Per la Cassazione (ordinanza 25339/2021) il figlio va affidato in via esclusiva al padre se la madre non rispetta il diritto del minore alla bigenitorialità ed è incapace di comprendere i suoi bisogni. Se la madre non si dimostra collaborativa e nonostante le varie occasioni e la fiducia accordata continua a tenere un atteggiamento ostile finalizzato a impedire il rapporto padre e figlio, perde l’affidamento condiviso. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale. Non si tratta di una misura punitiva per la madre bensì protettiva per il figlio. Il giudice nel caso di specie non ha deciso facendo proprie le conclusioni sulla PAS della CTU, ma solo sulla base della condotta della madre, totalmente incentrata su di sé e incapace di comprendere i bisogni del minore. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale.
Il Tribunale di Venezia (visto che non stiamo parlando di Laura Massaro? Per #siamotuttelaura il Foro competente è Roma) assegna in via esclusiva un figlio al padre e pone a carico della madre l’obbligo di corrispondere 250 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento del minore, con l’obbligo dei servizi sociali di sostenere e vigilare. Per il Tribunale la madre ha dato prova di non comprendere i bisogni del figlio e di non assumere decisioni nel suo interesse. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale. Il decreto ha modificato l’assetto precedente deciso in sede di Appello, nel corso del quale la CTU ha rilevato che la condotta della madre è finalizzata ad impedire ogni rapporto tra il minore e il padre. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale.
Analogie puramente casuali.
La Corte ha dato affidamento del bambino ai servizi sociali, mantenendo però la collocazione presso la madre. Tale soluzione ibrida – peraltro applicata con una certa frequenza – nasce confidando in una maggiore collaborazione della donna. Fiducia mal riposta: il padre deve promuovere un nuovo procedimento lamentando l’estromissione dalla vita del figlio ad opera della ex. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale. La donna si è opposta al predetto decreto del tribunale, ritenendo inaffidabile la teoria scientifica sulla figura del “genitore alienante”, lamentando l’inadeguatezza della motivazione in relazione alla sua inidoneità ad educare il figlio e la mancata valutazione dello stato psicologico del minore ed evidenziando la rigidità assunta dai servizi sociali e dal CTU nei suoi confronti. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale.
La Corte d’Appello da parte sua ha respinto il reclamo, osservando che il giudizio è stato condizionato dall’atteggiamento della donna, che non si è attenuta alle indicazioni dei servizi sociali e del CTU, ostacolando il rapporto padre figlio. Dalla relazione dei servizi sociali è emersa infatti una accentuata autoreferenzialità della donna incapace di comprendere le necessità del figlio. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale. La madre ricorre in Cassazione. Lamenta la violazione del contraddittorio perché il Tribunale si è attenuto acriticamente alle conclusioni della CTU ai fini della decisione, senza considerare la totale assenza di fondamento scientifico della diagnosi di PAS e le varie denunce di violenza presentare contro l’ex. La CTU inoltre avrebbe trascurato gli interessi del minore concentrando la propria attenzione sui concetti di buona genitorialità, conflitto di lealtà e alienazione parentale. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale.
C’entrano i comportamenti reiterati nel tempo.
La donna fa presente che non è stato preso in considerazione il fatto che la stessa non ha problemi psichici, che è molto legata al figlio, che per i primi dieci anni di vita lo ha cresciuto da sola nel totale disinteresse paterno e che non è stata data idonea motivazione sul fatto che l’affidamento esclusivo costituisca l’unica soluzione per tutelare l’interesse del minore. Qualsiasi analogia col caso di Laura Massaro è puramente casuale. La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte di Legittimità chiarisce che il provvedimento non è stato emesso senza una valutazione critica della CTU, nel caso specifico la decisione non si fonda acriticamente sulla teoria della PAS ma è evidente che nasca dalla condotta della donna pregiudizievole per il figlio e poco collaborativa – quando non apertamente ostile e squalificante – con i servizi sociali e con il CTU, nonostante la fiducia accordata alla madre in diverse occasioni.
Ok, abbiamo scritto una decina di volte che l’ordinanza 25339/2021 della Cassazione non ha nulla a che vedere col caso Massaro/Apadula. Lo abbiamo fatto insistentemente per ricordare a noi stessi, prima ancora che ai lettori, che la Cassazione si riferiva ad una coppia diversa; è stato necessario perché le analogie sono veramente tante: ho denunciato un sacco di volte l’ex, ce l’hanno tutti con me, non ho problemi psichiatrici, sono molto attaccata a mio figlio, se non mi danno ragione denuncio tutti, possono scrivere quello che vogliono tanto mi rifiuto di eseguire i provvedimenti se non stabiliscono quello che voglio io. La bufala della violenza istituzionale si basa sul teorema “figli tolti a madri idonee”. Il problema è proprio questo: non si tratta di madri idonee. L’inidoneità non ha nulla a che vedere con le teorie di Gardner o con eventuali disturbi psichiatrici; le scienze mediche non c’entrano nulla, c’entrano invece i comportamenti reiterati nel tempo che vengono giuridicamente valutati penalizzanti per i minori.
Con buona pace dei No-PAS.
A volte, invece di chiudersi nel bozzolo rassicurante del vittimismo, sarebbe utile un pizzico di autocritica per ricordare che:
- non è sufficiente sbraitare “c’è la PAS, c’è la PAS” per contestare una CTU;
- del riconoscimento scientifico di una sindrome non frega niente a nessuno, i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale non nascono da teorie bizzarre ma dai comportamenti oggettivamente escludenti di un genitore;
- non è sufficiente seppellire l’ex di denunce per autoattribuirsi lo status di vittima;
- per essere un genitore inadeguato non è indispensabile soffrire di disturbi psichici;
- anche un genitore inadeguato può essere molto legato al figlio, ma resta inadeguato;
- l’affidamento all’altro genitore non è una misura punitiva per la madre ma una misura protettiva per il figlio;
- la bigenitorialità è un diritto della prole, non degli adulti.
Ciò detto, riscontriamo che a Venezia come a Roma le corti di merito non abbiano alcun bisogno di invocare la Parental Alienation Syndrome per stabilire se un genitore sia inadeguato. I criteri di valutazione sono altri come lo sono anche le contromisure: giuridiche, non mediche. Con buona pace di chi della crociata No-PAS ha fatto una ragione di vita.