La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (59)

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L’Italia è da un trentennio in balia di avventurieri e razziatori. Lo Stato è stato soppiantato da multinazionali e da associazioni private. Il potere legislativo è stato occupato da una nuova specie di animali a sangue freddo che hanno favorito i processi di acculturazione subiti con deferente sottomissione alle classi egemoni transnazionali. La loro statura politica è inversamente proporzionale al vuoto blaterare di cui fanno sfoggio, si può misurare dai numerosi modi in cui hanno tradito la Costituzione e da quanto ha dichiarato proprio oggi un ministro della Repubblica: “Il nostro esercito è pronto e preparato”(alla guerra Nato contro la Russia?). Nel segno dell’iguana è stata alimentata ed è coltivata un’estesa apatia acefala, ogni cosa è stata snaturata e/o modificata in peggio, incluse le caratteristiche di tutte le istituzioni cardinali. La magistratura, quella parte non trascurabile che è solita farlo, può prendere a ceffoni qualunque cittadino senza subire conseguenze. Finanche ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, quando le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione individuano “colpe lievi” dell’innocente, come ad esempio l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere al momento dell’interrogatorio, oppure il fatto di non aver ricordato con precisione date e orari che interessavano alla tesi accusatoria, non danno diritto a un pieno risarcimento da parte dell’amministrazione competente. Riteniamo peraltro che la liquidazione, quando riconosciuta e poi saldata da Pantalone, non sarà mai in grado di indennizzare una traumatica esperienza di malagiustizia.

E’ pacifico che in uno stato di diritto commettere reati comporti l’erogazione di una pena, ma la possibilità di finire perseguitati da un certo tipo di magistratura è pura barbarie.  Prima di passare agli aggiornamenti del nostro racconto, gettando uno sguardo alle traversie del “santo di Airuno”, abbiamo letto le coraggiose intenzioni di una donna (Sonia) che con caparbietà presidia una RSA lecchese: “Ogni giorno mi presenterò all’ingresso dell’Airoldi e Muzzi, imbracciando il megafono per diffondere le “raccomandazioni” del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà (Dott. Palma) sul caso Gilardi. Raccomandazioni rivolte al Ministro della Giustizia (Marta Cartabia) in occasione della Relazione Annuale del Garante in Parlamento, raccomandazioni che sono state spudoratamente ignorate, senza nemmeno preoccuparsi di giustificare all’opinione pubblica una tale ostinata inerzia. Diritti fondamentali brutalmente CALPESTATI, ai danni di una persona “fragile”, che “con i denti e con le unghie” ha cercato di sottrarsi a questa angheria, ma è stato sopraffatto! DEVE OTTENERE GIUSTIZIA, prima che sia troppo tardi! Ministra Cartabia pretendiamo che Lei intervenga per ristabilire la sovranità del diritto e non la sua criminale strumentalizzazione!” (https://www.facebook.com/liberiamocarlo/). Il Messaggio di Sonia ci riporta ad anni lontani e tranquilli, quando entrando in un ufficio pubblico, in una caserma dei carabinieri, nello studio di un avvocato, in un tribunale, nessuno pensava, ma neanche lontanamente, alla possibilità d’imbattersi in qualche malfattore.

giudice

Il nostro amico, che non conosce ancora l’esito della richiesta di sospensiva, vive l’attualità con tutte le sue storture ed ha preso atto che l’A.d.S., recentemente nominato dal giudice tutelare per la sorella, ha bloccato il conto corrente della stessa, non consentendo più l’impiego del bancomat al procuratore generale. Non aveva il mandato per farlo, ma le questioni dipendenti dall’attività giurisdizionale marciano così. E’ poco rilevante avere ragione secondo diritto, quello che conta è la ragione della forza, quella di una loggia massonica o no, di una cordata eterogenea, di un comitato d’affari, di un’alleanza delittuosa. Fin dall’inizio del nostro racconto avevamo pronosticato che il bersaglio dell’azione giudiziaria (opera di denigrazione compresa) non era poter amministrare la vecchia madre dell’istante/reclamante, ma le condizioni economiche della sorella. Anche il prof. Carlo Gilardi aveva capito e denunciato con largo anticipo che alcune persone miravano a sottrargli il patrimonio. Lui è stato depauperato e rinchiuso in un ospizio nell’indifferenza totale di chi avrebbe dovuto difenderlo, il nostro reclamante è finito nel trituratore delle calunnie impiegate usualmente ed impunemente nella giurisdizione. L’algoritmo per “ibernare” la vita di una persona è ben noto a magistrati, avvocati e periti. L’accusa, anche la più strampalata, serve al disegno che si è prefisso chi l’ha lanciata. Essere indagato (specialmente sul nulla) vuol dire vivere dentro un’impalpabile bolla di insicurezze. I tempi dell’ibernazione giudiziale variano da distretto a distretto. A Napoli un’indagine, peraltro senza garanzie di accuratezza, come accade quasi ovunque, può durare dai 73 ai 7.208 giorni. Dappertuttto può accadere anche che un p.m. metta parere negativo per la concessione di una sospensiva di decreto addebitando al “reo” una colpa per cui non è mai stato indagato.

