La Fionda

Magistratura da incubo: una storia vera a puntate (55)

Vedi le puntate precedenti

Oggi, trenta anni dopo l’arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, il dott. Piercamillo Davigo viene inviato a giudizio per la storia della loggia Ungheria. Una tempistica che rovina le “celebrazioni” dei nostalgici di quel periodo che vide crollare la Prima Repubblica. Alcuni nostri conoscenti hanno sempre asserito che Tangentopoli fu, in ultima analisi, un colpo di stato. Ci sembrava un’affermazione eccessiva. Oggi, dopo la bocciatura del quesito sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, da parte della Corte Costituzionale, quell’idea non ci appare più soverchia. Gli italiani si erano già pronunciati in proposito nel 1987, ma il legislatore aveva bellamente ignorato la loro “schiacciante” ed eloquente risposta. Cancellata di forza, per via giudiziaria, una classe politica a motivo dei finanziamenti “illeciti” (ma ritenuti da tutti normali) dei partiti, da trenta anni a questa parte, con la devastazione dello stato di diritto, è rimasto in esercizio solo un potere, pauroso, foriero di minacce non bene palesate, privo di qualunque tangibile controllo democratico: quello della magistratura, maggiormente di quella requirente. Quando si incappa in esso bisogna solo accendere un cero e pregare d’imbattersi in magistrati retti ed equilibrati. Incontrando un qualsiasi genere di accanimento di un qualunque magistrato, in Italia, dove alcuni fanno ancora finta di credere che viviamo sotto l’ombrello delle garanzie costituzionali, si viene segnati da piaghe veramente dolorose. Non ci sono rimedi contro la prepotenza di una toga e l’esperienza quotidiana ce lo fa apparire persino in maniera ridondante. Senza parlare di lotte tra magistrati (per mettere le mani su grandi patrimoni) basta pensare alla fine mostruosa riservata gli anziani benestanti e generosi, con i loro averi, insieme alle famiglie e/o agli amici che potrebbero/vorrebbero accoglierli. E’ convinzione di Gustavo Zagrebelsky che in Italia vale la legge “dei giri di potere, che possono portare su, oppure giù. Una delle grandi divisioni della nostra società è forse proprio questa: la differenza tra chi ha un giro e chi non ce l’ha, tra gli inclusi e gli esclusi dal sistema di potere. È un solco profondo, determinato da carriere, status personali, invidie, risentimenti che avvelenano i rapporti e corrompono i legami sociali.

Nei giri si scambiano protezione e favori con fedeltà e servizi. Un’attività di scambio necessita di una materia per lo scambio. Occorrono risorse per distribuire, come favori, alcuni benefici. Gli esempi non mancano: denaro facile, impieghi, promozioni di carriera, immunità, privilegi. Anche posti nelle istituzioni, ovviamente. Qualunque asettico giro è una cloaca. E il materiale che trasporta è quello infetto che vi ho appena detto. Lo Stato è trasformato in un bottino su cui mettere le mani, per dare e per avere. Quale forza muove i giri, in questo meccanismo che offre protezione e favori in cambio di fedeltà? Poiché protezione e favori stanno in alto, mentre fedeltà e servizi resi si trovano in basso, nella struttura sociale si annidano sopraffazione e violenza. Dietro le apparenze di allegre bande che fanno comunella, della combutta innocente, sta il ricatto. Il ricatto è il cemento di questi giri: il ricatto degli uni verso gli altri. Si entra in un giro solo se si è ricattabili. Tutti i giri di potere sono sempre un crogiolo di rivalità, anche feroci. Sono fatti di gradini, cioè di concorrenti, che si cerca di pestare per arrivare più in alto. Sul gradino più alto troviamo solo arroganza, su quello più basso solo servilismo. Nei gradi intermedi si è arroganti con i sottoposti e servili con i sovraposti. Mano a mano che si sale o si scende in questa scala, il rapporto tra arroganza e servilismo muta. E in questo rapporto gli esseri umani perdono la loro dignità. In una logica puramente commerciale, tutti vi sono valutati secondo il proprio prezzo: il prezzo per comperare e il prezzo per essere comperati. In questa Italia, è il Paese stesso che va in svendita”. Troppi animali a sangue freddo, gli ultimi arrivati sui posti disponibili negli emicicli parlamentari, con marcata perdita delle “stelle” ostentate a garanzia della loro affidabilità (verso chi?), sono arrivati a decidere con estrema insolenza della vita dei cittadini, trasformati tout court in servi. Viviamo nei tempi e nel segno dell’iguana.

