La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (75)

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La nostra storia ha preso inizio in epoca di restrizioni anti-pandemiche. In quel periodo l’anziana madre del nostro amico veniva avvicinata da persone che le offrivano compagnia e consigli. Per permettere al figlio una corretta amministrazione dei propri affari, nominandolo suo procuratore, la donna aveva da molto tempo concordato con uno studio notarile la firma di una procura generale da effettuare il 10 giugno 2020. Esistevano da qualche anno problemi burocratici che pressavano in famiglia e dovevano essere risolti. Uno riguardava la perdurante mancata riscossione della pensione della vecchia genitrice. Giunto il giorno dell’appuntamento il notaio, con l’atto già redatto, si è recato presso l’abitazione della madre dell’istante/reclamante/imputato dove la stessa ha manifestato un suo ripensamento rifiutando di sottoscrivere il documento. In quella circostanza, affiancata da una parente, disse che era stata dissuasa dall’avvocato G.C.. L’attempata signora non appariva più libera e sembrava in qualche maniera condizionata. Visto che esistevano problemi amministrativi non più rinviabili, il 15 giugno 2020 il nostro amico ha depositato in tribunale un’istanza per essere nominato amministratore di sostegno della propria madre. Dato che quest’ultima si era ripetutamente lamentata per la sparizione di cose all’interno della casa e per diversi altri motivi, il 16 giugno 2020 l’uomo ha presentato una denuncia ai carabinieri per sospetto furto e sospetta circonvenzione di disabili. Nel corso della nostra narrazione abbiamo fornito documenti e aggiornato puntualmente il lettore. L’udienza in Corte d’Appello, per il reclamo contro la nomina del sindaco, in qualità di amministratore dell’anziana donna, da parte del giudice tutelare A.P., era stata rinviata al 13 ottobre 2022. Come avevamo facilmente previsto la novantatreenne non ce l’ha fatta ed è morta l’11 luglio 2022. Verosimilmente anche la regia che aveva “controllato” l’intera vicenda lo aveva messo in conto e dormiva sonni tranquilli. Negli ultimi due anni l’ultranovantenne è vissuta isolata e lontana dal figlio che l’aveva accudita per quattordici anni. Aveva capito di essere stata imbrogliata da qualche “benefattore” conosciuto in periodo di lockdown, ma dove si trova adesso tale cognizione non le servirà più. Non potrà essere presente in tribunale, dove processeranno il figlio per violazione dell’art. 367 c.p., allo scopo di poterlo spiegare. Non si sa ancora che fine abbiano fatto tutti i suoi “averi”.

Di sicuro, grazie all’amministrazione extra-familiare imposta dal giudice tutelare A.P., ha lasciato debiti fiscali ed altre rogne contabili. Attualmente giace in un obitorio ospedaliero in attesa di subire l’autopsia. Gli esami necroscopici sono forse gli ultimi “oltraggi” per non aver avuto l’opportunità di morire serenamente in casa propria, assistita dal figlio, deliberatamente calunniato e allontanato per via giudiziaria? Ha lasciato sola una figlia, che sta molto male, “privata” del fratello e “affidata” ad un A.d.S. terzo (avvocata C.T.). Per l’uso arbitrario a cui si presta la legge n. 6/2004 e per l’esperienza maturata in merito la riteniamo criminogena. Il suo impiego con nomina di un A.d.S. esterno alla famiglia o fuori della cerchia degli amici di sempre dovrebbe essere l’eccezionalità, l’ultima ratio. Cose di questo tipo non dovrebbero mai verificarsi: (https://www.facebook.com/watch/?v=268189667203730) ; (http://www.informareunh.it/a-cagliari-e-andata-in-scena-la-banalita-del-male/). Va definitivamente rimossa la possibilità (oggi permessa dagli specialisti del settore che, dopo l’ennesima “scoperta” di abusi seriali, vorrebbero “dare voce all’amministrato”) di creare situazioni come questa: (https://www.facebook.com/liberiamocarlo/videos/975484653146682). Vicende simili scavano una profonda fossa allo stato di diritto per riportare irreversibilmente alla barbarie il Paese ritenuto da sempre la culla della scienza giuridica. La famiglia non va più disgregata, come sta accedendo da troppi anni, con incursioni giurisdizionali “a tutela” che poi si rivelano, in ultima analisi, come crimini violenti compiuti a danno dei suoi componenti più deboli (minori, anziani e disabili). La magistratura non dovrebbe più irrompere nelle famiglie portando il caos, ma dovrebbe entrare in punta di piedi, solo eccezionalmente, solo in casi rari. Non ci sono solo insopportabili vergogne come queste: (https://www.ilriformista.it/strage-di-via-damelio-storia-del-piu-grande-depistaggio-di-stato-e-di-un-processo-che-non-sha-da-fare-310203/), ma anche nel settore giurisdizionale civile, chi porta gravi responsabilità non paga di persona ed è probabile che veda finire il tutto in una bolla di sapone: (https://www.ilgiornale.it/news/politica/ultimo-scandalo-csm-promosso-magistrato-che-abbandon-i-2051013.html).