E’ successo al nostro amico: il pubblico ministero A. C. della corte d’appello adita ha espresso contrarietà alla sospensiva con questa giustificazione: “Visto che il reclamante è indagato per circonvenzione di incapace verso la sorella PQM esprime parere contrario”. Questi sono gli inconvenienti di quando si è costretti ad andare in tribunale per qualunque evenienza. Che questi “errori” accadano per sciatteria, per demotivazione, per antipatia, per inimicizia preconcetta o per altre ragioni inconfessabili è ininfluente, fanno comunque e sempre danni irreparabili. In precedenza, a proposito di parole in libertà, scrivevamo: “Sottolineiamo soltanto che il G.T, per giustificare il suo provvedimento, asserisce il falso dichiarando che il nostro amico è indagato per “condotte ipotizzate dannose nei confronti delle congiunte” e per “circonvenzione d’incapace”. Un lapsus freudiano, una distrazione o la consapevolezza che ad aver circuito le congiunte del ricorrente siano stati proprio gli “ignoti” della denuncia presentata dallo stesso il 16 giugno 2020?”. Purtroppo di “svarioni” di questo tipo è lastricata non solo la strada percorsa da aziende, da professionisti e da amministratori finiti tra le maglie della “giustizia”, ma anche quella di coloro che, rivolgendosi ai tribunali, sperano di sanare situazioni di fragilità familiari. Spesso devono pagare il pedaggio al datato business degli affidi dei minori fuori della famiglia ed a quello più recente degli amministratori di sostegno di mestiere, per i quali le falsità addebitate al “concorrente” (familiare del beneficiando del provvedimento del giudice tutelare) anche prima di aver ottenuto la nomina da parte di quest’ultimo, sono una vera e propria manna. Le calunnie sono “ottime ragioni” affinché il giudice tutelare escluda dalla rosa dei papabili alla nomina di A.d.S. tutti i familiari che vengono screditati con menzogne di qualunque tipo (si va dai maltrattamenti alla più gettonata accusa di circonvenzione d’incapace). anziana

Gli sporchi algoritmi impiegati per i “clienti”, di quella o di quell’altra procura della Repubblica, sono sempre gli stessi, diventano faccende che “imbrigliano” anche le attività degli avvocati di parte, i quali non possono inimicarsi il collega dello stesso foro e men che meno un giudice, fosse pure il soggetto uno “squinternato”, uno “stressato” o magari un “avvicinabile”. Un magistrato può asserire che tizio è un ladro oppure un extraterrestre,  può lanciargli contro accuse infamanti senza dover dimostrare nulla e tenerlo sotto indagine fino a quando gli aggrada. Non deve rendere conto a qualcuno per i suoi “sbagli” e per essi non pagherà mai. Le direttive che deve seguire il legislatore non lasciano spazio alla speranza per il domani. L’amministrazione della “giustizia” è e deve rimanere così come la viviamo quotidianamente. L’A.d.S. con cui si dovrebbe rapportare il reclamante ci appare molto attivo, inflessibile e prolisso nel perorare le proprie ragioni. Gli amministratori di sostegno ne hanno sempre qualcuna in più rispetto ad un impresario di pompe funebri. Col funerale del morto si incassa una sola volta, con l’amministrazione di sostegno di un malato, specialmente se giovane, i compensi professionali durano per l’intera vita del cosiddetto “beneficiato”. Il “racket del caro estinto”, che ha pervaso nel tempo molte città, ha guadagnato spesso gli onori della cronaca nera. Non ci è dato di conoscere se ne esiste uno analogo per il servizio mercenario degli amministratori di sostegno.

