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Per i profani va premesso che i pubblici ministeri usualmente tollerano negli avvocati modi di procedere non consentiti agli altri loro “utenti”. A nostro avviso, nel caso di cui narriamo, anche per l’ordine cronologico degli eventi verificatisi, tale consuetudine andava temporaneamente accantonata. Dalla disamina delle carte prodotte nel corso delle indagini su ordine del P.M. emerge come un inspiegabile privilegio la totale assenza di dichiarazioni da parte dell’avvocato ingaggiato dalla vecchia disabile, lo stesso incontrato casualmente dal figlio il 12 giugno 2020 e da lui diffidato a motivo della documentata fragilità delle due donne conviventi. I confini del legale e dell’etico non sempre coincidono. C’è stato un tempo nel quale la deontologia impregnava ogni attività professionale, veniva prima ed andava oltre i cavilli giuridici. Oggi, molto spesso, non funziona più così. Per tale ragione ci dobbiamo limitare a prendere atto della correttezza formale dell’azione dell’avvocato. Nessuno potrà mai dimostrare senza ombra di dubbio che, tramite il figlio della sua “cliente”, il 12 giugno 2020 il professionista aveva preso visione della situazione medica e dei documenti contabili che riguardavano la donna “tutelata”. Verba volant scripta manent. (Per dirla semplicemente, c’è la sua parola contro quella del figlio della disabile).
Non è da sottovalutare il fatto che in tribunale l’avvocato è un “addetto ai lavori” mentre il ricorrente è un elemento distopico, un granello di sabbia che rischia d’inceppare il collaudato meccanismo giudiziario così come si è consolidato da anni. Di certo spiazzato dalla lettera raccomandata scritta dal nostro ricorrente/denunciante il 6 luglio 2020 il legale si renderà conto che necessita di un certificato che “abiliti” la novantunenne a firmargli una procura. La sua intuizione trova terreno fertile nel medico curante della vecchia e nella nipote della stessa. Il primo, dimentico di tutto e soprattutto delle richieste di visite specialistiche (psichiatrica, geriatrica per le disarmonie comportamentali dell’anziana paziente) da lui formulate a penna l’11 giugno 2020, la seconda sollecita nell’andare a ritirare il certificato che attesta le “normali” capacità intellettive della zia. Il primo documento che l’avvocato dirà di conoscere è appunto quello funzionale all’incarico che assumerà successivamente. Quello stilato dall’enigmatico medico il 21 luglio 2020, giusto il giorno precedente alla firma che la vecchia apporrà il 22 luglio 2020 sulla procura speciale poi esibita al G.T. in tribunale. L’ambito certificato (l’invalida è capace d’intendere e di volere) garantisce ancora in data odierna a qualunque malfattore il prosieguo della spoliazione della novantunenne senza correre rischi di sorta.
Non stiamo narrando “relato refero”, ma ciò che leggiamo direttamente o che ci viene puntualmente documentato. Rilevati i requisiti morali e professionali delle persone che la vecchia disabile ha incontrato negli ultimi mesi, vista l’opacità delle vicende giudiziarie in itinere, vista l’eccessiva presunzione di correttezza professionale accordata dai P.M. agli avvocati del foro di xxx, non possiamo che concordare con il figlio che ha cercato di mettere al sicuro quanto era ancora possibile fare prima della spoliazione integrale di madre e sorella. Dal nostro punto di vista l’uomo avrebbe dovuto prevedere gli eventi già qualche anno prima e non soltanto nel 2019. Con maggiore tempismo i preziosi di famiglia, quelli da non conservare come patrimonio ereditario, sarebbero rimasti beni rifugio da impiegare in caso di bisogno pressante. Ciò non è avvenuto. La vecchia, costretta dai suoi premurosi “tutori” a rimanere pure senza pensione da marzo 2020, sarà stata accontentata con un po’ di carta colorata della Bce. Continuando l’analisi dei documenti presenti nel fascicolo del procedimento penale a carico del ricorrente/denunciante annotiamo che il 7 settembre 2020, con i C.C. presso la loro abitazione, hanno deposto la sorella e la madre di xxx.
La deposizione della sorella è molto stringata. Non rivolge alcuna accusa al fratello. Ricorda di averlo incaricato per lo svolgimento di alcune operazioni bancarie andate regolarmente a buon fine. Si sbaglia quando dice che non ha mai regalato soldi ad altri, tranne 150 euro alla cugina, perché per molti anni e fino all’anno scorso, ha mantenuto con larghezza un figlio gravemente malato. Non è precisa quando dice che il fratello le portava mille euro per volta e non le porta più soldi da quattro mesi. In realtà non esisteva una somma fissa periodica che il fratello le portava. In vero il fratello non le ha fornito soldi per tre mesi (luglio, agosto e settembre 2020) a causa del disordine subentrato in casa dopo l’inserimento dell’avvocato xxx e della cugina nel ménage familiare. Per le domande relative alla sparizione di gioielli la donna invita il maresciallo dei C.C. a rivolgersi alla madre, lì presente. Ha dimenticato che anche lei aveva una bellissima collezione di collane e di anelli con pietre preziose. Nella sua deposizione la matriarca dichiara che il figlio ha preso xxx euro dal libretto postale cointestato con la figlia e li ha versati sul suo conto avvertendola con ritardo dell’operazione. Afferma che il figlio non le ha più portato soldi e così lei è stata costretta a vendere dei gioielli per vivere e pagare le bollette di casa. Riferisce che aveva incaricato la nipote di vendere i preziosi, la quale nipote poi le ha consegnato i ricavi dell’alienazione. Aggiunge che non ha mai dato soldi a nessuno, che regala dieci euro all’ora alla nipote per il suo aiuto. Conferma che ha incaricato l’avvocato xxx per farsi assistere.