giudice

Sarebbe ora di farla finita con l’omertà di categoria e con il potere coercitivo, senza limiti, della diade G.T. + A.d.S.. Con deferenza esprimiamo il nostro apprezzamento a tutti i magistrati che lavorano con professionalità, onestà e abnegazione, ma non ci si venga a dire che raccomandazioni e trame tra rappresentanti istituzionali, parlamentari, pubblici ministeri e giudici compresi, sono cose lecite. Forse cabalare di nascosto è reato solo per chi non indossa la toga? Merita una ponderata riflessione la questione della loggia “Ungheria” che “non esiste”. Nel segno dell’iguana ci è stato propinato di tutto: la costante erosione dei diritti fondamentali, le bugie a pioggia e l’ennesima beffa su una pseudo-riforma della giustizia. Torniamo al nostro racconto senza dilungarci. La “memoria” dell’avvocato C.T. per la causa in itinere, posta in coda, è prolissa. Deceduta la madre dell’appellante resta in piedi il reclamo per la situazione giuridica della sorella (con udienza rinviata al 20 ottobre 2022). L’avvocato per lei nominato A.d.S. dal giudice tutelare ha depositato le sue argomentazioni. Le lasciamo per intero al lettore senza ribattere. Non le riteniamo apprezzabili per replicare o rettificare. Ci limitiamo a sottolineare solo poche cose, quelle che ci hanno colpito di più. L’avvocato C.T., per ottenere ragione, ricorre a delle accuse di reato (non già un verdetto di colpevolezza) da cui dovrebbe difendersi il reclamante. Come sanno bene gli avvocati questo è un metodo classico e ciclico per “escludere” i parenti del “beneficiato” dalla possibilità di essere nominati A.d.S.. La denigrazione è il brodo di coltura che si trova in determinati tribunali allo scopo di consentire la proliferazione di rendite parassitarie per gli amici degli amici. L’avvocato C.T. rimprovera inaspettatamente al nostro amico di “non tenere a cuore unicamente il benessere e la tutela della sorella”. L’avvocato C.T. asserisce che il nostro amico “non può vantare alcuna ragione plausibile” per impugnare il decreto del giudice tutelare. L’avvocato C.T. asserisce che il nostro amico, nel fare ricorso in Corte d’Appello, ha esercitato un’azione illegittima e temeraria. Questo basta e avanza per mettere a disagio chi legge e non fa certi mestieri. L’amministratrice di cui sopra, malgrado si ammanti di disinteressato altruismo, non ha l’abito mentale della crocerossina e scrive quanto di seguito:

CORTE DI APPELLO DI XXXX. Sezione per la persona e la famiglia. R.G. XXXX/2021. UDIENZA DEL 9 GIUGNO 2022. Giudice dott.ssa M. T. Memoria difensiva per l’avvocata C. T.  (XXXX) con studio in XXXX, che si difende in proprio quale amministratrice di sostegno della signora XXXX (XXXX) nata a XXXX il XXXX, come da nomina del 17.12.2021 e relativo giuramento del 31.01.2022 (all.1) nel procedimento innanzi al Tribunale di XXXX R.G.V.G. XXXX/2020, residente a XXXX (la scrivente dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: XXXX contro XXXX (XXXX) con l’avvocato XXXX -appellante – PREMESSA. – Con atto notificato il 6.12.2021 alla signora XXXX (all.2) il ricorrente, fratello della resistente, proponeva impugnazione/reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare di XXXX R.G. XXXX/2020 chiedendone la riforma.. Le doglianze svolte riguardavano la sola individuazione dell’amministratore di sostegno nella persona di un terzo estraneo alla famiglia; insisteva quindi affinché venisse affidato tale incarico allo stesso allo reclamante.. A fondamento delle richieste controparte, pur riconoscendo la necessità dell’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore della sorella, affetta da una malattia degenerativa neurologica, aggravata nel 2020, contestava la decisione attuata dal Giudice Tutelare di XXXX per aver scelto l’amministratore di sostegno al difuori deII’entourage familiare.. Per fluidità espositiva si richiamano integralmente nella nota in calce le conclusioni avversarie (’). Tanto premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l’avvocata C. T. nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX, al fine di contestare, impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, nonché per invocare l’integrale rigetto dell’opposizione e la severa condanna del ricorrente alle spese di lite per i motivi che seguono.. In fatto. Prima di esaminare le doglianze del signor XXXX, al fine di fornire all’lll.mo Giudicante una visione completa dei fatti di causa, è assolutamente opportuno ricostruire l’esatta scansione temporale della vicenda in questione.. 1 La vicenda prende avvio dalla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno per la signora XXXX da parte della procura di XXXX, a seguito della trasmissione degli atti di cui al procedimento penale n. XXXX/2020 R.G.N.R. da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXX, dott.ssa A. P., per dei fatti commessi dal ricorrente ai danni della signora XXX e XXXX (rispettivamente madre e sorella del ricorrente).

giudice giustizia

2 Più precisamente, nell’amministrazione di sostegno aperta in favore della signora XXXX, madre ultranovantenne del ricorrente, la nota del P.M. dott.ssa T.M. evidenziava che il signor XXXX avrebbe omesso di prelevare il denaro necessario per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita della   madre   e della sorella, costringendole ad una situazione di disagio e di bisogno. 3 Dagli atti emergeva inoltre una situazione familiare particolarmente delicata: le condizioni di estrema fragilità in cui madre e figlia conviventi si trovano, che ne riducono la capacità autogestionale limitando la possibilità di autodeterminarsi, amministrare e difendere il proprio patrimonio da intromissioni esterne, oltre che curare le esigenze fisiologiche personali. 4 Come se non bastasse, Io stato di salute della signora XXXX evidenziava una patologia molto grave che il medico curante così diagnosticava “psicosi cronica schizzofreniforme che abbisogna di assistenza per adempiere alle normali funzioni quotidiane della vita, in particoalre la sua igiene personale  e  le  sue  relazioni sociali che sono assenti” (cit. dott. XXXX 04.09.2020) mettendo in luce (dal 2014) un progressivo deterioramento cognitivo caratterizzato da idee deliranti, tono dell’umore deflesso su base psicotica, incapacità progettuale con notevole quota d’ansia e preoccupazioni sovradimensionate, con la conseguenza che tale quadro psicopatologico comporta notevoli difficoltà  e limitazioni nelle dinamiche socio-relazionali e lavorative. 5 Considerata tale delicatissima situazione, la Procura non poteva non attivarsi ritenendo sussistenti tutti i presupposti per poter dar luogo all’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della signora XXXX, data l’evidente incapacità a provvedere a pieno a sé stessa sia nel compimento degli atti essenziali al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana oltre che per la necessità di tutelare il patrimonio, scongiurando il rischio di diventare vittima di malintenzionati. Ebbene, le strumentali ed inammissibili censure del ricorrente, se da un lato appaiono idonee solamente ad ingolfare le già precarie condizioni di lavoro in cui versa l’intestato Tribunale, dall‘altro lato sono realmente prive di concreta utilità per la signora XXXX, di cui, il fratello dovrebbe avere a cuore unicamente il benessere e la tutela. Ai fini di un’adeguata valutazione della condotta processuale di controparte, vale la pena osservare che, con modalità istrioniche, finalizzate unicamente a togliere attenzione al reale problema, il ricorrente trascura il suddetto ed importantissimo quadro familiare, per riempire le pagine dell’atto di opposizione di invettive nei confronti di una magistratura che considera ingiusta ed ostile e che caratterizzerebbe il proprio operato da un inspiegabile e marcato pregiudizio di cui si ritiene vittima (sic…).