Di certo c’è che il “supporto” agli anziani è un mercato appetibile ed in crescita esponenziale. L’A.d.S., avvocato C.T., ha sfruttato sapientemente le accuse senza fondamento del giudice tutelare ripetendole pedissequamente nella sua memoria; sta cercando di consolidare il legame con questi scrivendo che il nostro amico “trascura l’importantissimo quadro familiare per riempire le pagine dell’opposizione proposta di invettive nei confronti di una magistratura che considera ingiusta ed ostile”; ha imbastito due azioni giudiziarie per proprio conto e nel suo personale interesse (i soldi da lui spesi per il contenzioso in sede giurisdizionale e le relative parcelle vengono addebitati alla sorella dell’appellante). Infine dipinge quest’ultimo come un irriconoscente: “… per le note condizioni di salute della sorella, dovrebbe esse grato e tranquillo dell’allerta sollevata dal pubblico Ministero nel promuovere l’Amministrazione di Sostegno, quale strumento di tutela per la beneficiaria…”. Ne abbiamo d’avanzo, del livore con il quale l’A.d.S. si rivolge all’attore, delle sue disinteressate premure per la di lui famiglia e, senza aggiungere dei commenti, proponiamo, al lettore con la voglia di continuare ad approfondire l’intera vicenda, la memoria prodotta dal citato A.d.S. contro il reclamo pendente in tribunale, per cui è stata fissata udienza telematica venerdi 18 marzo.

giudice

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TRIBUNALE  CIVILE DI XXXX

R.G. XXXX/2022 – udienza 18 marzo 2022 Giudice relatore dott. R. R.

Memoria difensiva avverso reclamo al collegio ex art. 739 c.p.c. e 45

Disp.  Att. cc.  per l’impugnativa  del decreto di nomina

dell’Amministratore di Sostegno R.G. V.G.XXXX/2020

per

l’avvocata XXXX  con studio in XXXX, difensore di sé stesso nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX, come da nomina del 17.12.2021 e relativo giuramento del 31.01.2022 (all.1) nel procedimento XXXX/2020 V.G., residente a XXXX

contro

XXXX assistito dall’avvocato  XXXX –

– Con atto notificato il 01 marzo 2022, alla scrivente via pec (all.2), quale amministratrice di sostegno della signora XXXX, il fratello della beneficiaria proponeva reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno n. cron. XXXX dell’11.08.21 (all.1) pronunciato dal Giudice Tutelare nel giudizio R.G. XXXX/2020 – Volontaria Giurisdizione del Tribunale di XXXX, chiedendone la riforma come da conclusioni che, per fluidità espositiva si richiamano integralmente nella nota in calce

A fondamento delle richieste controparte, pur riconoscendo la necessità dell’apertura dell’amministrazione di sostegno a favore della sorella, affetta da una malattia degenerativa neurologica, aggravata nel 2020, contestava la decisione attuata dal Giudice Tutelare di XXXX per aver scelto un amministratore di sostegno estraneo all’entourage familiare.

Ad  ogni  modo,  in  maniera  poco  chiara  ed  abbastanza  contraddittoria, adducendo l’esistenza di una procura generale conferita dalla sorella a suo favore nel 2013 (all3), ipotizzava la possibile coesistenza dell’incarico di procuratore generale con quello di amministratore di sostegno tanto da chiedere un provvedimento che coordasse entrambe le figure.

Tanto premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l’avvocata XXXX nella qualità di amministratrice di sostegno della signora XXXX, al fine di contestare, impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, nonché per invocare l’integrale rigetto del reclamo proposto e la severa condanna del ricorrente alle spese di lite per i motivi che seguono.

Prima di esaminare le doglianze del signor XXXX, al fine di fornire all’Ill.mo Giudicante una visione completa dei fatti di causa, è necessari una breve

