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Ecco l’esposto annunciato nella puntata precedente e presentato alla Stazione dei Carabinieri di xxx: «Oggetto: mia madre, xxx, continua a non incassare la pensione a datare dal marzo 2020 – fascicolo xxx “volontaria giurisdizione” – eventi successivi alla mia deposizione del 3/8/2020, pertinente alla mia denuncia del 16/6/2020, entrambe raccolte dal M.M. xxx. È con grande rispetto del delicato ruolo istituzionale del Giudice Tutelare che espongo quanto di seguito: il 15/6/2020 ho fatto istanza al giudice tutelare per ottenere l’amministrazione di sostegno per mia madre. Sono ancora in attesa di confacente risposta. Il GT appare molto affaticato con difficoltà a concentrarsi sulla lettura degli atti e sull’elemento che è quello più pressante: mia madre non prende la pensione dal marzo 2020 e non svolge tutti gli atti che ho sempre svolto personalmente in sua vece dal 20/3/2006 all’11/6/2020. Il GT sembra solo rincorrere i diversivi ed i teoremi dell’avvocato xxx che ancora oggi non ha depositato nel fascicolo dedicato alcun documento per palesare quali sono le sue intenzioni. Il GT, su suggerimento dell’avvocato, mi ha proposto più volte di fare domanda per essere nominato amministratore di sostegno di mia sorella, nomina che lo stesso giudice dichiara di essere disposto a firmare velocemente. L’avvocato citato, con procura firmata da mia madre, si dice molto preoccupato per le disponibilità economiche di mia sorella ed è lì che sposta l’attenzione del GT al quale sembra sfuggire che il tema in discussione è l’amministrazione di mia madre e non già il peggioramento della salute di altri componenti della famiglia. Il GT, su richiesta dell’avvocato, ha convocato mia madre in udienza, ma non ha tenuto conto che la patologia della donna, documentata contestualmente all’istanza, non avrebbe consentito la sua presenza in tribunale (allegato A).
Quando mia madre ha fatto recapitare un certificato medico per l’assenza dell’udienza del 28/9/2020 il GT mi ha suggerito di usare i soldi di mia sorella per portare la pensione a mia madre e quindi compensare le sue mancate riscossioni. Il GT sembra distolta da altri pensieri e non ha rilevato che è agli atti una mia dichiarazione sul prelievo da un libretto postale a doppia intestazione effettuato il 6/5/2019, lecito prelievo di una somma ancora oggi integralmente a disposizione delle cointestatarie. Lascia così che l’avvocato denunci un fantomatico ammanco senza replicare (allegato B). Il GT, senza disporre di accertamenti tecnici idonei a stabilire le facoltà mentali della donna, su richiesta dell’avvocato xxx, ha disposto un’audizione telematica di mia madre per il 23/11/2020, chiamando in causa anche mia sorella, da luglio in condizioni di salute mentale precarie (già precedentemente documentate da una CTU effettuata dal medico legale xxx). Il GT non ha ritenuto opportuno incontrarmi dopo un mio sollecito del 12/10/2020 per ottenere la nomina di AdS e si è dichiarato incompetente (allegato C). Tranne il certificato INPS del 11/2/2013 tutti i documenti qui allegati sono stati depositati dopo il 3/8/2020 nel fascicolo “volontaria giurisdizione”. Allego: Certificato INPS d’invalidità di mia madre per impossibilità a muoversi del 11/2/2013 (sette anni antecedente alla certificazione che lo ribadisce l’11/6/2020) (1 foglio). Copia del memorandum spillato al libretto postale n. xxx a doppio nominativo “scomparso” (1 foglio). Dichiarazione di incompetenza del GT (1 foglio). Memoria del 28/9/2020 con allegati (7 fogli). Comunicazione fatta a mia sorella convivente con mia madre il 30/9/2020 (1 foglio). Sollecito di nomina al GT del 12/10/2020 (1 foglio). Richiesta di una CTU per definire la salute mentale di mia madre, depositata il 21/10/2020 (3 fogli)».
Il 23 ottobre 2020 il richiedente amministrazione di sostegno riceve un’informazione di garanzia. Ricordiamo quale è stato il suo comportamento davanti agli eventi verificatisi prima della denuncia contro ignoti per sospetto furto e raggiro. Il denunciante ha preso atto di alcune azioni disturbate della madre. A motivo di queste tipicità comportamentali ancora oggi la donna non può incassare la pensione. Il denunciante ha preso atto delle sue lamentele per la sparizione di roba (le chiavi di casa, il libretto postale cointestato dove viene accreditata la pensione, una grande spilla d’oro da foulard, etc.) e di documenti (buoni postali di colore verde cointestati, etc.). Il denunciante ha saputo per vie traverse che la madre sta alienando una grande quantità di preziosi. Il denunciante non poteva sapere con quale grado di consapevolezza la madre si lamentava di queste sparizioni e con quale grado di consapevolezza decideva di far vendere dei gioielli a terzi. Il denunciante il 6 maggio 2019, munito di procura generale della sorella, ha lecitamente prelevato dei soldi dal libretto postale citato per metterli in sicurezza, dove ancora oggi si trovano. Non si è mai appropriato dei soldi prelevati. Eppure, ecco cosa scrive il Pubblico Ministero.