Si commenta da sola la condotta processuale di controparte che ben conosce la realtà e la situazione familiare e che, per le note condizioni di salute della sorella, dovrebbe anzi essere grato e “tranquillo” deII’allerta sollevata dal pubblico Ministero nel promuovere l’Amministrazione di Sostegno, quale strumento di tutela per la beneficiaria che, peraltro, semmai dovessero venir meno i presupposti, è sempre revocabile, modificabilee e rivedibile. lnvece la coraggiosa difesa avversaria finge, addirittura, di non aver preso atto dell’indagine penale a suo carico, nella già complicata situazione, propone la presente opposizione caratterizzata da un fiume di invettive che hanno ben poco dell’argomentazione giuridica. V’è di più. Come se non bastasse, controparte, molto probabilmente resosi conto delI’inammissibilità oltre che delI’infondatezza della presente opposizione, continuando ad abusare degli strumenti giuridici, ingolfando oltremodo la giustizia, in data 1 marzo,    c.p.c. e 45 disp. Att. c.c. ( all. 3) innanzi al Tribunale di XXXX (…) definito con ordinanza di rigetto del 25-28 marzo 2022 (all.4) avente ad oggetto la “riforma del decreto impugnato ed emesso dal Giudice Tutelare di XXXX” con cui veniva richiesto di “coordinare la nomina dell’Amministratore di sostegno con l’attività di procuratore  generale assunta dal ricorrente” come da conclusioni riportate nella nota in calce ( 2). Ebbene, chiarito l’ambito in cui si inserisce la presente impugnativa, sulle doglianze e richieste avversarie si rileva e si deduce in via del tutto pregiudiziale pregiudiziale I’

  1. INAMMISSIBILlTà DELL’OPPOSIZIONE PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE Dl APPELLO DI XXXX PER VIOLAZIONE DELL’ART. 739 c.o.c.

Il codice di rito regola due differenti modi di impugnazione dei decreti del Giudice Tutelare: l’art. 720 bis c.p.c. e l’art.739 c.p.c quest’ultima, norma generale, che prevede la reclamabilità, nel termine di 10 giorni, innanzi al Tribunale, che decide in camera di Consiglio, avverso i decreti del Giudice Tutelare. La norma di carattere speciale prevista all’art 720 bis c.p.c. ult. comma, derogando a quanto previsto dal precedente articolo, regola. quindi le sole ipotesi in cui il decreto si riferisca all’apertura o revoca dell’amministrazione e ciò è evidente per ragioni di ordine sistematico che suggeriscono che tale norma sia riferibile solo ai decreti che, disponendo l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, abbiano contenuto decisorio al pari alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione, a norma delle disposizioni dei precedenti articoli 712 c.p.c. e seguenti, richiamate dal primo comma dell’art.720 bis c.p.c. Tale previsione, seppur la questione sia stata assai dibattuta in giurisprudenza, non è assolutamente riferibile quindi a quei provvedimenti sostituzione del nominato amministratore si sostegno. Si può quindi concludere che se è vero che tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare sono reclamabili. SOLO quelli di apertura e chiusura dell’amministrazione possono condurre ad un giudizio in Cassazione (all’esito deIl’impugnazione del reclamo emesso dal collegio e ciò perché le decisioni di natura meramente gestoria non possono esser  ogqetto  di  esame  di  legittimità  dinanzi  alla  Cassazione, sentenze e non anche a quelli di carattere ordinatorio ed amministrativo, come lo sono quelli in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore. Ebbene, nella fattispecie dato che la censura mossa non riguarda l’apertura dell’Amministrazione, ma, piuttosto, la nomina, per detto incarico, di una persona al di fuori della cerchia familiare, ne consegue che l’impugnativa andava proposta ai sensi 739 c.p.c. innanzi al Tribunale in Camera di Consiglio e non innanzi alla Corte di Appello. A questo punto non si può omettere di rilevare che controparte, dopo aver preso atto di tale eccezione, già sollevata nella memoria di costituzione depositata per la discussione della sospensiva, ha peensato bene di precipitarsi a depositare un reclamo al collegio innanzi al Tribunale di XXXX – R.G. XXXX/2022 che, in quanto tardivo, ovviamente è stato dichiarato inammissibile (all.4). Posto quanto sopra, nel MERITO si rileva l’assoluta