In ossequio alla verità va detto che l’operazione del prelievo lamentato dalla vecchia è stata fatta alla luce del sole il 6 maggio 2019. Le pratiche e le firme per il ritiro dei soldi hanno dovuto forzatamente coinvolgere anche lei (cointestataria del libretto con carta d’identità depositata alle Poste scaduta). Alla donna è stato spiegato anche il motivo: in caso di suo decesso improvviso le Poste avrebbero colto l’occasione per trattenere i soldi della figlia sine die. Lei, come era precedentemente accaduto in altre circostanze, se ne è semplicemente dimenticata. Per rammentare visibilmente l’operazione ad entrambe le contitolari, il figlio allegò al libretto postale un memorandum da lui stesso sottoscritto il giorno stesso del trasferimento del denaro in qualità di procuratore generale della sorella. Dal già descritto blocco dell’erogazione pensionistica il figlio ha periodicamente fornito alla vecchia disabile tutti i soldi da lei richiesti. Solo alla “cacciata” del notaio, precedentemente incaricato di redigere una procura generale, avvenuta il 10 giugno 2020 con contestuale “assunzione” dell’avvocato xxx, l’uomo ha cessato di sobbarcarsi i gravami economici della madre, la cui non più adeguata affidabilità comportamentale, va detto per inciso, lo ha reso pure suo creditore. Se la vecchia disabile, il 10 giugno 2020, avesse continuato ad accordare fiducia al notaio e non ai suoi “salvatori” dell’ultima ora, avrebbe potuto velocemente riottenere la riscossione della pensione, la visura alle Poste per verificare se in effetti i BP che aveva cointestato insieme al marito defunto erano stati rubati, la messa in vendita della vecchia casa disabitata ed onerosa da mantenere, la definizione di diversi problemi burocratici pendenti, la preservazione dei suoi gioielli e quelli della figlia. Avrebbe evitato di spendere soldi inutilmente ed al figlio di diventare il bersaglio di un’indagine penale che, anche ai più sprovveduti, appare un po’ troppo “orientata”.
Il perno intorno al quale si dipana la vicenda giudiziaria è la novantunenne madre del ricorrente/denunciante, descritta nei suoi tratti distintivi nella richiesta di CTU consegnata al giudice tutelare il 21 ottobre 2020. La deposizione che ha reso ai Carabinieri il 7 settembre 2020, deriva da una esclusiva domanda: “Ci riferisce se abbia mai notato ammanchi di denaro dai c.c. di famiglia, ovvero di preziosi?”. La domanda di per sé esclude tutto il resto. Cioè tutti gli altri ammanchi (veri o immaginati) di cui si è lamentata negli ultimi mesi con il figlio e poi non segnalati nel corso dell’incontro con i Carabinieri. A titolo di esempio, basti pensare alle volte che ha mandato l’uomo a verificare (con risultato negativo) se tra i preziosi (spille, orecchini) conservati nella residenza della figlia ci fosse questo o quell’altro oggetto. Nel corso della deposizione la disabile fornisce ai C.C. una copia del libretto cointestato, già nominato nel corso di questo racconto. Da questa carta si può desumere che il documento ritenuto scomparso è ancora in suo possesso. In tal caso sarebbe sufficiente che facesse fare, dalla figlia, contitolare, o con delega dalla nipote-badante, un piccolo prelievo da un ufficio postale per ripristinare il funzionamento del postamat e quindi riprendere i prelievi presso gli sportelli ATM. Senza ombra di dubbi il ricorrente/denunciante ha dichiarato il vero sia nella richiesta di amministrazione di sostegno che nei sospetti manifestati con la denuncia del 16 giugno 2020 ai C.C.. La madre non ha più la lucidità di un tempo e deve essere tutelata nei suoi interessi. Anche la vendita di gioielli sottolinea il suo non adeguato agire. Dall’inizio del 2020 fino al giugno dello stesso anno, lei con la figlia, hanno ricevuto dal loro congiunto contanti per 17700 euro. Se non spesi o altrimenti impiegati, i soldi potenzialmente rimasti in casa non rendono la situazione finanziaria tale da indurre la vecchia disabile ad un’urgente vendita di preziosi. In realtà, senza che il figlio possa suggerire una diversa soluzione, almeno per questa alienazione conosciuta solo de relato. Senza alcun ulteriore dettaglio valutativo, tra l’8 giugno 2020 ed il 24 luglio 2020 la donna, grazie alla vendita di preziosi curata dalla nipote, incamera, per circa 70 g. di oro, la somma di 3367 euro. Non siamo in grado di aggiungere altro. La corte dei miracoli che influenza le azioni dell’anziana donna fa ormai quadrato intorno alla stessa e si garantisce un futuro, magari facendo un pensiero pure sulla figlia, tentando in ogni maniera di denigrare il nostro ricorrente/denunciante. Lui adesso è stato messo in condizione di handicap con una provvidenziale indagine penale. Nessuno dei suoi alacri “tutori” si è mai peritato di accompagnare la vecchia dal geriatra e dallo psichiatra. Impallinato proditoriamente l’uomo, così come si prospettano loro le cose, si sentono tutti con il vento in poppa. Il G.T. avrà la voglia e la forza di approfondire se il richiedente amministrazione di sostegno è un bugiardo o ha sempre affermato il vero? Il GT disporrà la CTU richiesta dal figlio della disabile? Oppure, su suggerimento di qualche togato più “influente” di lui, deciderà di applicare il principio per il quale iudex peritus peritorum est?