La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (61)

Vedi le puntate precedenti

Anche se i segnali che arrivano dagli ambienti istituzionali sono tutt’altro che incoraggianti, nella speranza che altri possano avvalersi della nostra esperienza, aggiorniamo comunque i nostri lettori. Prima di farlo ci soffermiamo sul totalitarismo liberale che ha soppiantato lo stato diritto e, con esso, qualunque altra certezza, in tutti gli ambiti del nostro vivere. Nel segno dell’iguana, un Parlamento inginocchiato a poteri oscuri interni e stretto nel cappio di quelli sovranazionali, può solo aspirare ad arrivare, in qualunque maniera, a fine legislatura. Il percorso della riforma dell’ordinamento giudiziario, quasi del tutto incentrato sulla scelta del metodo elettorale del CSM, basta ed avanza per farci vedere dove siamo arrivati. La grave crisi di credibilità della magistratura italiana non interessa il dominus ed il quadro istituzionale in cui è ingabbiata la politica della giustizia italiana si è fatto sempre più avvilente. Anche notizie come quella odierna rilevano il livello di patologia raggiunto (https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/03/29/tangenti-per-scarcerazioni-condanna-9-anni-8-mesi-ex-gip_910f34d7-ed43-4964-bb5f-63e82d3a0934.html). L’ultima volta che abbiamo potuto registrare un’azione encomiabile da parte di un magistrato (onesto e coraggioso) per un tema di enorme rilevanza sociale nazionale risale a qualche mese fa. Una rondine emiliana non fa primavera, così, l’attività giurisdizionale, ormai immemore di quanti le hanno dato lustro, perinde ad cadaver, fa registrare di tutto.

Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, riguardante un bambino allontanato dal padre ben nove anni fa, posto in latitanza dalla madre grazie a “potenti” complicità, ha ribaltato quanto stabilito, dopo un notevole e lungo approfondimento del caso (a nostro avviso veramente cauto ed inusuale) quanto stabilito qualche mese fa in Corte d’Appello. L’ordinanza 9691/2022 della Cassazione trascura la pura legittimità per entrare caparbiamente nel merito (ma non è compito di questa corte) e così lascia facilmente capire quale sia il grado dell’ideologia gender oriented che inficia certi provvedimenti, pure dove un tempo c’erano i templi dell’attività giurisdizionale. Il consesso si cimenta “toppando” più volte su questi argomenti: PAS, Bigenitorialità, Ascolto del minore, Comportamenti ostativi materni, Allontanamento traumatizzante. I vertici della magistratura danno prova di spregiudicatezza quando non fanno una piega se salta fuori che è stato illegalmente intercettato un avvocato (https://www.ilriformista.it/cassazione-la-pg-fuori-legge-fa-intercettare-lavvocato-e-il-csm-sta-a-guardare-288252/). Guardando a Sud leggiamo che un importante magistrato ritiene giusto proibire ai camorristi l’accesso ai sacramenti. Sempre nel Meridione leggiamo che un avvocato (assente in aula perché documentatamente malato) ha subito un blitz in casa da parte dei carabinieri e di un medico per ordine della procura della Repubblica.

giudice

Al Nord abbiamo, tra l’altro (https://www.youtube.com/watch?v=NADFTQhJsG4), il caso del prof. Carlo Gilardi che, malgrado si sia difeso dai malintenzionati con ogni mezzo lecito, (https://www.facebook.com/liberiamocarlo/videos/478524930480320) è finito senza patrimonio e segregato in un ospizio. Quando venne approvata la legge n. 6/2004, che ha portato in Italia l’istituto dell’amministrazione di sostegno, venne accolta con grandi aspettative dall’associazionismo di settore. Oggi molte storie evidenziano che il dispositivo giuridico citato si presta anche a creare situazioni di arbitraria compressione dei diritti di soggetti fragili, quando non delle vere e proprie violenze, con incluse emorragie patrimoniali per la famiglia giudizialmente attenzionata. Nel corso di vari convegni viene segnalato l’atteggiamento nei confronti dei familiari e dei parenti della persona assoggettata ad amministrazione di sostegno che, quando chiedono spiegazioni o vigilano sull’operato dei giudici tutelari e degli A.d.S. non di rado diventano bersaglio di denunce con diversificati capi d’imputazione. Numerose persone pensano (sbagliando?) che tali pratiche siano solo delle ritorsioni per affermare una sorta di principio di non ingerenza nell’agire della diade giudice tutelare/amministratore di sostegno. Abbiamo la sensazione che si rischi di più nell’entrare dentro una procedura giurisdizionale di quanto si rischi incontrando casualmente una banda di rapinatori. Torniamo alla nostra vicenda riportando prima qualche considerazione in tema e poi l’ordinanza del tribunale, che ha bocciato il reclamo presentato per dirimere la questione della sovrapposizione di incarichi per la stessa beneficiata.

************************************************************

L’ORDINANZA RIGETTA IL RECLAMO DEPOSITATO IN TRIBUNALE PERCHE’ LO RITIENE TARDIVO. CI CHIEDIAMO COME IL NOSTRO AMICO AVREBBE POTUTO IMPUGNARE UN’ORDINE DEL G.T. MANIFESTATOSI CONTESTUALMENTE ALLA FIRMA DELL’INCARICO DA PARTE DELL’A.d.S.. L’OGGETTO DEL RECLAMO SI E’ CONCRETIZZATO IL 31 GENNAIO 2022. SOLTANTO IN SEDE DI GIURAMENTO DELL’AVVOCATO C.T. IL GIUDICE TUTELARE HA PALESATO LE SUE INTENZIONI ORDINANDO ALL’A.d.S. QUANTO DI SEGUITO: “VIENE SOLLECITATA L’AVV. XXXX ALLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E SOPRATTUTTO ALLA VERIFICA E AL RINTRACCIO DELLE SOMME GESTITE DAL SIG. XXXX MEDIANTE PROCURA GENERALE”. NON ESISTE NORMA GIURIDICA CHE REGOLAMENTA L’INCARICO DI A.d.S.. NON ESISTE NORMA GIURIDICA CHE VIETI LA COMPRESENZA DI INCARICHI FINALIZZATI A SVOLGERE COMPITI DIVERSI DELEGATI O PER CONTO DI UNA DETERMINATA PERSONA. NON ESISTE GIURISPRUDENZA CHE ABBIA MAI AFFRONTATO LA CONTEMPORANEA ESISTENZA DI UNA PROCURA GENERALE E DI UNA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO.