2) INAMMISSIBILITà DELL’AZIONE PER INFONDATEZZA DELLE RAGIONI ADDOTTE

Appare essenziale rammentare il contenuto dell’art. 408 c.c. ove prevede che la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta, l’articolo prevede che il giudice tutelare “preferisce“ ove possibile una serie di persone nell’ambito familiare, ad ogni modo il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità e quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea. Il chiaro criterio da seguire nella scelta dell’amministratore è quello premimente della cura degli interessi del beneficiario, criterio che assicura al magistrato una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere per assicurare al massimo la cura e gli interessi del beneficiario. Non vi sono quindi criteri preferenziali nella scelta poiché ciò contrasterebbe con l’ampio margine discrezionale riconosciuto dalla legge al Giudice Tutelare, che unicamente deve tenere presente la cura personae e patrimonii del beneficiario. Alla luce dei principi esposti è chiaro ed evidente che la designazione dell’amministratore sia e resti inequivocabilmente un atto del Giudice Tutelare che addirittura può disattendere le indicazioni dello stesso beneficiario laddove ravvisi motivi di raggiro, ad esempio e, nella fattispecie, la dibattuta  questione  familiare,  la  querela  presentata dal  ricorrente  contro  ignoti  per  furto/appropriazione  indebita   che ha portato l’esponente a vedersi indagato per simulazione di reato sono ottime ragioni per indurre il Giudice Tutelare a non far coincidere l’amministratore del beneficiario nella persona ad oggi indagata per tali fatti.

  • TEMERARlETÀ DELL’OPPOSIZIONE.

Le deduzioni che precedono danno conto della evidente inammissibilità, infondatezza e temerarietà deIl’avversa opposizione, nonché della più completa malafede con cui la debitrice agisce in giudizio. Le strumentali ed inammissibili censure svolte da controparte, se da un lato appaiono idonee solamente ad ingolfare le già precarie condizioni di lavoro in cui versano i Tribunali, dall’altro si manifestano chiaramente e realmente prive di concreta utilità per la signora XXXX, di cui, il fratello dovrebbe avere a cuore unicamente il benessere e la tutela. Le deduzioni che precedono danno conto della evidente inammissibilità, infondatezza e temerarietà del reclamo proposto. Ferme le dirimenti eccezioni pregiudiziali esposte, per completezza difensiva, al solo fine di evidenziare la palese strumentalità e dilatorietà del reclamo proposto, si osserva che la coraggiosa difesa avversaria finge di non aver preso atto dell’indagine penale a suo carico ed insiste per chiedere la riforma del decreto con conseguente nomina a suo favore dell’incarico di amministratore. lnoltre, come se non bastasse, controparte moltiplica le cause costrinqendo l’amministrata a doversi difendere in giudizio. Specificatamente la copiosa attività processuale messa in atto dal fratello della beneficiaria manifesta i tratti tipici e caratterizzanti di una condotta processuale assunta in mala fede e/o, comunque, con colpa grave. L’aver omesso circostanze determinanti alla ricostruzione dei fatti, quali l’indagine a suo carico, fondando l’intera propria difesa su assunti del tutto arbitrari, non può esimerci daII’invocare la tutela di cui sopra con conseguente richiesta di condanna di controparte alle spese per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno, in merito al quale la Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 6796 del 05-05-2003 statuisce che all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli “oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa“ danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza essendo sufficiente la sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, per aver agito o resistito nelI’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione. Per tutto quanto sopra è evidente che le contestazioni avversarie sono assolutamente inammissibili, prima ancora che infondate e non provate. Tanto premesso e considerato l’avvocata C. T., in proprio, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia, contrariis reiectis, previa remissione nei termini, peraltro non perentori, a favore della scrivente, in raqione del   fatto che l’autorizzazione del Giudice Tutelare  alla  costituzione in giudizio è pervenuta successivamente al decorso degli stessi. A) preliminarmente accertare e dichiarata l’inammissibilità dell’impugnativa proposta per incompetenza funzionale della Corte di Appello di XXXX, B) nel merito respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in dritto e non provate, oltre che tardive, per tutte le motivazioni esposte, C) vogli altresì I’III.mo Giudicante sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannare il signor XXXX ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al riconoscimento in favore della scrivente delle spese di giudizio. da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarietà con cui controparte ha agito in giudizio. D) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, cap ed iva come per legge da liquidarsi, nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, a favore della scrivente, procuratore antistatario.



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