giudice

Come avevamo promesso nella precedente puntata, in coda a questo nostro raccontare pubblichiamo alcuni documenti. Ricordiamo al lettore che il nostro reclamante è titolare di una procura generale firmata dalla sorella, la quale il 10 maggio 2021 ha confermato al G.T. di voler essere amministrata dall’uomo, come aveva già deciso il 7 marzo 2013 solennemente davanti ad un notaio. L’articolo 1396 c.c. disciplina l’estinzione della procura generale, che può prevedere: la rinuncia da parte del rappresentante o la revoca da parte del rappresentato. La donna, con decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c. ha avuto l’omologa del requisito sanitario pertinente alla sua condizione di invalida il 21 agosto 2020. A titolo di cronaca va precisato che molto tempo prima di questa data il fratello, per sua consuetudinaria correttezza, non ha effettuato alcuna operazione amministrativa “straordinaria” per la donna da lui rappresentata. Ecco la richiesta del GT fatta all’A.d.S.: dovrebbe controllare se l’attività del procuratore generale (praticamente con conferimento di potere illimitati) è stata (è?) di gradimento del giudice (sic).  TRIBUNALE CIVILE DI XXXXXXX. RECLAMO CONTRO DECRETO NOMINA A.d.S. RGN VG XXXX/2020. Il Dr. XXXX nato a XXXX avverso Decreto di nomina amministrazione del 11/8/2021 RG n. XXXX/2020 del Giudice Tutelare del Tribunale di XXXX (ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.). Provvedimento notificato al Dr. XXXX per ha preso visione il 3/9/2021 perfezionato in data 31 gennaio 2022 con il giuramento da parte del nuovo Amministratore di sostegno incaricato dal Tribunale di XXXX, nella persona della Dr.ssa P., a seguito della rinuncia del precedente AdS Avv. XXXX.

Bisogna fare brevissime premesse per inquadrare l’ambito familiare in cui viene chiesta l’amministrazione di sostegno della Sig.ra XXXX per capire le motivazioni per le quali il reclamante oggi si oppone avanti questo Ill.mo Tribunale alla decisione riportata nel decreto di cui sopra. Il ricorrente si occupa da molti anni dell’anziana madre XXXX (fin dalla morte del di lei marito e padre del ricorrente avvenuta il 19 marzo 2006) oggi novantaduenne, non deambulate da molti anni e per la quale è stata chiesta precedentemente al procedimento portato all’attenzione del Tribunale adito, l’amministrazione di sostegno presso il Tribunale di XXXX, Sezione Volontaria Giurisdizione, da parte dello stesso. Tale procedimento si è concluso con la nomina di amministratore di sostegno per XXXX conferita al Sindaco del Comune di XXXX. Contro tale decisione del Giudice Tutelare è già stata proposta avanti la Corte d’Appello un reclamo con RGN XXXX/2021, la cui prima udienza è stata fissata per il 9/6/2022. L’odierno reclamo si propone per un decreto di apertura di amministrazione di sostegno, questa volta per la sorella del ricorrente XXXX, per la quale è stato nominato un Amministratore esterno nella persona dell’Avv. XXXX del Foro di XXXX. Il procedimento non si è mai perfezionato fino al 31 gennaio 2022, per la rinuncia all’incarico del precedente amministratore nominato, ma conclusosi soltanto ora con la nomina del nuovo Amm.re di sostegno nella persona dell’Avv. XXXXX.