PREMESSA IN FATTO

giudice giustizia

La vicenda prende avvio dalla richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno per la signora XXXX da parte della Procura di  XXXX,    a seguito della trasmissione degli atti di cui  al procedimento penale n. XXXX/2020 R.G.N.R. da parte del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXX, dott.ssa A.P., per dei fatti commessi dal ricorrente ai danni della signora XXXX (rispettivamente madre e sorella del ricorrente). Più precisamente, nell’amministrazione di sostegno aperta in favore della signora XXXX, madre ultranovantenne del ricorrente, la nota del P.M. dott.ssa M: evidenziava che il signor A.B avrebbe omesso di   prelevare il denaro necessario per il soddisfacimento delle basilari esigenze di vita della madre e della sorella, costringendole ad una situazione di  disagio  e di  bisogno. Dagli atti emergeva inoltre una situazione familiare particolarmente delicata: si legge dal verbale dell’udienza 10.05.2021 nella causa XXXX/20 V.G. (all.4) che la beneficiaria dichiara espressamente di subire forti pressioni dalla madre e dal fratello. Inoltre le condizioni di estrema fragilità in cui madre e figlia conviventi si trovano, che       ne riducono la capacità autogestionale   limitando la possibilità di            autodeterminarsi, amministrare e difendere il proprio patrimonio da intromissioni esterne, oltre che curare le esigenze fisiologiche personali allertavano, giustamente, i magistrati.

Come se non bastasse, lo stato di salute della signora XXXX evidenziava una patologia molto grave che il medico curante così diagnosticava XXXX che abbisogna di assistenza per adempiere alle normali funzioni quotidiane della vita, in particolare la sua XXXX e le sue relazioni sociali che sono assenti” (cit. dott. XXXX 04.09.2020) mettendo in luce (dal 2014) un progressivo deterioramento XXXX con la conseguenza che tale quadro psicopatologico comporta notevoli difficoltà e limitazioni nelle dinamiche socio-relazionali e lavorative. Considerata tale delicatissima situazione, la Procura non poteva non attivarsi ritenendo sussistenti tutti i presupposti per poter dar luogo all’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della signora XXXX, data l’evidente incapacità a provvedere a pieno a sé stessa sia per gli atti essenziali e primari di vita quotidiana sia per l’attività di tutela del patrimonio, scongiurando il rischio di diventare vittima di malintenzionati.

Ebbene, la scelta del Giudice Tutelare nel valutare una persona “terza” per l’incarico di amministratore di sostegno, non noverando il fratello della beneficiaria, senza dubbio è stata condizionata dal fatto che è tutt’ora in piedi un’indagine che lo vede coinvolto in un giudizio per “simulazione di reato” per l’aver proposto querela contro ignoti per aver simulazione di furto/appropriazione indebitasu cui sono in corso le indagini. Sono emerse,   inoltre,      attività di alienazioni immobiliari effettuate dal ricorrente, in nome e per conto della beneficiaria, avvalendosi di una procura generale (all.3), su cui il Giudice Tutelare ha ritenuto necessario fare luce (all.9).

avvocato carte

IN DIRITTO

Chiarito l’ambito e la portata della questione, ai fini di una corretta valutazione dell’insussistenza del reclamo proposto, in via pregiudiziale, si eccepisce

Nella fattispecie si rileva che il reclamo è stato proposto ben oltre il termine perentorio di dieci giorni, previsto al secondo comma dell’art 739 c.p.c. espressamente richiamato dall’art. 720 bis c.p.c. che decorrono dalla notificazione.

Ebbene, nel caso di specie il signor XXXX, come dimostrano le varie note e memorie depositate nel fascicolo R.G. XXXX/22020, tramite l’avvocato XXXX  (all.4)  aveva  accesso  al  fascicolo  telematico  e  pertanto,  se  avesse ritenuto, ben avrebbe potuto “impugnare nei termini” il decreto di apertura nel termine previsto.

La realtà, di fatto, è altra: controparte ERRONEAMENTE impugna il decreto di apertura dell’amministrazione innanzi alla Corte di appello (all.6) e, solo dopo aver preso atto dell’eccezione di incompetenza svolta dalla scrivente, al punto 1. della memoria di costituzione(all.7), depositata in previsione dell’udienza per la trattazione della sospensiva, furbescamente elabora un escamotage per essere rimesso nei termini (…) così da poter proporre il presente reclamo al Collegio nei termini.

