’integrità fisica), ma in base alla probabilità che un individuo, appartenente ad un certo gruppo, il gruppo femminile, ha di essere vittima della violenza. Un modo di ragionare perverso che implica, ad esempio, che dovremmo punire in misura maggiore gli stupratori di donne giovani e attraenti, più a rischio di essere vittima di violenze sessuali, e in misura minore gli stupratori di donne anziane e non attraenti, che hanno una probabilità molto più bassa di essere vittima di violenze sessuali. Le donne anziane e meno attraenti non hanno gli stessi diritti a non essere violentate delle donne giovani e attraenti? Allo stesso modo, se le persone anziane hanno maggiori probabilità di essere vittime di truffe e raggiri, la truffa a danno di un giovane ingenuo dovrebbe essere punita in modo meno severo. E così all’infinito, per ogni crimine e ogni gruppo sociale.

giustizia uomo donna

Il nodo attenuanti/aggravanti.

Due ultime riflessioni. Tutti i codici penali tendono a punire in maggior misura la violenza avvenuta all’interno di una unità familiare, aggravata dal rapporto di parentela e da vincoli di consanguineità. La particolare gravità della violenza di genere nelle relazioni sentimentali trova la sua fonte in questo pensiero. Eppure il figlicidio materno, malgrado l’esistenza della consanguineità, non è mai ritenuto più grave dell’uxoricidio. In questo caso la giustizia ragiona al contrario. Nel figlicidio la parentela tra la madre e il figlio diventa un’attenuante, quando non una causa esimente. Nell’uxoricidio la parentela – tra l’altro non consanguinea – tra il marito e la moglie è ritenuta un’aggravante ineludibile. Doppio standard di giudizio su base sessuale? Secondo le fonti ufficiali e secondo la normativa, l’uomo esercita violenza di genere per mantenere il dominio sulla donna, frutto di un’educazione sociale patriarcale e maschilista. Infatti, nella lotta contro la violenza di genere i governi occidentali promuovono campagne e politiche educative per modificare e decostruire socialmente questa mentalità violenta e patriarcale degli uomini.

Un’altra scuola di pensiero femminista sostiene invece che la violenza maschile è radicata nella natura dell’uomo; al contrario della donna, l’uomo risolve i conflitti in maniera violenta. La limitazione del libero arbitrio nella esecuzione di un reato agisce sempre da attenuante della pena in qualsiasi tipologia di reato… tranne che nella violenza di genere. Tanto l’origine “culturale” quanto quella “naturale” della violenza di genere dovrebbero rappresentare obiettivamente un’attenuante. Se l’uomo agisce a causa del condizionamento di modelli patriarcali imposti dalla società che limitano il libero arbitrio, come affermano le istituzioni pubbliche, questo dovrebbe essere un’attenuante, esiste una co-responsabilità sociale. Se invece si tratta di una spinta naturale irrisolvibile, anche in questo caso il libero arbitrio è chiaramente limitato, si dovrebbe considerare come attenuante. Malgrado entrambe le spiegazioni, sull’origine della violenza maschile, spingano la logica verso la deresponsabilizzazione e l’attenuazione della colpa, contraddittoriamente i codici penali (e i giudici nelle loro sentenze) ritengono al contrario questa violenza sulle donne un’aggravante.

donna sottomette uomo

Non esiste altra logica se non quella femminista.

Risulta incomprensibile che venga giudicato con più severità un atto di violenza commesso dopo essere stato appreso dalla più tenera infanzia rispetto allo stesso atto che non è stato inculcato dalla società. Infatti, se è vero, come sostiene il femminismo e le istituzioni, che alle donne non viene “insegnato” a odiare gli uomini, dovrebbe essere evidente che la violenza commessa dalle donne sugli uomini dovrebbe essere punita più severamente. Come è possibile che la società punisca più severamente la violenza del marito commessa sulla moglie, che è stato indottrinato dalla più tenera età alla misoginia, e punisca di meno la violenza della moglie, che non è stata affatto indottrinata alla misandria, commessa sul marito? Logica vuole che la circostanza aggravante del reato dovrebbe essere l’assenza di condizionamenti o incentivi sociali. L’unica spiegazione che può giustificare l’eliminazione dell’aspetto attenuante dal condizionamento, come vorrebbe la logica, e rende la violenza maschile aggravata nella pena, deve risiedere per forza nel sesso dei soggetti coinvolti: la pena deve essere aggravata in quanto la vittima femminile è in possesso di più valore e l’autore maschile della violenza è in possesso di un disvalore. Nella violenza di genere la pena è aggravata perché la vittima è una donna. Punto. La violenza maschile è un’aggravante perché la commette un uomo, si vuole punire l’uomo. Punto. Davanti a presunti aggravanti o attenuanti per condizionamento, rapporto di parentela o vincoli di consanguineità, l’unica logica vigente è la discriminante fondata sul sesso. È già stato spiegato  nell’intervento precedente come il sesso, dell’autore e della vittima, sia l’unico elemento discriminante che rende distinguibile la violenza di genere dalla violenza generica. Di nuovo, solo il sesso, dell’autore e della vittima, giustifica l’assegnazione di aggravanti e di attenuanti. Non esiste altra logica. Il sesso è la sola logica. Semplicemente, logica femminista. Donne/vittime e uomini/colpevoli.

(Prosegue domenica prossima).



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