anziana

Il decreto contro il quale XXXX oggi presenta reclamo si inserisce quindi nel contesto di una famiglia, rappresentata da un’anziana donna, madre del ricorrente e XXXX sorella del ricorrente che –pur fisicamente autonoma – tuttavia ha manifestato nel tempo dei disturbi xxxx da una malattia degenerativa neurologica diventati critici nell’anno 2020. Il peggioramento delle condizioni della XXXX erano già state manifestate dal ricorrente davanti al GT di XXXX in occasione della richiesta di amministrazione di sostegno per la madre XXXX e poi successivamente richiesta al G T dal Procuratore della Repubblica di XXXX. Era  stata infatti presentata una querela contro ignoti da parte del Dr. XXXX, il quale lamentava dei furti a carico della madre all’interno dell’abitazione ove abitavano le due donne, cambi di serratura delle due donne, mai da lui autorizzati e altri comportamenti anomali da parte delle due donne che avevano indotto l’odierno ricorrente a proporre richiesta per amministrazione di sostegno per la madre XXXX e a presentare la prefata querela  raccontando i fatti constatati presso la Procura della Repubblica. Tuttavia la Procura della Repubblica, nel corso delle indagini, concludeva dette indagini aprendo un procedimento contro il querelante per “simulazione di reato”, omettendo completamente di far luce sulle vicende e circostanze esposte, ma conducendo le indagini volte più ad accertare eventuali responsabilità del XXXX che ad accertare la verità. Il decreto che si reclama, pertanto, si inserisce in una evidente situazione di difficoltà familiare, che il ricorrente ha cercato di risolvere avanti le competenti autorità presentando un’istanza di amministrazione di sostegno (per la propria madre) al Giudice Tutelare e una denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica di XXXX nel mese di giugno 2020. Tuttavia in dette sedi l’odierno reclamante ha avuto la sensazione che l’instrumèntum regni dei suoi interlocutori fosse il sospetto, fenomeno soggettivo e semplice congettura, senza alcuna prova, e che per lui valesse la presunzione di colpevolezza anziché la presunzione di innocenza. Per i motivi esposti la Procura della Repubblica – ritenendo di dover “salvaguardare”(!) la sorella dell’odierno ricorrente dalle supposte insidie che lo stesso avesse potuto tenderle, chiedeva al GT di aprire un’amministrazione di sostegno per XXXX.

Soltanto in data 31 gennaio 2022, con il giuramento dell’avvocato XXXX nella qualità di A.d.S. della sig. XXXX, si è perfezionata l’azione del giudice tutelare in rapporto alla causa n. XXXX/2020 VG. Pur nella consapevolezza che le leggi in vigore non impediscono la presenza di due diversi incarichi (quello di procuratore generale e quello di A.d.S.) con riferimento agli interessi di una determinata persona, ci sorgono in merito delle perplessità. Per ovviare a possibili sovrapposizioni di ruoli andrebbero puntualizzate alcune cose. Nel corso del procedimento sopra citato il giudice tutelare, probabilmente dando credito a mere supposizioni ingenerate dall’intervento della Procura della Repubblica nella vicenda, non ha tenuto conto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (c.d. CRPD) sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007 (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18). Il G.T. avrebbe potuto rispettarli, tenendo nella opportuna considerazione la volontà della “beneficiaria” già manifestata con procura generale del 7 marzo 2013 e poi ribadita dalla stessa, durante il procedimento nell’udienza del 10 maggio 2021 a seguito dell’audizione della XXXX. La legge n. 18/2009 all’art. 12 riconosce ai beneficiari di A.d.S. piena capacità giuridica, ne sancisce “pari riconoscimento davanti alla legge” e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze. La decisione del G.T., ignorando i propositi della sig. XXXX ed il disposto normativo ha potenzialmente sottoposto la sua vita (soggetto fragile) ad un amministratore di sostegno esterno alla famiglia con il rischio di una possibile  compressione della volontà della “beneficiata”,  di autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti. L’istante è titolare di una procura generale redatta per tempo in forma solenne davanti ad un notaio. In tale documento la firmataria esprime le sue volontà per come e da chi deve essere amministrata, volontà che ribadisce al giudice tutelare nel corso del procedimento di VG.