Nella fattispecie, deducendo che “l’azione del Giudice Tutelare in rapporto alla causa R.G. XXXX/2020 VG si è perfezionata con il giuramento dell’amministratore di sostegno in data 31 gennaio” pretenderebbe di far decorrere i termini per l’impugnativa dall’accettazione dell’incarico da parte della scrivente. Va detto che tale fantasiosa elaborazione  giuridica  lascia  veramente perplessi alla luce del fatto che, come noto, il decreto di apertura, che di per sé immediatamente è esecutivo (!!) e non ha certo bisogno di altra formalità per spiegare la propria efficacia. Ebbene sarebbe veramente singolare ipotizzare che l’attività di un Giudice sarebbe subordinata, al contributo fattivo dell’amministratore anzi, usando le parole di con controparte, si perfezionerebbe con il giuramento. Pur consapevoli che il rilievo sopra svolto è assolutamente assorbente, la richiamata pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Appello, ci introduce alla seconda eccezione su cui vale la pena soffermarsi:

  • improcedibilità del reclamo per violazione del principio del ne bis
  • in idem – litispendenza innanzi alla Corte di Appello di XXXX

avvocato

Come afferma controparte stessa, è tutt’ora pendente innanzi alla Corte di Appello di XXXX, il giudizio R.G. XXXX/2021, avente ad oggetto l’impugnazione/reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice Tutelare di XXXX R.G. XXXX/2020 di cui si chiede la riforma con conseguentemente la  nomina  ad amministratore di sostegno nella persona del signor XXXX. L’udienza di discussione risulta fissata al 9.06.2022, in odine alla sospensiva, trattata all’udienza del 3 marzo u.s. su cui il PM ha espresso parere negativo (all.8) il giudice si è riservato. Ebbene, onde evitare un eventuale contrasto di giudicati è pacifico che il presente reclamo, introdotto successivamente, debba necessariamente esser dichiarato improcedibile. Sulle censure svolte da controparte nel reclamo proposto, in via del tutto preliminare di rito si rileva l’

2) inammissibilità per violazione dell’art. 345 c.p.c. – effetto devolutivo del reclamo

Nel caso di specie, il reclamo al Collegio avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare, altro non è che l’impugnativa del decreto con cui si apre l’amministrazione di sostegno, con la quale si potrebbero far valere sia i vizi di rito che di merito, o, al limite, la nomina in capo ad un determinato soggetto piuttosto che un altro. Diversamente controparte, con il presente reclamo, oltre all’impugnativa e riforma del decreto del Giudice Tutelare, introduce una nuova domanda, quindi conclude chiedendo, oltre a

  1. … riformare il decreto impugnato del Giudice Tutelare di Civitavecchia nel procedimento per l’apertura di amministrazione di sostegno RGVG XXXX/2020 …
  2. … coordinare la nomina di detto amministratore di sostegno con l’attività di procuratore generale del dr. XXXX, come da procura generale a rogito del notaio XXXX del 7 marzo 2013 a tutt’oggi valida e mai revocata, per evitare sovrapposizione dei ruoli,
  3. con sospensione del provvedimento di nomina dell’Amministratore  di Sostegno avv. XXXX in attesa che si pronunci la Corte di Appello di XXXX già adita”.

Il signor XXXX, quindi non si limita solamente a chiedere la revoca/modifica del decreto di apertura dell’Amministrazione di Sostegno ma, deducendo l’esistenza di una vecchia procura generale a suo favore (all.9), articola uno specifico capo di domanda e chiede che il Collegio, decidendo coordini la figura di amministratore di sostegno con quella di procuratore generale. Ebbene, semmai fosse prevista una coordinazione tra le due figure, controparte  avrebbe  potuto/dovuto  formulare  apposita istanza al Giudice Tutelare ma non certo un reclamo averso il decreto di apertura dell’amministrazione.

Ad ogni modo, posto che l’apertura dell’amministrazione di sostegno interviene successivamente al conferimento  della procura,  detto strumento di tutela rivela proprio il mutamento in peggio della situazione e, comunque, delle condizioni di salute della signora XXXX, al punto che vi sono seri dubbi sulla reale ed effettiva volontà  dell’amministrata  a mantenere in piedi tale procura, anche alla luce delle indagini in atto a carico del signor XXXX.

Tanto è vero che, onde evitare l’insorgere di situazioni confliggenti a danno e pregiudizio della beneficiaria, la scrivente ritiene opportuno rimettere al Giudice Tutelare ogni valutazione in ordine ad un’eventuale revoca, Infine, nel merito si rileva la

  • nullità del reclamo per violazione degli artt. 125 e 164 c.p.c. – assoluta incertezza della domanda, sia nel petitum che nella causa petendi

tribunale

Da ultimo, ma di certo per questo meno importante, si rileva l’assoluta incertezza delle ragioni di fatto ed i presupposti giuridici a fondamento del reclamo. In maniera poco chiara infatti, controparte, senza addurre minimamente i fatti e le ragioni di diritto per i quali chiede la riforma del decreto che dispone l’apertura dell’amministrazione di sostegno, conclude chiedendo una pronuncia in ordine ad un coordinamento tra le due figure di procuratore generale ed amministratore di sostegno, anche qui, senza richiamare minimamente alcun riferimento giuridico.