«Il Pubblico Ministero, visti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di xxx indagato del delitto di cui all’articolo 637 c.p. , perché con denuncia sporta contro ignoti dinanzi alla Stazione dei Carabinieri di xxx per il delitto di cui all’articolo 643 c.p., di cui sarebbero state vittime l’anziana madre di anni 91, xxx, e la sorella affetta da disturbi psichiatrici, xxx, attestava falsamente l’avvenuta commissione del delitto, atteso che dalle indagini svolte nell’ambito del procedimento penale n. xxx r.g.n.r. noti non emergeva nulla di quanto da egli riferito e, anzi, si accertava che lo stesso si era appropriato, in data 6-5-2019, della somma di euro xxx, prelevandola dal libretto postale xxx, cointestato alla madre e alla sorella e sul quale aveva delega ad operare, depositando tale somma sul proprio conto corrente, all’insaputa delle aventi diritto, in xxx, in data 16-6.2020.
C’è da presumere che se il furto (art. 624 c.p.) fosse stato perseguibile d’ufficio e non su querela della parte offesa il denunciante sarebbe stato chiamato a rispondere anche di questo. Probabilmente chi muove le fila di questa infausta vicenda non è riuscito ad ottenere la firma delle due disabili per procedere in questo senso. La simulazione di reato (art. 367 c.p.) è invece imputabile d’ufficio. Il delitto di simulazione di reato concretizza una condotta che si vuole punire perché rappresenta un intralcio alla giustizia e viene punito soltanto laddove si afferma falsamente con una querela o con una denuncia che sia avvenuto un reato, in realtà rivelatosi inesistente. Nel caso di specie si tratterebbe di simulazione formale, poiché il procedimento penale è iniziato a seguito di una querela presentato dallo stesso xxx contro ignoti e quindi a seguito di una notizia di reato che è stata giudicata dal magistrato “ falsa”. Ora il dolo che caratterizza tale reato è un dolo generico, ovvero la premeditazione e la cosciente volontà di segnalare artatamente alle autorità una notizia che invece si sa che è falsa.
Nel caso di specie, manca tale dolo generico perché la notizia che xxx ha dato con la presentazione della denuncia all’autorità giudiziaria non riguardava casi mai avvenuti, ma al contrario faceva riferimento a fatti così riportati nelle segnalazioni del ricorrente/denunciante: dileguamento di un PC portatile, impossibilità a ritirare la pensione della vecchia, sbarramenti della sua abitazione, inspiegabile cambio di serratura dell’alloggio, sparizione di preziosi e documenti, le lamentele della padrona di casa per cose divenute irreperibili. Eventi che nella realtà si sono verificati e in quanto tali non possono esser considerati come falsi o come mai accaduti. In quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c. p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. Quindi, come da giurisprudenza, la mancanza di dettagli nella denuncia non può tramutarsi in “simulazione di reato”. Colui che si era prefissato di difendere le due disabili da sottrazioni e raggiri, verosimilmente perpetrati da terzi avvicinatisi alle congiunte durante il periodo di lockdown, è finito nel mirino della Magistratura e si deve difendere. Tramite il suo avvocato, chiede l’archiviazione del procedimento.
Abbiamo visto ed in certi casi conosciuto personalmente operatori di giustizia che hanno dato lustro alla Magistratura. Abbiamo annotato sentenze che hanno corretto in maniera esemplare le sciatterie giurisdizionali del primo grado. Poi il vento della globalizzazione, con i suoi cambiamenti, ha progressivamente modificato ogni consolidata caratteristica delle nostre istituzioni fondamentali. Anche l’amministrazione della giustizia ha assunto peculiarità negative ricorrenti piuttosto rare da riscontrare nelle sue mansioni degli anni precedenti. Con la complicità del legislatore al servizio del caos globalista, abbiamo cominciato a rilevare nell’attività giurisdizionale sempre di più approssimazione operativa, scarsa competenza, l’assenza di dovute autolimitazioni, appiattimenti ideologici, comportamenti inquisitori dei P.M. e piccinerie di diversa natura. Di pari passo, sull’onda del disagio popolare, ha marciato la politica in corsa per riformare il Potere Giudiziario ed ottenerne il controllo per modifica costituzionale. Honni soit qui mal y pense. Non ci lasciamo allettare dal canto delle sirene che vogliono cancellare l’autonomia della Magistratura anche se i mali che affliggono la Giustizia appaiono di anno in anno sempre più gravi.
Ci limitiamo a segnalare quelle che, a nostro avviso, appaiono più preoccupanti: le procure che avanzano accuse in maniera non meditata, i tempi degli organi giudicanti che dovrebbero raggiungere conclusioni molto più rapidamente, il CSM che non dovrebbe indulgere ad esiziali solidarietà di categoria e/o di correnti politiche. Per ottenere il cambiamento, se in effetti l’intenzione del legislatore è quello di garantire ai cittadini il funzionamento della Giustizia, non serve sottomettere il Potere Giudiziario alla discrezionalità della politica. Seve altro. La storia che stiamo narrando appare caratterizzata dal pregiudizio che purtroppo si riscontra frequentemente nei procedimenti di “volontaria giurisdizione”. E’ del tipo: “non ti devi intromettere nel lavoro riservato agli specialisti del ramo (tutela delle categorie più fragili: anziani, disabili e minori), altrimenti vieni punito”. Fuori dell’informazione mainstream, la cui parola d’ordine, quando viene costretta ad occuparsi di certe cose, è minimizzare, spostare altrove l’attenzione, nascondere il nucleo del problema, o meglio negare che ci sia un problema, c’è ormai molta letteratura. Il dipanarsi della vicenda in corso ha fatto sarcasticamente dire a qualcuno: “Ma chi l’ha detto che qui non ci sono stati furti o raggiri? Di certo dei derubati ci sono, e lo sono di Giustizia, sono il ricorrente/denunciante insieme alle sue congiunte lasciate in balia degli eventi”.