giudice

Ribadiamo che non è il numero dei “delegati” per le necessità della sig. XXXX che rappresenta una anomalia giuridica ma, pur trascurando la circostanza che la legge n.18/2009 sia stata completamente ignorata, ci si pone il problema di come definire i confini tra le competenze del procuratore generale (fratello della “beneficiaria”) e quelle dell’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. Riteniamo che la volontà della beneficiaria di condurre una vita libera possa essere rispettata, come da previsioni normative invocate, definendo le competenze dell’A.d.S. scelto dal giudice tutelare, che non possono assolutamente collidere con quelle del procuratore generale dettagliatamente previste dalla firmataria. Per tale motivo sarebbe stato quantomeno opportuno che il GT avesse dato chiare indicazioni nel suo decreto di amministrazione, secondo le indicazioni dell’art. 405 cc co 5 nn 3 e 4, sull’effettivo oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli che quest’ultimo può compiere con l’assistenza dell’amministratore. In questo caso era più che mai necessario. Anche in ottemperanza alla prescrizione dell’art. 409 cc co 1, si doveva precisare che il beneficiario poteva compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana soprattutto in considerazione alla precedente volontà manifestata davanti ad un Notaio di conferire procura ad un congiunto, per cui ha avuto attestazioni di stima e di affetto anche nelle dichiarazioni avanti il GT. In tal modo il GT avrebbe potuto armonizzare da una parte le chiare indicazioni della beneficiaria, dall’altro la necessità di dover provvedere ad un amministratore di sostegno. Per i motivi sopra esposti si chiede che: L’Ill.mo Tribunale di XXXX adito, accertato  che la famiglia è il luogo deputato a dare assistenza e solidarietà tra di loro ai suoi componenti,  riformare il decreto impugnato ed emesso dal Giudice Tutelare di XXXX nel procedimento per l’apertura di amministrazione di sostegno RGN XXXX/2020  perfezionatosi soltanto con il giuramento dell’Amministratore di Sostegno avvenuta in data 31 gennaio 2022 e per l’effetto  coordinare la nomina di detto amministratore di sostegno  con l’attività di procuratore generale del Dr. XXXX, come da procura generale a rogito del Notaio XXXXX del 7 marzo 2013 a tutt’oggi valida e mai revocata, per evitare sovrapposizione di ruoli , tenuto conto che il procuratore Dr. XXXX è il solo e prossimo congiunto in grado di potersi prendere cura in modo continuo e costante della sorella XXXX. Ciò in attesa che si pronunci la Corte già adita. Con riserva di ulteriormente dedurre e di produrre documenti.



Condividi


Read Previous

“Femminicidi”: la Sen. Valeria Valente esagera con le fake news

Read Next

Biografie e femminismo (6)

Usiamo i cookie per personalizzare i contenuti e per analizzare il nostro traffico. Non condividiamo le tue informazioni né con i social media, né con affiliati pubblicitari. View more
Cookies settings
Accetta
Rifiuta
Politica su Privacy & Cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
PHPSESSID
Chi siamo

Siamo un gruppo di studiosi attivi nell'analisi delle relazioni di genere e nella lotta contro il femminismo.

L'indirizzo del nostro sito è https://www.lafionda.com.

Quali dati personali raccogliamo e perché

Questo sito è gestito in Wordpress, che  non raccoglie dati personali sui visitatori e raccoglie solo i dati mostrati nella schermata profilo utente dagli utenti registrati, tuttavia in questo sito non è prevista alcuna registrazione degli utenti. Gli unici plugin che raccolgono dati sono quelli relativi al modulo di contatto per permettere agli utenti di scrivere alla redazione, e alla newsletter, che richiedono nome, cognome e indirizzo email.

Commenti

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei commenti oltre all'indirizzo IP del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello spam. Una stringa anonimizzata creata a partire dal tuo indirizzo email (altrimenti detta hash) può essere fornita al servizio Gravatar per vedere se lo stai usando. La privacy policy del servizio Gravatar è disponibile qui: https://automattic.com/privacy/. Dopo l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto del tuo commento.

Media Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini che includono i dati di posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi dato sulla posizione dalle immagini sul sito web. Modulo di contatto Il modulo di contatto previsto dal sito prevede soltanto la raccolta di nome, cognome ed email di chi vuole scrivere alla redazione. Cookie Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie dureranno per un anno. Se visiti la pagina di login, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello schermo durano un anno. Se selezioni "Ricordami", il tuo accesso persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica semplicemente l'ID dell'articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno. Cookie Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse visitato l'altro sito web. Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e monitorare l'interazione con essi, incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quei siti web. Analytics Il sito raccoglie statistiche sulle visite tramite il servizio Google Analytics, la qui privacy policy può essere letta qui. Con chi condividiamo i tuoi dati I dati che conferisci tramite questo sito non vengono condivisi con nessuno. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati Se lasci un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali commenti successivi invece di tenerli in una coda di moderazione. Quali diritti hai sui tuoi dati Se hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. Dove spediamo i tuoi dati I tuoi dati non vengono spediti al di fuori dell'Unione Europea.I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico dello spam. Il nostro contatto Per informazioni sulla gestione della privacy puoi scriverci a lafionda.info@gmail.com
Save settings
Cookies settings