  • infondatezza delle richieste a supporto del reclamo

Ai fini di un’adeguata valutazione della condotta pocessuale, sull’esatta portata del reclamo proposto, merita osservare che  controparte,  con modalità istrioniche, finalizzate al solo scopo di togliere attenzione al reale problema, trascura l’importantissimo quadro familiare per riempire le pagine dell’opposizione proposta di invettive nei confronti di una magistratura, che considera ingiusta ed ostile e che caratterizzerebbe il proprio operato da un inspiegabile e marcato pregiudizio, di cui si ritiene una “vittima”. Si commenta da sola la condotta processuale di controparte che ben conosce la realtà e la situazione familiare e che, per le note condizioni di salute della sorella, dovrebbe esse grato e “tranquillo” dell’allerta sollevata dal pubblico Ministero nel promuovere l’Amministrazione di Sostegno, quale strumento di tutela per la beneficiaria, peraltro rivedibile, semmai dovessero venir meno i presupposti in qualsiasi momento !!

Fermo quanto sopra è opportuno rammentare il contenuto dell’art. 408 c.c. in cui si prevede che la scelta dell’amministratore  di  sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta si prevede che il giudice tutelare “preferisce”  ove  possibile  una serie  di  persone  nell’ambito  familiare,  ad  ogni  modo  il Giudice Tutelare quando  ne  ravvisa  l’opportunità  e  quando  ricorrano  gravi  motivi,  può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea. Il chiaro criterio da seguire nella scelta dell’amministratore è quello preminente della cura degli interessi del beneficiario, criterio che assicura al magistrato una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere per assicurare al massimo la cura e gli interessi del beneficiario. Non vi sono quindi criteri preferenziali nella scelta poiché ciò contrasterebbe con l’ampio margine discrezionale riconosciuto dalla legge al  Giudice Tutelare, che unicamente deve tenere presente la  cura  personae  e patrimonii del beneficiario.

Alla luce dei principi esposti è chiaro ed evidente che la designazione dell’amministratore sia e resti inequivocabilmente un atto del Giudice Tutelare che addirittura può “disattendere” le indicazioni dello stesso beneficiario laddove ravvisi motivi di raggiro e, nella fattispecie, la dibattuta questione familiare, la querela presentata dal ricorrente contro ignoti per furto/appropriazione indebita che ha portato l’esponente a vedersi indagato per simulazione di reato sono ottime ragioni per indurre il Giudice Tutelare a non far coincidere l’amministratore del beneficiario nella  persona  ad oggi indagata per tali fatti.

Tutta la vicenda, evidenzia chiaramente la palese  temerarietà  delle discutibili doglianze avversarie, elaborate solamente per predisporre, tardivamente, un reclamo fondato su motivazioni del tutto infondate.

  • Temerarietà del reclamo.

Le strumentali ed inammissibili censure svolte da controparte, se da un lato appaiono idonee solamente ad ingolfare le già precarie condizioni di lavoro in cui versano i Tribunali, dall’altro si manifestano chiaramente e realmente prive di concreta utilità per la signora XXXX, di cui, il fratello dovrebbe avere a cuore unicamente il benessere e la tutela.

Le deduzioni che precedono danno conto della evidente inammissibilità, infondatezza e temerarietà del reclamo proposto.

Ferme le dirimenti eccezioni pregiudiziali esposte, per completezza difensiva, al solo fine di evidenziare la palese strumentalità e dilatorietà del reclamo proposto, si osserva che la coraggiosa difesa avversaria non solo finge di non aver preso atto dell’indagine penale a suo carico ed insiste per chiedere la riforma del decreto con conseguente conferma del suo ruolo di procuratore generale da coordinare con l’amministrazione di sostegno.

V’è di più.