TRA I DUE INCARICHI C’E’ COMUNQUE UNA SOSTANZIALE DIFFERENZA: LA PROCURA GENERALE VIENE ESERCITATA PER VOLONTA’ DI CHI L’HA SOTTOSCRITTA, L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO VIENE ESERCITATA PER ORDINE DI UN GIUDICE ED ANCHE CONTRO LA VOLONTA’ DI QUELLO CHE VIENE DEFINITO “BENEFICIATO”.

IL PETITUM DEL RECLAMO PRESENTATATO DAL NOSTRO AMICO NON RIGUARDAVA QUINDI LA CONTESTAZIONE DELL’ATTUALE A.d.S. (COSA GIA’ FATTA IN CORTE D’APPELLO ENTRO I TERRMINI DI LEGGE) MA, LA RICHIESTA DI COORDINARE DUE INCARICHI (QUELLO DI UNA PROCURA GENERALE E QUELLO DELL’A.d.S.), ANCHE QUESTA PRODOTTA ENTRO I TERMINI DI LEGGE, IN QUANTO PRESENTATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA FIRMA DELL’A.d.S. CON RELATIVA ACCETTAZIONE DEL “NUOVO ORDINE” DEL G.T.

anziana

ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. XXX/2022 r.g. TRA XXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXX giusta delega in calce al reclamo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in XXXX: reclamanti; E Avv. XXXX, difensore di se stessa, in qualità di amministratore di sostegno di XXXX, elettivamente domiciliata nel proprio studio in XXXX: reclamata Con ricorso depositato in data 24.2.2022 XXXX ha impugnato il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno della sorella XXXX adottato in data 11.8.2022 dal Giudice tutelare del tribunale nel procedimento XXXX/2020. Si è costituito nel procedimento cautelare l’amministrazione di sostegno chiedendo dichiararsi inammissibile il reclamo e comunque disporsi il rigetto nel merito. All’udienza del 18.3.2022, tenuta in via cartolare. Il Collegio ha riservato la decisione. Il reclamo è inammissibile perché tardivo. XXXX reclama con atto depositato il 24.2.2022 un decreto a lui notificato il 3.9.2021. Il reclamante ha, peraltro, già impugnato il medesimo provvedimento innanzi alla Corte di Appello di XXXX e in questa sede deduce che il decreto avrebbe avuto effetto solo in data 31.1.2022.

(con la sostituzione del primo amministratore nominato che aveva rinunciato all’incarico); per questa via il reclamante tenta di riproporre una impugnazione già consumata innanzi alla Corte di Appello. Il decreto – completo in ogni sua parte ed efficace – è stato, al contrario, depositato in data 11.8.2021 e notificato al reclamante il 3.9.2021 a da quel giorno decorreva il termine per il reclamo previsto dall’art. 739 c.p.c. L’impugnazione va dichiarata inammissibile e il reclamante, secondo il principio della soccombenza, va condannato a rifondere le spese della parte reclamata nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile il reclamo depositato da XXXX; condanna XXXX a rifondere all’avv. XXXX, nella qualità, le spese del provvedimento di reclamo, spese che liquida nella complessiva somma di euro 4000,00 (quattromila) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge: euro 874,00 (ottocentosettantaquattro), spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.



Condividi


Read Previous

L’Effetto Matilda: come gli uomini hanno defraudato le donne (3)

Read Next

Toponomastica e femminismo

Usiamo i cookie per personalizzare i contenuti e per analizzare il nostro traffico. Non condividiamo le tue informazioni né con i social media, né con affiliati pubblicitari. View more
Cookies settings
Accetta
Rifiuta
Politica su Privacy & Cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Chi siamo

Siamo un gruppo di studiosi attivi nell'analisi delle relazioni di genere e nella lotta contro il femminismo.

L'indirizzo del nostro sito è https://www.lafionda.com.

Quali dati personali raccogliamo e perché

Questo sito è gestito in Wordpress, che  non raccoglie dati personali sui visitatori e raccoglie solo i dati mostrati nella schermata profilo utente dagli utenti registrati, tuttavia in questo sito non è prevista alcuna registrazione degli utenti. Gli unici plugin che raccolgono dati sono quelli relativi al modulo di contatto per permettere agli utenti di scrivere alla redazione, e alla newsletter, che richiedono nome, cognome e indirizzo email.

Commenti

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Il modulo di contatto previsto dal sito prevede soltanto la raccolta di nome, cognome ed email di chi vuole scrivere alla redazione. Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se visiti la pagina di login, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Cookie Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti web. Analytics Il sito raccoglie statistiche sulle visite tramite il servizio Google Analytics, la qui privacy policy può essere letta qui. Con chi condividiamo i tuoi dati I dati che conferisci tramite questo sito non vengono condivisi con nessuno. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I tuoi dati non vengono spediti al di fuori dell'Unione Europea.I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Il nostro contatto Per informazioni sulla gestione della privacy puoi scriverci a lafionda.info@gmail.com
Save settings
Cookies settings