Come se non bastasse, controparte è arrivata a moltiplicare e duplicare i giudizi,  elaborando  un rocambolesco escamotage, che ha  del paradossale: nel tentare di “recuperare” i termini per proporre il presente reclamo, oramai spirati nel delirio e nel furore del turbinio dei giudizi intrapresi, primo tra tutti quello innanzi alla Corte di appello, funzionalmente incompetente, controparte fonda il reclamo su mere invettive nei confronti della magistratura, che hanno ben poco della difesa tecnica.

Senza volersi soffermarsi oltremodo sulla biasimevole condotta avversaria, l’evidente malafede del signor XXXX ed il contegno processualmente azzardato di controparte che, moltiplicando le cause costringe l’amministrata a doversi difendere in giudizio, manifesta i tratti tipici e caratterizzanti di una condotta processuale assunta in mala fede e/o, comunque, con colpa grave. L’aver omesso circostanze determinanti alla ricostruzione dei fatti, quali l’indagine a suo carico, fondando l’intera propria difesa su assunti del tutto arbitrari,  non può        esimerci dall’invocare la tutela di cui sopra con conseguente richiesta  di     condanna d controparte alle spese per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del giudice la quantificazione del relativo danno, in merito  al quale la Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 6796 del 05-05-2003 statuisce che all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli “oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa” danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza essendo sufficiente la sussistenza di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, per aver agito o resistito nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.

Sulla istanza di sospensione del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno

La natura palesemente temeraria del reclamo dovrà certamente comportare il rigetto della avversa istanza di sospensione in quanto non risultano dedotti motivi che possano minimamente esser presi in considerazione.

I palesi deficit assertivi e probatori che caratterizzano l’avversa istanza cautelare la rendono assolutamente priva di fondamento e, conseguentemente, inammissibile.

Controparte non ha concretamente indicato – e men che meno dimostrato – quali sarebbero i “gravi motivi” che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza cautelare se non, IN MANIERA DEL TUTTO CONTRADDITTORIA, quello di addurre il timore di un’irreversibile opera di spoliazione dei beni a danno della beneficiaria con l’apertura dell’amministrazione  di  sostegno (!!?).

Per tutto quanto sopra è evidente che le contestazioni avversarie sono assolutamente inammissibili, prima ancora che infondate e non provate.

Tanto premesso e considerato l’avvocata C. T., in proprio, in qualità di Amministratrice di sostegno della signora XXXX, rassegna le seguenti

tribunale

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia, contrariis reiectis, così provvedere:

In via preliminare di rito

  1.         accertata e dichiarata la tardività del reclamo proposto, dichiararlo improcedibile
  2.         accertata e dichiarata la litispendenza con il giudizio R.G. 51901/2021 innnazi alla Corte di Appello, avente anch’esso ad oggetto l’impugnazione/reclamo del decreto del giudice Tutelare, dichiarare il presente reclamo improcedibile

In via principale nel merito voglia l’Ill.mo Giudicante

  •         respingere tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in dritto e non provate, oltre che tardive, per tutte le motivazioni esposte.
  •         sanzionare la grave condotta processuale avversaria e condannare il signor XXXX ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c., al riconoscimento in favore della scrivente delle spese di giudizio, da liquidarsi nella misura massima consentita dal vigente tariffario forense, ovvero assumendo ogni più opportuno provvedimento idoneo a sanzionare la mala fede, colpa grave e/o temerarietà con cui le opponenti hanno agito in giudizio.
  •         voglia altresì rigettare l’istanza di sospensione del decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, poiché infondata per le ragioni sopra esposte
  • Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente

giudizio, cap ed iva come per legge da liquidarsi a favore della scrivente, procuratore antistatario

Si allega  e si deposita:

  1. copia autentica APERTURA ads NOMINA e giuramento
  • notifica RECLAMO al collegio Trib. CV RG XXXX/2022
  • procura notarile del  2013

4) verbale 10.05.2021 XXXX 21 V.G.

5) Nota di deposito

  • Note_autorizzate RG XXXX 21 V.G.
  • atto di impugnazione-reclamo notificato C. APPELLO XXXX 2022
  • memoria_di_Costituzione_SOSPENSIVA_c_appello_XXXX_1_2022_
  • parere negativo del PM nel giudizio C Appello XXXX 2021
  • atto di compravendita del 27.6.2016

9) atto di donazione del 27.7.2016

avvocata C. T.



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Siamo un gruppo di studiosi attivi nell'analisi delle relazioni di genere e nella lotta contro il femminismo.

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